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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29548/2023

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ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9993/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –controricorrente – Oggetto: tributi – cartelle– condono – diniego - rimessione in termini N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata - Nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –ricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1206/02/14 depositata in data 23 ottobre 2014 nonché sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –ricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore - intima to - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore - intimato - avverso il provvedimento di diniego di definizione di lite pendente n. 2682, notificato in data 13 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha separatamente impugnato due cartelle di pagamento, relative a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori dei periodi di imposta 2004 e 2005, nonché alcuni precedenti avvisi di accertamento da cui erano scaturite le cartelle impugnate, chiedendo preventivamente di essere rimesso in termini per l’impugnazione degli originari avvisi di accertamento, non originariamente impugnatiper causa a lui non imputabile , essendo il comportamento imputabile al professionista da lui incaricato; il contribuente ha contestato gli accertamenti per profili di legittimità e di merito, oltre che in relazione alle sanzioni applicate.

2. Il contribuente ha, successivamente, impugnato un diniego di definizione della lite fiscale in relazione all’avviso di accertamento dell’anno 2004 (art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98) , per il quale l’Ufficio aveva ritenuto che la lite era stata instaurata dopo il N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino ricevimento della cartella di pagamento,da intendersi quale mero atto di riscossionein forza della definitività dell’avviso di accertamento.

3. La CTP di Novara, previa loro riunione, ha rigettato i ricorsi , ritenendoli tardivi e ritenendo inammissibile la definizione della lite.

4. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 23 ottobre 2014, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente.

Quanto alla cartella relativa all’anno 2005, il giudice di appello ha negato che sussistesse forza maggiore tale da impedire al ricorrente di proporre ricorso, in quanto la tardività era dovuta a lla negligenza del professionista incaricato, con conseguente stabilizzazione della pretesa impositiva.

Il giudice di appello ha, invero, accolto l’appello in relazione al diniego di condonorelativo all’anno 2004 , ritenendo trattarsi di lite pendente a termini dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011.

5. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente ha proposto ulteriore ricorso in via principale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

6. A seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130e della conseguente istanza di sospensione, la causa, già fissata per l’adunanza camerale del 14 settembre 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo.

7. A seguito di diniego di condono, notificato in data 13 gennaio 2023 e di istanza di fissazione di udienza di discussione, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a termini dell’art. 5, comma 1, l. n. 130/2022 avverso l’istanza di condono, affidato a due motivi.

Il contribuente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di cui all’originario ricorso, l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 39 d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui il giudice di N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino appello ha ritenuto assoggettabile a condono la causa in quanto lite pendente.

Il ricorrente deduce che ruoli e cartelle di pagamento che facciano seguito a precedenti atti impositivi divenuti definitivi non possono essere considerati a loro volta atti impositivi e sono da qualificare quali atti di riscossioneo meramente esecutivi.

2. C on il primo motivo di cui all’originario ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 175, primo comma, cod. proc. pen., degli artt. 1, comma 2 e 21, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 24, primo e secondo comma, 111, commi primo e secondo,Cost., per non avere la sentenza impugnata ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente a causa del comportamento negligente tenuto dal precedente professionista incaricato dal contribuente.

Osserva parte ricorrente che egli, come contribuente, non avrebbe posseduto le necessarie cognizioni tecniche per controllare l’operato del professionista , rilevando come il comportamento del professionista sarebbe risultato abnorme , avulso dai canoni della diligenza professionalee, pertanto, non preventivabile al momento del conferimento dell’incarico, né monitorabile durante lo svolgimento dello stesso.

3. C on il secondo motivo del medesim o ricorso il contribuente deduce, inoltre, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha omesso di esaminare i motivi di ricorso proposti dal ricorrente avverso gli avvisi di accertamento e avverso le cartelle di pagamento impugnate, con riferimento anche ai presupposti per l’applicazione delle sanzioni.

N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Con il primo motivo del ricorso avv erso il diniego di condono si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità del provvedimento in violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 l. 20 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 41 CDFUE, per avere l’Ufficio denegato il condono sul presupposto che l’atto oggetto di definizione agevolata non sarebbe un atto impositivo e non avrebbe valore determinabile, osservando come tale motivazione sarebbe inidonea a determinare le ragioni per cui il provvedimento è stato emesso, non individuandosi il provvedimento oggetto di diniego.

5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso (sul quale il contribuente si concentra significativamente in memoria) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 130/2022, per avere il provvedimento di diniego ritenuto che l’atto non fosse atto impugnabile e per avere ritenuto che il valore della causa non fosse determinato.

