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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30599/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18720-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente do rniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 4785/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, per intervenuta prescrizione decennale, il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento per vari tributi notificata il 15 ottobre 2015 in relazione ad una cartella di pagamento notificata il 22 giugno 2004; la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che non può sostenersi che la prescrizione sia stata interrotta con la notifica, avvenuta il 1° ottobre 2010, del provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola è stato annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 5734/01/14, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria con sentenza n. 2457/2017, passata in giudicato.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Considerato che con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la notifica, avvenuta il 10 ottobre 2010, del provvedimento di Ric. 2020 n. 18720 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola, pur annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, si è limitata a dichiarare l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria per vizio formale quale è l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, lasciando impregiudicata nel merito la pretesa erariale.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della controversia ed erronea rappresentazione dei fatti in quanto dal ricorso si evince agevolmente la censura proposta in diritto mentre la situazione di fatto è stata correttamente ricostruita dalla sentenza impugnata: in particolare dalla lettura del motivo si comprende chiaramente che la doglianza riguarda la capacità ad assurgere a valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria pur se l'alto in parola è stato annullato con sentenza passata in giudicato.

La sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366 c.p., comma 1, e la ricorrente ha corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale, volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati (Cass. n. 4055 del 2022).

Ne consegue l'infondatezza della lamentata inammissibilità, siccome fondata su un approccio meramente formalistico, in Ric. 2020 n. 18720 sez.

MT ud. 05-07-2022 -3- contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass.n. 10475 del 2021).

Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità per inesistenza della notifica in quanto eseguii:a presso domiciliatario privo della capacità processuale, in quanto in particolare la parte contribuente si è avvalsa quale difensore di una commercialista alla quale è stato notificato il ricorso in Cassazione.

Infatti, l'art. 141 cod. proc. civ., che disciplina le notifiche presso il domiciliatario, non stabilisce alcuna limitazione in relazione ai soggetti presso cui si può eleggere domicilio.

Va infine altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per assenza della capacità giuridica in capo all'ente che ha proposto ricorso dal momento che la Cassazione a sezioni unite n. 15911 del 2021 ha affermato, in tema di riscossione dei tributi, che la successione "a titolo universale, rei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla

I. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.

Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.

Ric. 2020 n. 18720 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -4- Infatti, secondo questa Corte: «i ricorrenti contestano che possa attribuirsi valore interruttivo della prescrizione all'atto di intimazione loro notificato, in quanto conseguente a sentenza successivamente dichiarata nulla.

Sul punto va invece rilevato che l'atto di intimazione e precetto che sia successivamente dichiarato invalido è, come tale, certamente inidoneo a svolgere la funzione sua propria in sede esecutiva; ma ciò non impedisce che lo stesso sia invece idoneo a svolgere, sul diverso piano dei requisiti di contenuto e di forma, la sua funzione significativa della volontà del creditore di ottenere il pagamento.

