CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a d'Ambrosio unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n.1109/2020depositata il 05/02/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 29375/2020Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 13295/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola Agenziadelle Entrate, che ha svolto attività difensiva, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Rosanna Angarano