Parte ricorrente osserva che il provvedimento di definizione agevolata aveva ad oggetto il precedente diniego di definizione della lite pendente relativo al periodo di imposta 2004per IRPEF, addizionali, IVA e IRAP.

Osserva, sotto questo profilo, che ciò che astrattamente è definibile è l’atto in considerazione della sua effettiva funzione, a prescindere dalla sua qualificazione formale , per cui anche il diniego di condono rientrerebbe in questa categoria.

Con riferimento al secondo aspetto, il ricorrente evidenzia che il valore della lite oggetto di definizione – originariamente avente ad oggetto l’avviso di accertamento T7UH8 (doc. 1 originario ricorso del contribuente) -ha valore determinabile ex art. 16, comma 3, lett. b) l. 27 dicembre 2002, n. 289, pari – in relazione al tributo oggetto di controversia in primo grado – ad € 12.968,00, per cui sarebbe rientrante nel disposto dell’art. 5 l. 130/2022.

N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono, il quale assume natura di ricorso incidentalerispetto ai ricorsi dell’Ufficio e del contribuente, va trattato prioritariamente, avendo astratta attitudine a definire la lite; per la ragione più liquida, va esaminato preliminarmente il secondo motivo del suddetto ricorso, in ordine al quale il contribuente, come si è osservato, insiste particolarmente in memoria.

Dispone l’art. 5, comma 2, n. 130/2022 che «le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte dicassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

La norma consente, pertanto, la definizione delle controversie tributarie in senso ampio.

7. Sul punto va rilevato, inoltre, come nel caso di specie non vi è stato un accoglimento della definizione agevolata della originaria controversia, rappresentata dall’originario avviso di accertamento e dalla successiva cartella di pagamento, per i quali il contribuente aveva depositato in data 20 marzo 2012 istanza di definizione di lite pendente a termini dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, in quanto tale definizione non è stata accolta dall’Ufficio e la questione sul punto –accolta dal giudice di appello - è ancora pendente per effetto della proposizione del primo motivo del ricorso dell’Ufficio.

N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

8. Altra osservazione preliminare è che l’art. 5 l. 130/2022 si pone in termini di sostanziale continuità con le precedenti discipline condonistichee, in particolare , con la precedente definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119(Cass., Sez.

U., 25 giugno 2021, n. 18298) come anche con la disciplina di cui all'art. 2-quinquies d.l. 30 settembre 1994, n. 564 , nonché con l'art. 16 l . 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con l'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che opera rinvio all’art. 16 l. n. 289/2002 (Cass., Sez.

V, 20 settembre 2022, n. 27542).

Il generale riferimento alle «controversie tributarie» consente, peraltro, di rimarcare la differenza di questa ipotesi condonistica rispetto a quella di cui all'art. 11, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n.50.

9. Ne consegue che, in assenza di precedente definizione agevolata, il provvedimento di diniego di condono ha mantenuto viva l’originaria pretesa impositiva, costituito dall’originario avviso di accertamento per il periodo di imposta 2004, di cui non vi è tuttora stata definizione agevolata in quanto denegata dall’ente impositore.

Il diniego di condono non costituisce, propriamente, il petitum mediato della controversia oggi pendente (Cass., Sez.

V , 22 settembre 2011, n. 19310), ossia il bene della vita che forma oggetto della domanda proposta al giudice tributario, rappresentato invero dalla originaria pretesa impositiva, mai definita (per effetto dell’impugnato diniego di condono, pendente come si è detto per effetto della proposizione del ricorso dell’Ufficio) e, quindi, ancora definibile in via agevolata e della quale si chiede la definizione a termini dell’art. 5, comma 2, l. 130/2022.

10. Essendo, pertanto oggetto della controversia la definizione agevolata dell’originario atto impositivo (oltre che della successiva cartella di pagamento notificata al contribuente), deve ritenersi che si verta nell’ipotesi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino in cui sia parte l’ente impositore, la quale ha, quindi, «ad oggetto atti impositivi».

Deve, quindi, farsi applicazione al caso di specie della giurisprudenzadi questa Corte ( segnatamente Cass., n. 2 7542/2022, cit.), attinente alla definizione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, nonché alla giurisprudenza relativa a ipotesi condonistiche più risalenti (Cass., Sez.

V, 26 ottobre 2005, n. 20785; Cass., Sez.

V, 12 aprile 2006, n. 8592; Cass., Sez.

