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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 42593/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04,3=4 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dal Tribunale di Milano 17 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Premesso che con ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di hashish e cocaina), è stata denunciata la erronea qualificazione giuridica del fatto (per la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90); Considerato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023); Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha solo formalmente dedotto la erronea qualificazione giuridica del fatto, mentre nel declinare il motivo ha richiesto una rivalutazione degli elementi di fatto desumibili dal fascicolo processuale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04,3=4 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dal Tribunale di Milano 17 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Premesso che con ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di hashish e cocaina), è stata denunciata la erronea qualificazione giuridica del fatto (per la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90); Considerato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023); Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha solo formalmente dedotto la erronea qualificazione giuridica del fatto, mentre nel declinare il motivo ha richiesto una rivalutazione degli elementi di fatto desumibili dal fascicolo processuale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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