CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore '[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, riqualificato il fatto contestato come ricettazione al capo 3) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tale reato, per difetto di querela e ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi 1) e 2) delle imputazioni in anni tre, mesi, sei e giorni venti di reclusione ed euro 933, 00 di multa. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato l'art. 81, secondo comma, cod. pen e per avere illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine alla rideterminazione della pena con riferimento all'aumento a titolo di continuazione, una volta venuto meno il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Più specificamente, il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado aveva stabilito - nella sentenza confermata dalla Corte di appello e poi oggetto di annullamento per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza del delitto di ricettazione - un unico aumento complessivo per la continuazione pari a sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 624-bis e 648 cod. pen., rilevando l'attuale interesse a impugnare per la mancata specificazione dei singoli aumenti che, una volta venuto meno il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non consente di comprendere il nuovo calcolo per l'aumento in relazione al solo reato di cui all'art. 56, 624-bis cod. pen. In ogni caso, osserva il ricorrente che l'operato aumento compiuto dalla Corte di appello pari a quattro mesi si pone come manifestamente illogico, dovendo sottendersi che, nell'originario aumento di sei mesi, la misura maggiore dovesse attribuirsi al reato di ricettazione e in una misura inferiore al reato di tentato furto in abitazione, per la evidente maggiore gravità del reato di ricettazione. Osserva, dunque, la difesa che,attraverso l'aumento di quattro mesi calcolato per il reato di tentato furto, deve ritenersi che il Giudice avesse ritenuto, del tutto illogicamente, di aumentare la pena di soli due mesi per il reato di ricettazione (benché più grave del reato di tentato furto in abitazione), 24. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce i medesimi motivi oggetto del sopra riportato ricorso, ovvero la violazione di legge per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato l'art. 81, secondo comma, cod. pen., e per avere illogicamente e contraddittoriamente motivato in ordine alla rideterminazione della pena con riferimento all'aumento a titolo di continuazione, una volta venuto meno il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorrente rileva che la maggiore gravità del delitto di ricettazione rispetto a quello di tentato furto in abitazione, deve avere certamente determinato in primo grado un aumento maggiore per il reato di ricettazione e pertanto non si comprende il calcolo operato dalla Corte di appello lì dove, in relazione al solo delitto di cui all'art. 56, 624-bis cod. pen., ha applicato un aumento di quattro mesi, dovendo al più essere paritario; di talché la pena sarebbe dovuta essere pari ad anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 900 di multa. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi, che propongono le medesime doglianze,potendo pertanto essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Deve rilevarsi che le doglianze degli imputati muovono da un presupposto indimostrato qual è quello che il tentato furto in abitazione avrebbe dovuto necessariamente essere punito dalla Corte di appello con una pena in concreto meno grave rispetto a quella che il Giudice dell'udienza preliminare aveva applicato in origine per la ricettazione, necessariamente più grave (reato poi riqualificato come furto e oggetto di sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela). A tal fine i ricorrenti non deducono alcuna circostanza concreta sulla base della quale sia possibile affermare che il fatto originariamente contestato come ricettazione fosse connotato da una maggiore gravità rispetto al delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., di talché questo Collegio non può che rilevare il carattere congetturale e apodittico delle doglianze. Del resto spetta al giudice, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., valutare la gravità del reato, nel suo accadimento concreto, al quale parametrare la 3determinazione della pena nei limiti edittali previsti dalla legge, sicché nella fattispecie non potrebbe dirsi preclusa al giudice di appello la facoltà di applicare, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti, una pena maggiore alla condotta di tentato furto in abitazione rispetto alla condotta di ricettazione di un furgone. Ne consegue che il carattere meramente congetturale delle argomentazioni difensive si riverbera, determinandone l'inconferenza, anche sui rilievi inerenti alla dedotta mancata motivazione da parte del Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'aumento per la continuazione tra il reato di tentato furto in abitazione e quello di ricettazione, atteso che per quest'ultimo, il giudice di appello, previa derubricazione nel reato di furto, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. 2. Alla luce di quanto evidenziato i ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M