V, 24 luglio 2014, n. 16864; Cass., Sez.

V, 27 febbraio 2017, n. 4967), applicabili anche al caso della definizione agevolata di cui caso di specie.

11. Ugualmente fondato è il secondo motivo in relazione alla determinabilità del valore della lite pendente in relazione all’avviso di accertamento e alla cartella del periodo di imposta 2004.

In disparte la formazione del giudicato interno sul valore della lite, conseguente all’accertamento implicito che la lite rientrasse nei più ristretti (rispetto alla l. 130/2022) limiti di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, risultando in atti che l’avviso di accertamento T7UH8 (doc. 1 originario ricorso del contribuente) - ha valore a termini dell’a rt. 16, comma 3, lett. b) l. 27 dicembre 2002, n. 289, pari ad € 12.968,00o, comunque, inferiore ad € 20.000,00 e, pertanto,agevolabile a termini dell’art. 5 l. 130/2022.

12. Il secondo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto il diniego di condono va, pertanto, accolto, con assorbimento del primo motivo.

E’, pertanto, assorbito l’esame del ricorso principale dell’Ufficio.

13. Assorbito l’esame del ricorso dell’Ufficio, si esamina i l ricorso del contribuenteche, in quanto notificato successivamente, si converte in ricorso incidentalee che è relativo agli atti impugnati del periodo di imposta 2005,per i quali non è stata presentata istanza di definizione agevolata.

N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

14. Il primo motivo del ricorso del contribuente è infondato.

Costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute nel tempo (artt. 184-bise 153 cod. proc civ..)- ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteridell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza- non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessadecifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate(Cass., Sez.

U., 12 febbraio 2019, n. 4135).

15. Parimenti, in caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare larimessione in termini, qualora il ritardo sia dovuto ad unfatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo; né questo comporta – secondo la giurisprudenza di questa Corte -violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Cass., Sez.

I, 10 febbraio 2021, n. 3340).

16. Analogamente, questa Corte ha affermato in materia tributaria (e in particolare, in tema di sanzioni tributarie ) che la causa di non punibilità del contribuente di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ove addebitabile all’operato del professionista incaricato per la denuncia dei redditi, introduce una disciplina affatto speciale in relazione alla sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, ma solo ove la violazione consegua N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, ove il contribuente dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandatoconferito (Cass., Sez.

U . , 18 ottobre 2021, n. 28640).

Non è, pertanto, esente da responsabilità in materia sanzionatoria il contribuente – in caso di mancato pagamento delle imposte conseguente a condotta infedele del professionista - ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista e ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista(Cass., Sez.

V, 21 dicembre 2021, n. 40922), come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez.

V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez.

V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez.

VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez.

VI, 18 dicembre 2015, n. 25580).

17. In termini analoghi, non può giustificare nel caso di specie la rimessione in termini - quale comportamento indotto dall’altrui comportamento inadempiente - l’omessa tempestiva presentazione di ricorso giurisdizionale imputabile a colpevole omissione del professionista incaricato, non costituendo tale comportamento del terzo incaricato circostanza sufficiente a considerare inesigibile un comportamento di omessa vigilanza da parte del contribuente.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

18. L’esame del secondo motivo del ricorso incidentale , ove si deduce l’omesso esame dei motivi di merito relativi gli avvisi di accertamento (difetto di motivazione, mancato assolvimento dell’onere della prova, illegittimità dell’accertamento, illegittimità delle sanzioni), è inammissibile per difetto di interesse, stante il consolidamento della pretesa impositiva per tardività del ricorso proposto, così come è inammissibile difetto di interesse anche la denunciata omessa pronuncia in tema di sanzioni, i cui motivi sono stati trascritti nel N.9993/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino ricorso, in quanto anch’esso profilo coperto dal consolidamento della pretesa per tardività del ricorso.

19. Deve, conclusivamente, accogliersi il ricorso incidentale avverso il diniego di condono in relazione ai tributi per il periodo di imposta 2004(assorbendosi il ricorso principale proposto dall’Ufficio ) , dichiarandosi per tale pretesa impositiva estinto il giudizio; il ricorso incidentale del contribuente, che residuaquanto agli atti impositivi del periodo di imposta 2005 , va, invece rigettato.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] provvede:

1. accoglie il ricorso avverso il diniego di condono in relazione al periodo di imposta 2004 e , previo assorbimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate , dichiara estinto , in parte qua,il giudizio;

2. rigetta il ricorso incidentale del contribuente ;

3. dichiara integralmente compensate le sp ese processuali del giudizio di legittimità.