Pertanto, nel momento in cui- come pacificamente nella specie - tale atto perviene in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., esso deve reputarsi idoneo ad interrompere la prescrizione (per fattispecie analoga si veda Cass. 26.7.2005, n. 15617)» (Cass.n. 27631 del 2017); l'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (in applicazione del principio, la Cassazione ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'editio actionis, in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo: Cass. n. 124 del 2020); qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della Ric. 2020 n. 18720 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -5- Zor sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che - in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperal:ività della presunzione di conoscenza (Cass. n. :20070 del 2019, Cass. n. 15617 del 2005); «è pacifico che il precetto abbia anche contenuto di atto di messa in mora e che le eventuali irregolarità o nullità del procedimento notificatorio dell'atto di precetto (in quanto atto non processuale, ma "giudiziario", propedeutico alla esecuzione ed al quale si applicano le norme sulle notifiche) non impediscono che venga rispettata comunque la regola posta dall'art. 1335 c.c., allorchè, appunto, in quanto atto di messa in mora, sia stato comunicato all'indirizzo del debitore» (Cass.n. 20070 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non può sostenersi che la prescrizione sia stata interrotta con la notifica, avvenuta il 10 ottobre 2010, del provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola è stato annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 5734/01/14, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Ric. 2020 n. 18720 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -6- Calabria con sentenza n. 2457/2017, passata in giudicato - ha erroneamente ritenuto che la circostanza che la notifica della iscrizione ipotecaria, pur avvenuta correttamente e pur pervenuta a conoscenza del debitore, non avesse valore, pur se ai soli fini dell'interruzione della prescrizione, solo perché tale atto è stato successivamente annullato cori sentenza passata in giudicato: infatti la suddetta iscrizione ipotecaria, pervenuta nel 2010 ossia in un momento idoneo ad interrompere la prescrizione cominciata a decorrere nel 2004, era perfettamente idonea a svolgere la sua funzione di manifestare la volontà del creditore di ottenere il pagamento.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18720-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente do rniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 4785/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, per intervenuta prescrizione decennale, il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento per vari tributi notificata il 15 ottobre 2015 in relazione ad una cartella di pagamento notificata il 22 giugno 2004; la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che non può sostenersi che la prescrizione sia stata interrotta con la notifica, avvenuta il 1° ottobre 2010, del provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola è stato annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 5734/01/14, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria con sentenza n. 2457/2017, passata in giudicato. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto costituisce valido atto interruttivo della prescrizione la notifica, avvenuta il 10 ottobre 2010, del provvedimento di Ric. 2020 n. 18720 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola, pur annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, si è limitata a dichiarare l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria per vizio formale quale è l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, lasciando impregiudicata nel merito la pretesa erariale. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della controversia ed erronea rappresentazione dei fatti in quanto dal ricorso si evince agevolmente la censura proposta in diritto mentre la situazione di fatto è stata correttamente ricostruita dalla sentenza impugnata: in particolare dalla lettura del motivo si comprende chiaramente che la doglianza riguarda la capacità ad assurgere a valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria pur se l'alto in parola è stato annullato con sentenza passata in giudicato. La sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366 c.p., comma 1, e la ricorrente ha corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale, volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati (Cass. n. 4055 del 2022). Ne consegue l'infondatezza della lamentata inammissibilità, siccome fondata su un approccio meramente formalistico, in Ric. 2020 n. 18720 sez. MT ud. 05-07-2022 -3- contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass.n. 10475 del 2021). Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità per inesistenza della notifica in quanto eseguii:a presso domiciliatario privo della capacità processuale, in quanto in particolare la parte contribuente si è avvalsa quale difensore di una commercialista alla quale è stato notificato il ricorso in Cassazione. Infatti, l'art. 141 cod. proc. civ., che disciplina le notifiche presso il domiciliatario, non stabilisce alcuna limitazione in relazione ai soggetti presso cui si può eleggere domicilio. Va infine altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per assenza della capacità giuridica in capo all'ente che ha proposto ricorso dal momento che la Cassazione a sezioni unite n. 15911 del 2021 ha affermato, in tema di riscossione dei tributi, che la successione "a titolo universale, rei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla I. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2020 n. 18720 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- Infatti, secondo questa Corte: «i ricorrenti contestano che possa attribuirsi valore interruttivo della prescrizione all'atto di intimazione loro notificato, in quanto conseguente a sentenza successivamente dichiarata nulla. Sul punto va invece rilevato che l'atto di intimazione e precetto che sia successivamente dichiarato invalido è, come tale, certamente inidoneo a svolgere la funzione sua propria in sede esecutiva; ma ciò non impedisce che lo stesso sia invece idoneo a svolgere, sul diverso piano dei requisiti di contenuto e di forma, la sua funzione significativa della volontà del creditore di ottenere il pagamento. Pertanto, nel momento in cui- come pacificamente nella specie - tale atto perviene in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., esso deve reputarsi idoneo ad interrompere la prescrizione (per fattispecie analoga si veda Cass. 26.7.2005, n. 15617)» (Cass.n. 27631 del 2017); l'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore (in applicazione del principio, la Cassazione ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'editio actionis, in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo: Cass. n. 124 del 2020); qualora l'ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della Ric. 2020 n. 18720 sez. MT - ud. 05-07-2022 -5- Zor sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che - in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperal:ività della presunzione di conoscenza (Cass. n. :20070 del 2019, Cass. n. 15617 del 2005); «è pacifico che il precetto abbia anche contenuto di atto di messa in mora e che le eventuali irregolarità o nullità del procedimento notificatorio dell'atto di precetto (in quanto atto non processuale, ma "giudiziario", propedeutico alla esecuzione ed al quale si applicano le norme sulle notifiche) non impediscono che venga rispettata comunque la regola posta dall'art. 1335 c.c., allorchè, appunto, in quanto atto di messa in mora, sia stato comunicato all'indirizzo del debitore» (Cass.n. 20070 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che non può sostenersi che la prescrizione sia stata interrotta con la notifica, avvenuta il 10 ottobre 2010, del provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto l'atto in parola è stato annullato con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 5734/01/14, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Ric. 2020 n. 18720 sez. MT - ud. 05-07-2022 -6- Calabria con sentenza n. 2457/2017, passata in giudicato - ha erroneamente ritenuto che la circostanza che la notifica della iscrizione ipotecaria, pur avvenuta correttamente e pur pervenuta a conoscenza del debitore, non avesse valore, pur se ai soli fini dell'interruzione della prescrizione, solo perché tale atto è stato successivamente annullato cori sentenza passata in giudicato: infatti la suddetta iscrizione ipotecaria, pervenuta nel 2010 ossia in un momento idoneo ad interrompere la prescrizione cominciata a decorrere nel 2004, era perfettamente idonea a svolgere la sua funzione di manifestare la volontà del creditore di ottenere il pagamento. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris