CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 61, n. 2, cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pistoia per aver ritenuto la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante della destrezza e alla recidiva, ha conseguentemente rideterminato la pena alla stessa inflitta. Lamenta che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante della destrezza e, quindi, la condizione di procedibilità; eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato. In data 21/11/22 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. In premessa, è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito (p. 4 della sentenza impugnata). Si osserva, infine, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]