4. dà atto che sussistono i presupposti processuali , a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9993/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –controricorrente – Oggetto: tributi – cartelle– condono – diniego - rimessione in termini N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata - Nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –ricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1206/02/14 depositata in data 23 ottobre 2014 nonché sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 –ricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore - intima to - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore - intimato - avverso il provvedimento di diniego di definizione di lite pendente n. 2682, notificato in data 13 gennaio 2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha separatamente impugnato due cartelle di pagamento, relative a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori dei periodi di imposta 2004 e 2005, nonché alcuni precedenti avvisi di accertamento da cui erano scaturite le cartelle impugnate, chiedendo preventivamente di essere rimesso in termini per l’impugnazione degli originari avvisi di accertamento, non originariamente impugnatiper causa a lui non imputabile , essendo il comportamento imputabile al professionista da lui incaricato; il contribuente ha contestato gli accertamenti per profili di legittimità e di merito, oltre che in relazione alle sanzioni applicate. 2. Il contribuente ha, successivamente, impugnato un diniego di definizione della lite fiscale in relazione all’avviso di accertamento dell’anno 2004 (art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98) , per il quale l’Ufficio aveva ritenuto che la lite era stata instaurata dopo il N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino ricevimento della cartella di pagamento,da intendersi quale mero atto di riscossionein forza della definitività dell’avviso di accertamento. 3. La CTP di Novara, previa loro riunione, ha rigettato i ricorsi , ritenendoli tardivi e ritenendo inammissibile la definizione della lite. 4. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 23 ottobre 2014, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente. Quanto alla cartella relativa all’anno 2005, il giudice di appello ha negato che sussistesse forza maggiore tale da impedire al ricorrente di proporre ricorso, in quanto la tardività era dovuta a lla negligenza del professionista incaricato, con conseguente stabilizzazione della pretesa impositiva. Il giudice di appello ha, invero, accolto l’appello in relazione al diniego di condonorelativo all’anno 2004 , ritenendo trattarsi di lite pendente a termini dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. 5. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente ha proposto ulteriore ricorso in via principale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. 6. A seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130e della conseguente istanza di sospensione, la causa, già fissata per l’adunanza camerale del 14 settembre 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo. 7. A seguito di diniego di condono, notificato in data 13 gennaio 2023 e di istanza di fissazione di udienza di discussione, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a termini dell’art. 5, comma 1, l. n. 130/2022 avverso l’istanza di condono, affidato a due motivi. Il contribuente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di cui all’originario ricorso, l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 39 d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui il giudice di N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino appello ha ritenuto assoggettabile a condono la causa in quanto lite pendente. Il ricorrente deduce che ruoli e cartelle di pagamento che facciano seguito a precedenti atti impositivi divenuti definitivi non possono essere considerati a loro volta atti impositivi e sono da qualificare quali atti di riscossioneo meramente esecutivi. 2. C on il primo motivo di cui all’originario ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 175, primo comma, cod. proc. pen., degli artt. 1, comma 2 e 21, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 24, primo e secondo comma, 111, commi primo e secondo,Cost., per non avere la sentenza impugnata ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente a causa del comportamento negligente tenuto dal precedente professionista incaricato dal contribuente. Osserva parte ricorrente che egli, come contribuente, non avrebbe posseduto le necessarie cognizioni tecniche per controllare l’operato del professionista , rilevando come il comportamento del professionista sarebbe risultato abnorme , avulso dai canoni della diligenza professionalee, pertanto, non preventivabile al momento del conferimento dell’incarico, né monitorabile durante lo svolgimento dello stesso. 3. C on il secondo motivo del medesim o ricorso il contribuente deduce, inoltre, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha omesso di esaminare i motivi di ricorso proposti dal ricorrente avverso gli avvisi di accertamento e avverso le cartelle di pagamento impugnate, con riferimento anche ai presupposti per l’applicazione delle sanzioni. N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Con il primo motivo del ricorso avv erso il diniego di condono si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità del provvedimento in violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 7 l. 20 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 41 CDFUE, per avere l’Ufficio denegato il condono sul presupposto che l’atto oggetto di definizione agevolata non sarebbe un atto impositivo e non avrebbe valore determinabile, osservando come tale motivazione sarebbe inidonea a determinare le ragioni per cui il provvedimento è stato emesso, non individuandosi il provvedimento oggetto di diniego. 