CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 28291/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 21 gennaio2026, il Tribunale di sorveglianza di Milanorespingeva il reclamo proposto dalla difesa dell’odierno ricorrente avversol’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano che aveva negato laliberazione anticipata con riferimento al semestre composto dai periodi detentivicompresi tra il 7 febbraio 2024 e il 4 marzo 2024 e tra il 16 novembre 2024 e il18 aprile 2025. Osservava che il Magistrato di sorveglianza aveva correttamenteformato il semestre considerando il periodo sofferto nella misura alternativadell’affidamento in prova sino alla data di decorrenza della revoca e il periodosuccessivo di pena espiato in regime detentivo, ed escludendo, invece, quellotravolto dal provvedimento di revoca in quanto non validamente espiato.Osservava che corretta era stata la valutazione del magistrato di sorveglianza inquanto il ricorrente aveva tenuto una condotta indicativa dell’assenza di uneffettivo recupero, essendo egli ricaduto nel consumo di sostanze stupefacenti,avendo mantenuto contatti con l’UEPE in modo irregolare e avendo frequentatosoggetti pregiudicati.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso.2.1.Con il primo motivo, denuncia violazione di legge peravere il Tribunale composto il semestre valutabile ai sensi dell’art.54 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) sommando due periodidistanti tra loro, ovvero quello precedente il 5 marzo 2024 (data didecorrenza della revoca dell’affidamento in prova) e quellosuccessivo al ripristino del periodo detentivo (dal 16 novembre2024 al 18 aprile 2025), in tal modo compromettendo lavalutazione del periodo successivo alla detenzione inframuraria. IlMagistrato di sorveglianza, tenuto conto della distanza temporaletra le due frazioni temporali, avrebbe dovuto respingere l’istanzarelativamente al primo periodo intercorrente tra il 7 febbraio 2024e il 4 marzo 2024 e valutare il periodo successivo al ripristino delladetenzione, dal 16 novembre 2024 al 17 maggio 2025.2.2. Con il secondo motivo, rappresenta che l’art. 54 Ord.pen. richiede un semestre continuativo per poter adeguatamenteapprezzare la partecipazione del detenuto al progetto rieducativo,continuità che, nel caso di specie, manca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto rigettarsi ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I due motivi, inquanto strettamente connessi, vengono trattati congiuntamente.2.Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cuiall’art. 54 Ord. pen. risiede «nel consentire un più efficacereinserimento nella società del condannato che abbia offerto la provadi partecipazione all'opera di rieducazione (Corte cost., n. 352 del1991). È, quindi, solamente detta partecipazione che viene richiestadalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di persé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senzache occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che sirichiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisivemisure extramurarie (Corte cost., n. 276 del 1990)» (Sez. 1, Sentenzan. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 - 01). La nozione dipartecipazione si trae dal disposto dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30giugno 2000 n. 230, il quale ricollega il requisito a specifici parametriovvero all’impegno mostrato dal detenuto «nel trarre profitto delleopportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento dicorretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con lafamiglia e la comunità esterna». Il tenore della disposizione,modificato rispetto alla precedente normativa del regolamento diesecuzione del 1976, evidenzia che l’attenzione, ai fini dellavalutazione dei presupposti per il beneficio, deve essere accordata ai“rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovvero a dati oggettivi, costituitidalle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, glioperatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione,pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presupponealcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltantol'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale initinere (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv.267245 - 01). Nella propria valutazione, pertanto, il giudice è tenuto averificare se il comportamento del detenuto sia tale da dimostrare unallontanamento da modelli socialmente validi, e se sia, dunque,sintomatico della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e,pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata.3.Tanto premesso sulla ratio dell’istituto, si osserva che la normaprevede che il beneficio della liberazione anticipata si applica per ognisingolo semestre di pena scontata. Questa Corte ha precisato che aifini «dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non ènecessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacchéil computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazioneprevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenireanche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesimaesecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti difrazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficaceapprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione [...]»(Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849 - 01).Naturalmente, il principio della valutazione frazionata persemestri del comportamento del condannato ai fini della concessionedel beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente, oltre che sul semestre nel quale è stato commesso,anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quellisuccessivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancataadesione al l 'opera di r ieducazione e l 'espresso ri f iuto dirisocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep.2021, Tabet, Rv. 280522 - 01).4.Nel caso in esame, i due periodi di detenzione unificati,compresi tra il 7 febbraio 2024 e il 4 marzo 2024 e tra il 16 novembre2024 e il 18 aprile 2025, sono stati intervallati dal periodo trascorsodal detenuto in affidamento in prova, il quale è stato revocato condecorrenza 5 marzo 2024, con inizio della nuova espiazione in regimedetentivo dal 16 novembre 2024. La modesta distanza temporale tra idue periodi consente, ragionevolmente, un efficace apprezzamentodella partecipazione all'opera di rieducazione. D’altro canto, nelrespingere l’istanza di concessione della liberazione anticipata, ilTribunale di sorveglianza di Milano teneva correttamente conto dellarevoca, con effetto retroattivo, decorrente dal 5 marzo 2025, dellamisura dell’affidamento in prova al servizio sociale pronunciata neiconfronti di Palmieri, che non consentiva di valutare, in quanto nonpiù compreso nella frazione detentiva da espiare, il periodo compresotra il 5 marzo 2024 e il 15 novembre 2024, su cui verteva l’istanzacontroversa.Ne consegue che il semestre è stato calcolato correttamente.5.Sotto il profilo della insussistenza degli elementi per concedereil beneficio, il Tribunale ha dedotto gli elementi fattuali (consumo disostanze stupefacenti, contatti irregolari con l’UEPE e frequentazionedi soggetti pregiudicati) che, con valutazione logica e, comunque, noncontestata, lo ha indotto a ritenere insussistenti i presupposti per ilbeneficio premiale, essendo mancata la partecipazione all’opera dirieducazione6.Alla luce della motivazione esposta, il ricorso deve essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]