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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22212/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei contestati reati di estorsione e della dichiarazione di responsabilità degli imputati (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla sistematica coartazione posta in essere dai tre imputati nei suoi confronti al fine di costringerlo a dare loro del denaro, nonché sui relativi riscontri); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione (secondo motivo) e la violazione di legge e il vizio di motivazione (terzo motivo) in ordine, rispettivamente, alla misura della diminuzione della pena per le concesse circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, la pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi, proposti con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei contestati reati di estorsione e della dichiarazione di responsabilità degli imputati (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla sistematica coartazione posta in essere dai tre imputati nei suoi confronti al fine di costringerlo a dare loro del denaro, nonché sui relativi riscontri); reputato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione (secondo motivo) e la violazione di legge e il vizio di motivazione (terzo motivo) in ordine, rispettivamente, alla misura della diminuzione della pena per le concesse circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, la pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis