CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].] AUREL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata decisione in ordine al motivo nuovo presentato in appello con cui si richiedeva l'elisione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, il ricorso risulta manifestamente infondato e comunque generico; si osserva che il motivo nuovo non aveva alcun rapporto rispetto ai motivi di gravame che nulla deducevano quanto a ritenuta recidiva: deve rinviarsi a giurisprudenza ormai consolidata secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (tra le ultime, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280783), dovendosi ritenere altresì che la istanza era priva di concreta motivazione; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DE.POSTra0 !N 1A og g