CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo respingeva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo il18 settembre 2024, con cui era stata applicata al prevenuto la misura della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni.Il respingimento dell’impugnazione proposta di [OSCURATO:PERSONA] veniva pronunciatodalla Corte di appello di Palermo sull’assunto che risultava dimostrata la pericolosità socialedel prevenuto, per effetto del suo collegamento con gli esponenti di vertice della famigliamafiosa di Sciacca, con i quali nel corso degli anni, aveva mantenuto contatti costanti neltempo, soprattutto attraverso [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, partecipando alla programmazionedi estorsioni, di danneggiamenti e di atti intimidatori commessi in danno di imprenditoridell’area saccense.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Accorretti, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod.antimafia), per avere la Corte di appello di Palermo omesso di affrontare il tema dell’attualitàdella pericolosità del prevenuto, pur decisivo per la conferma del decreto emesso dalTribunale di Palermo il 18 settembre 2024.Si deduceva, in proposito, che la conferma del giudizio di pericolosità sociale espressonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva formulata con un percorso motivazionale assertivo esvincolato dalle emergenze processuali, trascurando di considerare che il prevenuto eradetenuto da diversi anni e non era possibile ritenerlo socialmente pericoloso sulla base dellerisultanze di procedimenti penali riguardanti condotte illecite notevolmente risalenti neltempo e sprovviste di connotazioni di attualità.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2.In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso percassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423,richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, così come novellatodall’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione dilegge. Ne consegue che devono escludersi dall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimitàle ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltantodenunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente omeramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decretomotivato.In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno chequesta non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente ein realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità;ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando lelinee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata(tra le altre, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv.247514 - 01). Questo orientamento ha ricevuto l’ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hannoaffermato, con specifico riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, ilseguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione èammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalnono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente omeramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che,con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 – nel rigettare la questione di legittimità costituzionaledell’art. 3-ter legge n. 575 del 1965 –, ha, tra l’altro, affermato che «il sistema delle misure diprevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando adaccertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzionepersonali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile»(Corte cost., sent. n. 106 del 2015).Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzioneermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invecefondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione […]» (Corte cost., sent. n.106 del 2015, cit.). Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato dellaCorte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimopresupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misurapersonale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misurefossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo»(Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la conferma del giudizio di pericolositàsociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Palermo venivaespressa attraverso un percorso motivazionale che non teneva in debito conto la circostanzache il prevenuto era detenuto da diversi anni e non era possibile ritenerlo socialmentepericoloso, sic et simpliciter, sulla base delle risultanze di procedimenti penali riguardanticondotte illecite, che pur dovendo ritenersi processualmente incontroverse, eranonotevolmente risalenti nel tempo.Né era sufficiente per confermare il giudizio di pericolosità sociale espresso dalTribunale di Palermo il 18 settembre 2024, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, il collegamentodel prevenuto con esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Sciacca, tra cui DiminoAccurso, non potendosi evincere da tali rapporti, pur, come detto, incontroversi, l’attualitàdella pericolosità sociale del prevenuto, indispensabile per la conferma del regimeprevenzionale controverso. La Corte di appello di Palermo, invero, avrebbe dovuto confrontarsi con i principi, datempo consolidati e decisivi per valutare a posizioni di [OSCURATO:PERSONA], risalenti a Sez. 6, n.50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215 - 01, secondo cui: «In tema di misure diprevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deveessere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell’art. 42, comma 4, d.lgs. n.159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con laconseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivanteesclusivamente dall’esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare inconcreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso unapprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momentodella formulazione del giudizio sulla prevenzione».Nella stessa direzione ermeneutica occorre richiamare il più recente principio di diritto,affermato da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Marinello, Rv. 279306 - 01, secondo cui: «Aifini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere adassociazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” dellapericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del propostoal sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità delvincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi difatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell’accertamento di attualità della pericolosità». Si muovono, del resto, in questa direzione interpretativa anche le conclusioni espresse,sul punto, da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 257511 - 01, chechiarivano quale fosse la portata della nozione di attualità della pericolosità socialequalificata degli indiziati di appartenere a organizzazioni criminali, evidenziando che in questicasi «è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto […]»,compiendo una verifica giurisdizionale che appare omessa nel vaglio compiuto dalla Corte diappello di Palermo. Nella valutazione della pericolosità sociale del prevenuto, infatti, non può«che rientrare l’analisi della sua attualità, dato strettamente connesso al concetto stesso diprevenzione […]», dal quale non si può prescindere ai fini della formulazione del giudiziocensurato dalla difesa del ricorrente, tanto per le misure di prevenzione personale quantoper le misure di prevenzione patrimoniale.In questa cornice, i rapporti intrattenuti dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], citati apagina 8 del provvedimento impugnato – in cui si affermava che quest’ultimo aveva«intrattenuto una assidua frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] […]» –, ritenuti decisivi peraffermare la contiguità mafiosa del prevenuto con la famiglia mafiosa di Sciacca, che, comedetto, non era controversa, non appaiono di per sé soli, sufficienti a consentire laformulazione di un giudizio di pericolosità sociale connotato da attualità. La Corte di appellodi Palermo, dunque, avrebbe dovuto sottoporre il vaglio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] aun’adeguata contestualizzazione cronologica, che tenesse conto della lunga detenzionepatita dal prevenuto e della possibilità che, nonostante tale prolungata condizione restrittiva,mantenesse immutati i suoi collegamenti con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa diSciacca.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del decretoimpugnato, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio,che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appelo di palermo.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]