CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 21/12/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Potenza in data 18/12/2019 con la quale era stato condannato per il delitto di ricettazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen.,è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo, che lamenta la viola2:ione dell'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Consigliere Estensore Il P