5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso (sul quale il contribuente si concentra significativamente in memoria) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 130/2022, per avere il provvedimento di diniego ritenuto che l’atto non fosse atto impugnabile e per avere ritenuto che il valore della causa non fosse determinato. Parte ricorrente osserva che il provvedimento di definizione agevolata aveva ad oggetto il precedente diniego di definizione della lite pendente relativo al periodo di imposta 2004per IRPEF, addizionali, IVA e IRAP. Osserva, sotto questo profilo, che ciò che astrattamente è definibile è l’atto in considerazione della sua effettiva funzione, a prescindere dalla sua qualificazione formale , per cui anche il diniego di condono rientrerebbe in questa categoria. Con riferimento al secondo aspetto, il ricorrente evidenzia che il valore della lite oggetto di definizione – originariamente avente ad oggetto l’avviso di accertamento T7UH8 (doc. 1 originario ricorso del contribuente) -ha valore determinabile ex art. 16, comma 3, lett. b) l. 27 dicembre 2002, n. 289, pari – in relazione al tributo oggetto di controversia in primo grado – ad € 12.968,00, per cui sarebbe rientrante nel disposto dell’art. 5 l. 130/2022. N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono, il quale assume natura di ricorso incidentalerispetto ai ricorsi dell’Ufficio e del contribuente, va trattato prioritariamente, avendo astratta attitudine a definire la lite; per la ragione più liquida, va esaminato preliminarmente il secondo motivo del suddetto ricorso, in ordine al quale il contribuente, come si è osservato, insiste particolarmente in memoria. Dispone l’art. 5, comma 2, n. 130/2022 che «le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6,pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte dicassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». La norma consente, pertanto, la definizione delle controversie tributarie in senso ampio. 7. Sul punto va rilevato, inoltre, come nel caso di specie non vi è stato un accoglimento della definizione agevolata della originaria controversia, rappresentata dall’originario avviso di accertamento e dalla successiva cartella di pagamento, per i quali il contribuente aveva depositato in data 20 marzo 2012 istanza di definizione di lite pendente a termini dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, in quanto tale definizione non è stata accolta dall’Ufficio e la questione sul punto –accolta dal giudice di appello - è ancora pendente per effetto della proposizione del primo motivo del ricorso dell’Ufficio. N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino 8. Altra osservazione preliminare è che l’art. 5 l. 130/2022 si pone in termini di sostanziale continuità con le precedenti discipline condonistichee, in particolare , con la precedente definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119(Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298) come anche con la disciplina di cui all'art. 2-quinquies d.l. 30 settembre 1994, n. 564 , nonché con l'art. 16 l . 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con l'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che opera rinvio all’art. 16 l. n. 289/2002 (Cass., Sez. V, 20 settembre 2022, n. 27542). Il generale riferimento alle «controversie tributarie» consente, peraltro, di rimarcare la differenza di questa ipotesi condonistica rispetto a quella di cui all'art. 11, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n.50. 9. Ne consegue che, in assenza di precedente definizione agevolata, il provvedimento di diniego di condono ha mantenuto viva l’originaria pretesa impositiva, costituito dall’originario avviso di accertamento per il periodo di imposta 2004, di cui non vi è tuttora stata definizione agevolata in quanto denegata dall’ente impositore. Il diniego di condono non costituisce, propriamente, il petitum mediato della controversia oggi pendente (Cass., Sez. V , 22 settembre 2011, n. 19310), ossia il bene della vita che forma oggetto della domanda proposta al giudice tributario, rappresentato invero dalla originaria pretesa impositiva, mai definita (per effetto dell’impugnato diniego di condono, pendente come si è detto per effetto della proposizione del ricorso dell’Ufficio) e, quindi, ancora definibile in via agevolata e della quale si chiede la definizione a termini dell’art. 5, comma 2, l. 130/2022. 10. Essendo, pertanto oggetto della controversia la definizione agevolata dell’originario atto impositivo (oltre che della successiva cartella di pagamento notificata al contribuente), deve ritenersi che si verta nell’ipotesi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino in cui sia parte l’ente impositore, la quale ha, quindi, «ad oggetto atti impositivi». Deve, quindi, farsi applicazione al caso di specie della giurisprudenzadi questa Corte ( segnatamente Cass., n. 2 7542/2022, cit.), attinente alla definizione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, nonché alla giurisprudenza relativa a ipotesi condonistiche più risalenti (Cass., Sez. V, 26 ottobre 2005, n. 20785; Cass., Sez. V, 12 aprile 2006, n. 8592; Cass., Sez. V, 24 luglio 2014, n. 16864; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2017, n. 4967), applicabili anche al caso della definizione agevolata di cui caso di specie. 11. Ugualmente fondato è il secondo motivo in relazione alla determinabilità del valore della lite pendente in relazione all’avviso di accertamento e alla cartella del periodo di imposta 2004. In disparte la formazione del giudicato interno sul valore della lite, conseguente all’accertamento implicito che la lite rientrasse nei più ristretti (rispetto alla l. 130/2022) limiti di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, risultando in atti che l’avviso di accertamento T7UH8 (doc. 1 originario ricorso del contribuente) - ha valore a termini dell’a rt. 16, comma 3, lett. b) l. 27 dicembre 2002, n. 289, pari ad € 12.968,00o, comunque, inferiore ad € 20.000,00 e, pertanto,agevolabile a termini dell’art. 5 l. 130/2022. 12. Il secondo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto il diniego di condono va, pertanto, accolto, con assorbimento del primo motivo. E’, pertanto, assorbito l’esame del ricorso principale dell’Ufficio. 13. Assorbito l’esame del ricorso dell’Ufficio, si esamina i l ricorso del contribuenteche, in quanto notificato successivamente, si converte in ricorso incidentalee che è relativo agli atti impugnati del periodo di imposta 2005,per i quali non è stata presentata istanza di definizione agevolata. N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino 14. Il primo motivo del ricorso del contribuente è infondato. Costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute nel tempo (artt. 184-bise 153 cod. proc civ..)- ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteridell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza- non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessadecifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate(Cass., Sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135). 15. Parimenti, in caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare larimessione in termini, qualora il ritardo sia dovuto ad unfatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo; né questo comporta – secondo la giurisprudenza di questa Corte -violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2021, n. 3340). 16. Analogamente, questa Corte ha affermato in materia tributaria (e in particolare, in tema di sanzioni tributarie ) che la causa di non punibilità del contribuente di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ove addebitabile all’operato del professionista incaricato per la denuncia dei redditi, introduce una disciplina affatto speciale in relazione alla sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, ma solo ove la violazione consegua N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, ove il contribuente dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandatoconferito (Cass., Sez. U . , 18 ottobre 2021, n. 28640). Non è, pertanto, esente da responsabilità in materia sanzionatoria il contribuente – in caso di mancato pagamento delle imposte conseguente a condotta infedele del professionista - ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista e ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista(Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 40922), come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580). 17. In termini analoghi, non può giustificare nel caso di specie la rimessione in termini - quale comportamento indotto dall’altrui comportamento inadempiente - l’omessa tempestiva presentazione di ricorso giurisdizionale imputabile a colpevole omissione del professionista incaricato, non costituendo tale comportamento del terzo incaricato circostanza sufficiente a considerare inesigibile un comportamento di omessa vigilanza da parte del contribuente. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 18. L’esame del secondo motivo del ricorso incidentale , ove si deduce l’omesso esame dei motivi di merito relativi gli avvisi di accertamento (difetto di motivazione, mancato assolvimento dell’onere della prova, illegittimità dell’accertamento, illegittimità delle sanzioni), è inammissibile per difetto di interesse, stante il consolidamento della pretesa impositiva per tardività del ricorso proposto, così come è inammissibile difetto di interesse anche la denunciata omessa pronuncia in tema di sanzioni, i cui motivi sono stati trascritti nel N.9993/15 R.G. Est. F. D’Aquino ricorso, in quanto anch’esso profilo coperto dal consolidamento della pretesa per tardività del ricorso. 19. Deve, conclusivamente, accogliersi il ricorso incidentale avverso il diniego di condono in relazione ai tributi per il periodo di imposta 2004(assorbendosi il ricorso principale proposto dall’Ufficio ) , dichiarandosi per tale pretesa impositiva estinto il giudizio; il ricorso incidentale del contribuente, che residuaquanto agli atti impositivi del periodo di imposta 2005 , va, invece rigettato. La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: 1. accoglie il ricorso avverso il diniego di condono in relazione al periodo di imposta 2004 e , previo assorbimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate , dichiara estinto , in parte qua,il giudizio; 2. rigetta il ricorso incidentale del contribuente ; 3. dichiara integralmente compensate le sp ese processuali del giudizio di legittimità. 4. dà atto che sussistono i presupposti processuali , a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 ma
Sentenza Cassazione n. 29548/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris