CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 20002/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14958-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa doValue s.p.a. , quale mandataria, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 14958 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 3340/2021 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 27/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da doBank s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di legittimazione attiva; aggiungeva che “i meri estratti conto non sono idonei a suffragare in questa sede in punto di evidenza il credito con riguardo ai conti anticipi e comunque ad operazioni di anticipazioni su titoli o su fatture”. 2. Il Tribunale di Catania, a seguito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]., una volta constatato come la questione preliminare valorizzata dal G.D. per escludere il credito risultasse oramai superata alla luce della documentazione prodotta, attestante l’avvenuta cessione del credito da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., rilevava che il credito vantato derivava da due conti anticipi e un contratto di conto corrente. Dopo aver constatato l’avvenuto deposito degli estratti conto integrali di tutti e tre i rapporti, dall’inizio alla chiusura, riteneva che il credito vantato non potesse comunque essere ammesso al passivo, sulla base di un orientamento dell’ufficio assunto per cause analoghe a mente del quale, ove “il contratto di conto corrente sia collegato ad un contratto di anticipazione su titoli, fatture e contratti”, il credito non può essere ammesso al passivo nel caso in cui “non sia stata depositata tutta la documentazione contabile afferente gli importi di volta in volta scontati”, costituita non solo dalle “pezze diappoggio delle singole operazioni (ad esempio la fattura anticipata e la richiesta di pagamento) ma anche la specifica rendicontazione delle entrate e delle Ric. 2021 n. 14958 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -3- uscite, per verificare, da un lato, le fatture che siano state poi onorate dai debitori e, dall’altro lato, quelle che, piuttosto, sono rimaste non pagate pur essendo state anticipate dalla banca (ovvero quelle che vanno poi a costituire il saldo passivo del rapporto)”. 3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 27 aprile 2021, ha proposto ricorso doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.) nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché il Tribunale, pur avendo dato atto dell’avvenuto deposito degli estratti conto integrali da cui discendevano i crediti vantati, ha ritenuto di non ammettere gli stessi in ragione della mancata allegazione e prova dell’effettivo andamento del rapporto. Una simile statuizione si pone in contrasto con il principio secondo cui la valenza probatoria degli estratti integrali di conto corrente può essere disattesa solo in presenza di circostanziate contestazioni operate dal curatore, che nel caso di specie non erano state sollevate. 5. Il motivo è fondato. Il collegio dell’opposizione ha rigettato l’opposizione sul rilievo che “non è stata depositata la documentazione sottostante i due conti anticipi ed il conto corrente”, ritenendo che fosse onere del creditore istante provare “l’evoluzione e l’esito delle singole operazioni di anticipazione, la rendicontazione specifica dei conti anticipi distinta dai meri estratti conto dei conti correnti dove erano appoggiati i rapporti di anticipazione” (pag. 4 del provvedimento impugnato). Ric. 2021 n. 14958 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -4- Un simile assunto si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la banca, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole partiche si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 22208/2018; nello stesso senso si vedano Cass. 6985/2019, Cass. 27201/2019). Il principio si fonda sul presupposto che il procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungono da procedimento di rendicontazione, al fine dell'individuazione dell’esatta consistenza del credito vantato dalla banca, e contribuiscono a fornire all'estratto conto che rappresenti l'intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell'istituto di credito che abbia presentato insinuazione al passivo. Non vi è dunque ragione per limitare l’applicazione della regola al solo rapporto di conto corrente, con esclusione invece del conto anticipi, perché in entrambi i casi il deposito degli estratti conto integrali a corredo dell’istanza di ammissione del passivo della banca innesca il meccanismo di rendicontazione e provoca il curatore ad assolvere il proprio dovere di procedere al controllo delleemergenze dell'estratto Ric. 2021 n. 14958 sez. M1 -ud. 04-05-2022 -5- conto secondo le risultanze in suo possesso, specificando le partite che intende porre in contestazione. Il collegio dell’opposizione, in presenza degli estratti conto integrali di tutti i rapporti, doveva perciò constatare che la curatela, non costituendosi nell’ambito del giudizio di opposizione, non aveva sollevato contestazioni specifiche (in mancanza delle quali la creditrice istante non era tenuta alla produzione della documentazione sottostante alle singole operazioni registrate negli estratti conto) e, di conseguenza, era tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto prodotti. 6. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso. 7. Il provvedimento impugnato andrà quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale