CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36442/2018 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO S ALVATORE V INCIGUERRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L03 D514 Z), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1954 ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], n. 85, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76H12 A89 N), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’- per la cassazione della sentenza n. 2235/12/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 31 maggio 2018, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 7 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso accertamento n. AG0188098/2013 l’Ufficio del Territorio di Agrigento rettificava la rendita catastale proposta con procedura docfa dal contribuente in relazione ad un’unità immobiliare sita in Favara, [OSCURATO:PERSONA] o “Raianella” (censita al folio 14, p.lla 633, sub. 2), derivante dal frazionamento e trasferimento di diritti (in tre parti) di un capannone industriale (classato in categoria D/8), applicando il saggio di fruttuosità ordinario del 2%, in luogo di quello minore (pari all’1%) proposto dal contribuente; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia n. 3574/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ritenendo che il gravame, «a prescindere dai profili di inammissibilità», fosse «infondato» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata)e da rigettare, assumendo, nello specifico: - che l’appello fosse inammissibile, non essendo stati i relativi motivi articolati in modo specifico, poiché l'amministrazione finanziaria si era limitata a difendere la fondatezza del provvedimento impositivo, astenendosi però dal contestare i capi della sentenza impugnata e gli elementi probatori offerti dal contribuente, che erano stati posti dal primo Giudice a fondamento della propria decisione; -che la rideterminazione della rendita proposta con la procedura docfa imponeva all'Amministrazione di provare gli elementi giustificativi della propria pretesa e che la rendita catastale di un immobile classato in categoria D (come quello in oggetto) rendeva esigibile la stima diretta da effettuarsi tramite il necessario apposito sopralluogo da parte dell'agenzia, laddove nel caso in esame «non si rinviene agli atti la documentazione riguardante né l'avvio del procedimento […] né del sopralluogo» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); -«dalla consulenza di parte depositata agli atti […] emerge che il tecnico ha ritenuto di applicare un saggio dell'1 percento, in considerazione delle caratteristiche tecniche dell’immobile in questione: fabbricato in disuso, costruito in assenza di concessione edilizia (successivamente sanato) assenza di impianti, di servizi igienici, di utenze» e che «a fronte di tale produzione documentale parte contribuente l'amministrazione non ha opposto né prove documentali, né argomentazioni meritevoli di apprezzamento» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 3. con un primo atto notificato il 6 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura; 3.1. successivamente, in data 31 dicembre 2018, l’Agenzia notificava altro ricorso, formulando due motivi di doglianza; 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 14/21 gennaio 2019; [OSCURATO:PERSONA] : 1. vanno esaminati i soli motivi del primo ricorso, proposto tempestivamente dall’Agenzia (con notifica eseguita tramite posta elettronica certificata il 6 dicembre 2018) ed in termini rituali (con deposito dello stesso il 27 dicembre 2018), avendo tale gravame consumato il potere di impugnazione della ricorrente (non venendo qui in questione ipotesi di inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione medesima), il che comporta l’inammissibilità del secondo ricorso avanzato dall’Ufficio (cfr., su tale principi, amplius, Cass., Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25437 e la varia giurisprudenza ivi richiamata), che non può, per la suddetta ragione e diversamente da quanto sostenuto della difesa del contribuente, assumere carattere sostitutivo del primo; 2. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione degli artt. 53 e 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici regionali, l'atto di appello aveva puntualmente specificato i motividi censura della sentenza impugnata, il tutto nei termini integralmente ritrascritti nel ricorso in oggetto; 3. con la seconda doglianza l’Ufficio ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e 11 d.l. 14 marzo 1998, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1998, n. 155 e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 54, rappresentando l'erronea valutazione compiuta dal Giudice d'appello nella parte in cui aveva ritenuto, ai fini della stima diretta, la necessità del sopralluogo, ponendo - di contro - in evidenza che il Giudice di legittimità aveva chiarito che tale metodologia di stima non presuppone l'esecuzione del sopralluogo, il quale, invece, costituisce soltanto un'ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica e di accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione; 4. con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato, sempre in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione del d.m. 14 dicembre 1991, rimproverando al Giudice regionale di aver ridotto il saggio di fruttuosità all’1%, laddove secondo il consolidato orientamento di legittimità non è giustificata alcuna discrezionalità nella scelta dello stesso, essendo questo determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo di categorie catastali, trattandosi peraltro di percentuali quantificate, per il periodo di riferimento temporale degli estimi (1988/1989), in termini talmente contenuti da non poter essere neanche essere comparati con la redditività dei titoli di Stato a lungo termine, concludendo, quindi, sul punto nel senso dell’obbligatorietà della scelta del saggio di fruttuosità al 2% per tutte le unità del gruppo D, indipendentemente dall'appartenenza alle relative sottocategorie; 5. il ricorso è fondato in tutti i suoi motivi, subito avvertendo che dal contenuto complessivo della sentenza impugnata si configura un provvedimento di rigetto, ove si consideri che il primo Giudice ha dichiaratamente ritenuto di disattendere la domanda, in quanto infondata ed «a prescindere dai profili di inammissibilità», così esprimendosi diffusamente sul merito della controversia e respingendo l’appello; 5.1. comprensibilmente, quindi, la ricorrente ha formulato motivi di doglianza afferenti al decisum , avendone effettivo interesse, i quali vanno pertanto esaminati anche per orientare la valutazione del Giudice del rinvio alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr., sul principio, Cass., Sez. L. 29 settembre 2022, n. 28364); 6. il primo motivo di ricorso risulta fondato; 6.1. la valutazione del Giudice regionale risulta contraria al costante orientamento di questa Corte, che va ulteriormente ribadito, secondo cui: - «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 2 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873)». - «Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione'' e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012)» (così Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, ai cui più ampi contento si rinvia e nello stesso, in un giudizio reso tra le medesime parti, Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n, 6690); 7. allo stesso modo, in relazione al secondo motivo di impugnazione, è contraria al ribadito orientamento di questa Corte la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini della stima diretta del bene, l’esecuzione del sopralluogo, giacchè: -secondo l'art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità […]»; - la locuzione “stima diretta” intende la valutazione del bene effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe, per cui la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”; - in tema di classamento, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale (cat. D) o particolare (cat. E) non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente, né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (cfr. Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. civ. 5, 7/03/2019, n. 6633), ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio; -il sopralluogo può, dunque, costituire un ulteriore, concorrente ed eventuale strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291);sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo - come nel caso di specie - avendo esso a disposizione la denuncia docfa del contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare “stima diretta”, in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. T, 18 aprile 2023, n. 10124 e nello stesso senso, tra le tante e le più recenti, Cass., Sez. T., 19 aprile 2023, n. 10580); 8. anche il terzo motivo è fondato, avendo questa Corte più volte chiarito che il saggio di fruttuosità del 2% per le unità immobiliari accatastate – come nella specie - nella categoria D integra un «parametro legale minimo ed invariabile con riguardo alla tipologia di fabbricato […], dovendosi fare qui applicazione del principio di legittimità - più volte affermato - second o cui (Cass. nn. 25555/14; 10037/03 ed altre): “In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione» (così Cass. Sez. T, 24 giugno 2022, n. 20508 e, nello stesso senso, Cass., VI/T., 25 ottobre 2022, n.31418, che richiama Cass. 16673/2021, Cass. 17018/2020; Cass. 6554/2020, Cass. 25555/2014); 8.1. il principio di diritto ribadito da questa Corte è nel senso che «in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei Gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D. M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi del D.P.R. n. 142 del 1949, art. 30, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D. M. 14 dicembre 1991, richiamato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, dai quali appunto si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione» (Cass. 6554/2020; Cass. n.14399/2017; 25555/2014; n. 27980/2011; n. 5843/2011; n. 133/2006; n. 10361/2006; n. 9056/2005; n. 12446/2004; n. 10037/2002)» (così Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16673); 8.2. consegue a tanto che, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile, non solo l'UTE non poteva eccedere il tasso di fruttuosità obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%, ma nemmeno il contribuente poteva scontare un saggio di infruttuosità inferiore, come, invece erroneamente riconosciuto dal Giudice dell’appello; 9. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto, per cui la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la rinnovata valutazione dei motivi di appello alla luce dei principi sopra illustrati ed anche per regolare