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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13726/2026

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ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 16 ottobre 2025, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del G.I.P. delTribunale di Gela dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, ilsequestro preventivo della somma di euro 25.630,11, finalizzato alla confisca diretta delprofitto del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2), 223, commi 1 e 2, 219, commi 1e 2, n. 1), legge fallimentare (capo 1), per aver [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentantelegale della P.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cagionato il fallimento della società, sottratto ocomunque distrutto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, e distratto somme didenaro pari ad euro 18.833,54 e 90.000,00; nonché del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,216, comma 1, n. 1) e n. 2), e comma 3, 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, n. 1), leggefallimentare (capo 2), per aver [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale dal24/04/2019 al 25/06/2019 e dal 17/12/2019 alla data del fallimento, nonché di amministratoredi fatto per tutta la durata, della L.P.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cagionato il fallimentodella società, tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie in guisa da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, distratto denaro e benidella società.

Il ricorrente è stato destinatario di sequestro preventivo della somma di euro25.630,11, dallo stesso percepita a titolo di rimborso anticipazioni in un periodo in cui lasocietà versava in stato di insolvenza.2.

Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dilegge e vizio di motivazione, per carenza di specificità in ordine alla individuazione dellecondotte, alla sussistenza del periculum in mora e al nesso causale tra il sequestrato e ilprofitto del reato.Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare richiama in modo assertivo e genericol’esistenza di un dissesto nei bilanci della società P.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualeil ricorrente ricopriva la carica di amministratore unico, senza indicare le condotte attribuite alricorrente medesimo, il periodo in cui siano state poste in essere e l’autore di dette condotte,conseguendone la violazione del requisito di specificità del presupposto del fumus commissidelicti.Lamenta, inoltre, la difesa, che il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente il periculumin mora in modo apodittico, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti, a distanza di oltresette anni dalla loro verificazione, precisando in proposito che, a distanza di sette anni daifatti, la misura cautelare reale si rivela priva della sua funzione e il sequestro delle sommeintegra un esercizio distorto del potere cautelare, trasformando la misura in una sanzioneanticipata, colpendo somme di modestissimo importo a distanza di un notevole lasso ditempo, rivelando una connotazione prevalentemente afflittiva, richiamando Sez.

U, n. 13783del 2025, secondo cui la confisca e il sequestro ad essa finalizzato può avere funzione soloripristinatoria del profitto effettivamente conseguito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato, sia a causa della genericità intrinseca deimotivi cui è stato affidato, privi di autentico confronto critico con le risultanze istruttorie e conla motivazione della ordinanza impugnata, sia a causa della manifesta infondatezza di dettimotivi.1.1.

In proposito, deve innanzitutto richiamarsi la costante affermazione di questa Cortesecondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesamedi misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazionedi legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008,Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n.4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Edè stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando lamotivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.1.2.

Tanto premesso, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai datidi fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo ilTribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della congruavalutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. con riferimento al fumus dei reaticontestati nella provvisoria incolpazione, muovendo da una gestione della L.P.G. – la cuilegale rappresentanza era stata affidata anche al ricorrente, mentre la rappresentanza difatto era sempre rimasta in capo a [OSCURATO:PERSONA] – caratterizzata da rilevanti perditedi esercizio tali da compromettere la continuità aziendale, nonché dalla irregolarità deipagamenti effettuati in frode ai creditori, in massima parte diretti a [OSCURATO:PERSONA] e aisuoi familiari, con la conseguenza che il ricorrente, quale amministratore pro-tempore dellaL.P.G., non poteva ritenersi inconsapevole delle scelte gestionali di fatto attribuibili aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], trovandosi nelle condizioni di prendere atto di tale irregolare gestione,senza tuttavia essersi mai opposto a tali scelte, sostanzialmente facendole proprie.Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale dafar ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumusdei reati ipotizzati, per cui, alla luce delle valutazioni tipiche della fase cautelare, conseguel’infondatezza delle censure in merito al fumus commissi delicti, dovendosi comunquericordare che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta correlato con la fase delleindagini preliminari nella quale, come è noto, la delibazione che viene compiuta è diversa daquella piena della fase del giudizio (Sez. 3, n. 25990 del 02/07/2020, Aureli, non mass.).1.3.

Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ne ha affermato la sussistenza,avendo il provvedimento genetico sottolineato la persistente violazione dell’interessepatrimoniale dei creditori e la contestuale continua sottrazione del patrimonio societario allagaranzia di cui all’art. 2740 cod. civ., nonché dal modus operandi che, nel cagionare ildissesto della società, ha anche impedito la conoscenza delle vicende e della consistenzadel patrimonio sociale, infine della facile occultabilità del denaro liquido, reinvestibile intrasferito, con il rischio di compromettere la realizzabilità del provvedimento ablatoriodefinitivo.La giurisprudenza di legittimità ha fissato i criteri di riferimento per ravvisare lasussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestropreventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro.Come precisato dalle Sezioni Unite, il provvedimento di sequestro preventivo di cuiall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.,deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cuifabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali èsufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili"ex lege" (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).Tanto in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza egradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà diiniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte oin tutto, inutilmente vessatorio.

Ed è stato conseguentemente aggiunto come l’indicazioneche la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confiscarischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, comporti una diversa modulazionedel contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della"esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare ilcontenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta laconfisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena,il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamentemodulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso nonpotranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, dellasufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità dimotivazione).Nella fattispecie, la motivazione del G.I.P., che il Tribunale del riesame ha ripreso(come gli è consentito: cfr. Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285737),arricchendone il percorso motivazionale, fa perno sulla finalità di evitare il pericolo didispersione o di trasferimento del denaro, ritenendolo proveniente dalla commissione di reatifallimentari, pericolo attuale di dispersione patrimoniale idoneo a giustificare l’anticipazionedegli effetti della futura confisca; gli argomenti esposti - contestati con enunciati del tuttoassertivi, inidonei a costituire una effettiva censura di legittimità - sostengono la motivazionedel periculum in mora, avuto riguardo agli accertati fatti distrattivi della gestione societariache rende non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fattoche, dalla permanente disponibilità del denaro, si possa desumere la possibile dispersione,anche in ragione della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza,del recupero ai fini della confisca in caso di condanna (cfr., Sez. 3, n. 44874 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],2.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitandola facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo lasanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso,considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16 ottobre 2025, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato larichiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del G.I.P. delTribunale di Gela dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stato disposto, nei confronti del ricorrente, ilsequestro preventivo della somma di euro 25.630,11, finalizzato alla confisca diretta delprofitto del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2), 223, commi 1 e 2, 219, commi 1e 2, n. 1), legge fallimentare (capo 1), per aver [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentantelegale della P.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cagionato il fallimento della società, sottratto ocomunque distrutto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, e distratto somme didenaro pari ad euro 18.833,54 e 90.000,00; nonché del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,216, comma 1, n. 1) e n. 2), e comma 3, 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, n. 1), leggefallimentare (capo 2), per aver [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale dal24/04/2019 al 25/06/2019 e dal 17/12/2019 alla data del fallimento, nonché di amministratoredi fatto per tutta la durata, della L.P.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cagionato il fallimentodella società, tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie in guisa da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, distratto denaro e benidella società. Il ricorrente è stato destinatario di sequestro preventivo della somma di euro25.630,11, dallo stesso percepita a titolo di rimborso anticipazioni in un periodo in cui lasocietà versava in stato di insolvenza.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dilegge e vizio di motivazione, per carenza di specificità in ordine alla individuazione dellecondotte, alla sussistenza del periculum in mora e al nesso causale tra il sequestrato e ilprofitto del reato.Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare richiama in modo assertivo e genericol’esistenza di un dissesto nei bilanci della società P.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualeil ricorrente ricopriva la carica di amministratore unico, senza indicare le condotte attribuite alricorrente medesimo, il periodo in cui siano state poste in essere e l’autore di dette condotte,conseguendone la violazione del requisito di specificità del presupposto del fumus commissidelicti.Lamenta, inoltre, la difesa, che il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente il periculumin mora in modo apodittico, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti, a distanza di oltresette anni dalla loro verificazione, precisando in proposito che, a distanza di sette anni daifatti, la misura cautelare reale si rivela priva della sua funzione e il sequestro delle sommeintegra un esercizio distorto del potere cautelare, trasformando la misura in una sanzioneanticipata, colpendo somme di modestissimo importo a distanza di un notevole lasso ditempo, rivelando una connotazione prevalentemente afflittiva, richiamando Sez. U, n. 13783del 2025, secondo cui la confisca e il sequestro ad essa finalizzato può avere funzione soloripristinatoria del profitto effettivamente conseguito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, sia a causa della genericità intrinseca deimotivi cui è stato affidato, privi di autentico confronto critico con le risultanze istruttorie e conla motivazione della ordinanza impugnata, sia a causa della manifesta infondatezza di dettimotivi.1.1. In proposito, deve innanzitutto richiamarsi la costante affermazione di questa Cortesecondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesamedi misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazionedi legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008,Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n.4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Edè stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando lamotivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente,perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.1.2. Tanto premesso, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai datidi fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo ilTribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della congruavalutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. con riferimento al fumus dei reaticontestati nella provvisoria incolpazione, muovendo da una gestione della L.P.G. – la cuilegale rappresentanza era stata affidata anche al ricorrente, mentre la rappresentanza difatto era sempre rimasta in capo a [OSCURATO:PERSONA] – caratterizzata da rilevanti perditedi esercizio tali da compromettere la continuità aziendale, nonché dalla irregolarità deipagamenti effettuati in frode ai creditori, in massima parte diretti a [OSCURATO:PERSONA] e aisuoi familiari, con la conseguenza che il ricorrente, quale amministratore pro-tempore dellaL.P.G., non poteva ritenersi inconsapevole delle scelte gestionali di fatto attribuibili aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], trovandosi nelle condizioni di prendere atto di tale irregolare gestione,senza tuttavia essersi mai opposto a tali scelte, sostanzialmente facendole proprie.Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale dafar ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumusdei reati ipotizzati, per cui, alla luce delle valutazioni tipiche della fase cautelare, conseguel’infondatezza delle censure in merito al fumus commissi delicti, dovendosi comunquericordare che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta correlato con la fase delleindagini preliminari nella quale, come è noto, la delibazione che viene compiuta è diversa daquella piena della fase del giudizio (Sez. 3, n. 25990 del 02/07/2020, Aureli, non mass.).1.3. Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ne ha affermato la sussistenza,avendo il provvedimento genetico sottolineato la persistente violazione dell’interessepatrimoniale dei creditori e la contestuale continua sottrazione del patrimonio societario allagaranzia di cui all’art. 2740 cod. civ., nonché dal modus operandi che, nel cagionare ildissesto della società, ha anche impedito la conoscenza delle vicende e della consistenzadel patrimonio sociale, infine della facile occultabilità del denaro liquido, reinvestibile intrasferito, con il rischio di compromettere la realizzabilità del provvedimento ablatoriodefinitivo.La giurisprudenza di legittimità ha fissato i criteri di riferimento per ravvisare lasussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestropreventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro.Come precisato dalle Sezioni Unite, il provvedimento di sequestro preventivo di cuiall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.,deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cuifabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali èsufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili"ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).Tanto in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza egradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritticostituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà diiniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte oin tutto, inutilmente vessatorio. Ed è stato conseguentemente aggiunto come l’indicazioneche la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confiscarischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, comporti una diversa modulazionedel contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della"esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare ilcontenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta laconfisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena,il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamentemodulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso nonpotranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, dellasufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità dimotivazione).Nella fattispecie, la motivazione del G.I.P., che il Tribunale del riesame ha ripreso(come gli è consentito: cfr. Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285737),arricchendone il percorso motivazionale, fa perno sulla finalità di evitare il pericolo didispersione o di trasferimento del denaro, ritenendolo proveniente dalla commissione di reatifallimentari, pericolo attuale di dispersione patrimoniale idoneo a giustificare l’anticipazionedegli effetti della futura confisca; gli argomenti esposti - contestati con enunciati del tuttoassertivi, inidonei a costituire una effettiva censura di legittimità - sostengono la motivazionedel periculum in mora, avuto riguardo agli accertati fatti distrattivi della gestione societariache rende non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fattoche, dalla permanente disponibilità del denaro, si possa desumere la possibile dispersione,anche in ragione della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza,del recupero ai fini della confisca in caso di condanna (cfr., Sez. 3, n. 44874 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorsoproposto nell’interesse del ricorrente deve essere deve essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitandola facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo lasanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso,considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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