CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 22467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza del 17 novembre 2025, la Corte d’appello di Catania, inriforma della decisione di primo grado, dichiarava l’estinzione per intervenutaprescrizione del delitto contestato al capo A) della rubrica, rideterminando la penaper il delitto contestato al capo B) della rubrica.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, con riferimento all’art.159 cod. proc. pen., deducendo che il rinvio disposto all’udienza del 12 luglio 2017sino alla data del 18 aprile 2018 (complessivi 280 giorni), per malfunzionamentodell’impianto di condizionamento nell’aula di udienza, non possa qualificarsi comerinvio richiesto dal difensore, ma come situazione di oggettiva inagibilità,disciplinata dalla normativa del legittimo impedimento, con sospensione deltermine di prescrizione non superiore a sessanta giorni successivi alla cessazionedell'impedimento. Non potendosi, perciò, conteggiare l'intero periodo disospensione pari a 280 giorni (a cui andrebbe aggiunto l’ulteriore termine di 14giorni per differimento dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23/01/2019 perconcomitante impegno professionale del difensore) dovendosi lo stesso limitare asessanta giorni, il delitto contestato al capo B) della rubrica avrebbe dovutoconsiderarsi prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello.2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole di vizio di motivazione, in ordineall’identificazione del ricorrente, nonché alla concreta riferibilità alla persona delmedesimo dei certificati penali attestanti le precedenti condanne che hanno influitosulla determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. Risulta,infatti, adeguatamente chiarito, nella motivazione dell’avversata sentenza, comeil rinvio venisse disposto su richiesta di parte, con relativa sospensione dei terminiper tutta la durata di esso (nel caso in esame, 280 giorni). Più precisamente, laCorte territoriale ha precisato che, all’udienza del 12 luglio 2017, il presidente delCollegio, preso atto del mancato funzionamento dei condizionatori, disponevaaccordarsi rinvio a chi, tra i difensori, avesse voluto farne istanza. Tanto premesso,la gravata sentenza ha puntualizzato che, tanto nell’istanza di rinvio avanzata intal senso dal difensore dell'imputato, quanto nel provvedimento di accoglimento,si puntualizzava come il rinvio in parola andasse ricondotto alla tipologia di rinviosu richiesta di parte.Dal che deriva la palese infondatezza della censura, atteso il principio alla lucedel quale, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dellaudienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimentoper concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione èsospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dalgiudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai dirittie alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali diragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez U, n. 4909del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 – 01).Tenuto conto della data del commesso reato di cui al capo B) d'imputazione(30/05/2015), della durata del termine ordinario di prescrizione compresi gliaventi interruttivi (anni dieci) e della durata complessiva di quelli sospensivi (giorni294), il termine finale di prescrizione risulta maturato solo in data 20/03/2026,successiva a quella della pronuncia della sentenza di appello (17/11/2025). Lavalutata inammissibilità del ricorso impedisce l'instaurazione di un valido rapportoprocessuale e l'impossibilità di dichiarare in questa sede la maturata prescrizionedel reato.3. Il secondo motivo è aspecifico. Eludendo il confronto con la motivazione, ilricorrente non contrasta, in maniera critica ed effettiva, quanto esplicato dallaCorte territoriale circa 1) la coincidenza, nei tre certificati penali citati in sentenza,tra il nome del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e la data di nascita (12 dicembre1977), riportata sulla carta di identità; 2) i luoghi di commissione dei reati, cosìcome riportati nei certificati penali, di cui la Corte di appello ha rimarcato lacorrispondenza sia con i luoghi di residenza in Italia (Roma) ovvero di domicilio,sia coi luoghi (Frosinone, Marcianise) frequentati dall’imputato. In definitiva, il soloelemento di difformità che emerge dai vari certificati penali è relativo al luogo dinascita, ciò che, però, secondo il razionale apprezzamento della Corte, non hadispiegato decisiva influenza ai fini della concreta riferibilità dei certificati alricorrente: infatti, le diverse località (tra cui [OSCURATO:PERSONA], in Marocco) indicate neicertificati penali, sono situate, comunque, all’interno della medesima provincia(Sefrou) che ospita la città d’origine ([OSCURATO:PERSONA]), in cui l’imputato risulta, secondoil suo stesso documento d’identità, essere nato.4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]