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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 22647/2026

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nza del 05/11/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia harigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] gli ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare.A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per ammettere ilcondannato alla misura alternativa più ampia non solo perché lo stesso è attualmentesottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari perché raggiunto da gravi indizi dicolpevolezza per delitti ulteriori a quelli per cui è intervenuta la condanna in esecuzione, maanche in considerazione dell'assenza di attività lavorative o altrimenti socializzanti e dellivello di pericolosità sociale desunto dai plurimi procedimenti penali pendenti a suo carico.2.

Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, Monterone articolando due motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 677 cod. proc. pen.,sotto il profilo dell'incompetenza per territorio.Evidenzia che al momento della proposizione della domanda finalizzata ad ottenere lamisura alternativa era libero e residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicché il Tribunale disorveglianza competente a deciderla era quello di Potenza.2.2.

Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha considerato tutte le emergenze probatorieed è incappato in un errore percettivo là dove ha ritenuto ancora pendenti a suo caricopresso la Procura di Lagonegro due procedimenti nei quali era in corso di esecuzione lamisura cautelare degli arresti domiciliari.

In realtà il ricorrente all'epoca della decisione nonera sottoposto ad alcuna misura cautelare personale custodiale.

Altrettanto erronea eral'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il predetto non aveva disponibilità ditale dato sarebbe emerso se il Tribunale avesse chiesto la relazione preparatoria all'UEPE diSalerno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.1.

Condivide il Collegio l'orientamento secondo cui nel procedimento di sorveglianzatrova applicazione la regola generale dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cuil'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase dicontrollo della costituzione delle parti (da ultimo, Sez. 1, n. 48518 del 10/10/2019,Crescimone, Rv. 277336; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018, R, Rv. 273967; Sez. 1, n. 19385del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269629, in precedenza Sez. 1, n. 47258 del 02/12/2008,Pulci, Rv. 242074; per Sez. 1, n. 36144 del 30/06/2004, Garofalo, Rv. 229582 e Sez. 1,n.3113 del 09/04/2014, Torneo, Rv. 261923, per le quali l'eccezione deve essere proposta inun tempo anticipato rispetto a quello antecedente la conclusione dell'udienza cameraledinanzi al giudice magistrato o tribunale di sorveglianza).Deve ritenersi ormai definitivamente superato il diverso orientamento (recepito da Sez.1, n. 19385 del 13/12/2016, dep. 2017, Piccolo, Rv. 269629 e, in precedenza, da Sez. 1, n.16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263324) che, ritenendo funzionale e,quindi, inderogabile la competenza del giudice di sorveglianza, al pari di quella del giudicedell'esecuzione, reputa che la relativa questione possa essere dedotta o rilevata d'ufficio inogni stato e grado del processo.A fronte della chiara indicazione contenuta nella rubrica dell'art. 677 cod. proc. pen. -che recita "Competenza per territorio" - non vi è motivo per non addivenire alla qualificazionedell'anzidetta competenza come pienamente ragguagliabile a quella disciplinata dall'art. 21cod. proc. pen.Mentre la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere le specifichematerie indicate dalla legge ha natura funzionale, la competenza territoriale - disciplinatadalle disposizioni contenute nell'art. 677 cod. proc. pen., soggette, peraltro, a specificheprevisioni derogatorie, come quella prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 16-nonies,comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 - è, invece,soggetta al regime generale previsto dal codice di rito per detta forma di competenza anchecon riferimento ai tempi e modi in cui può essere eccepita o rilevata e alle conseguenze incaso di loro inosservanza.La dedotta incompetenza non può, pertanto, essere eccepita o comunque rilevata diufficio nel presente giudizio per l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, cod.proc. pen.Risulta dagli atti, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale dellaquestione posta dal ricorrente, ed in particolare dal verbale di udienza del 5 novembre 2025,che l’eccezione di incompetenza territoriale non è stata tempestivamente proposta.2.

Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità oltre che per essereinteramente versato in fatto.Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza sia incappato in errori percettivi eche non abbia esercitato i necessari poteri istruttori.L'assunto è stato, però, formulato in termini così assertivi e comunque inidonei acontrastare le precise informazioni, di segno contrario, analiticamente descritte nelprovvedimento impugnato (“pendono a carico due procedimenti avanti la Procura diLagonegro RGNR 1571 del 2023 e 2130 del 2023, nel primo risulta essere stato sottopostoagli arresti domiciliari in data 28 settembre 2023 per violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309 del1990, nel secondo alla custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Salernoa seguito di arresto del 18 giugno 2024 per plurime violazioni, in concorso, dell'art 73,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, quindi agli arresti domiciliari dal 13 Marzo 2025), per di piùtratte da specifici atti contenuti nel fascicolo processuale.Nessuna attività istruttoria avrebbe potuto svolgere il Tribunale di sorveglianza unavolta preso atto che lo stesso condannato nel corpo dell'istanza aveva indicato l'assenza di3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e, in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiarainammissibi le i l r icorsoecondannai l r icorrentealpagamentodel lespeseprocessuali edellasommadieurotremilainfavore dellacassadelle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 05/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Venezia harigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] gli ha concesso il beneficio della detenzione domiciliare.A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per ammettere ilcondannato alla misura alternativa più ampia non solo perché lo stesso è attualmentesottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari perché raggiunto da gravi indizi dicolpevolezza per delitti ulteriori a quelli per cui è intervenuta la condanna in esecuzione, maanche in considerazione dell'assenza di attività lavorative o altrimenti socializzanti e dellivello di pericolosità sociale desunto dai plurimi procedimenti penali pendenti a suo carico.2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, Monterone articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 677 cod. proc. pen.,sotto il profilo dell'incompetenza per territorio.Evidenzia che al momento della proposizione della domanda finalizzata ad ottenere lamisura alternativa era libero e residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sicché il Tribunale disorveglianza competente a deciderla era quello di Potenza.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata non ha considerato tutte le emergenze probatorieed è incappato in un errore percettivo là dove ha ritenuto ancora pendenti a suo caricopresso la Procura di Lagonegro due procedimenti nei quali era in corso di esecuzione lamisura cautelare degli arresti domiciliari. In realtà il ricorrente all'epoca della decisione nonera sottoposto ad alcuna misura cautelare personale custodiale. Altrettanto erronea eral'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il predetto non aveva disponibilità ditale dato sarebbe emerso se il Tribunale avesse chiesto la relazione preparatoria all'UEPE diSalerno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.1. Condivide il Collegio l'orientamento secondo cui nel procedimento di sorveglianzatrova applicazione la regola generale dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cuil'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase dicontrollo della costituzione delle parti (da ultimo, Sez. 1, n. 48518 del 10/10/2019,Crescimone, Rv. 277336; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018, R, Rv. 273967; Sez. 1, n. 19385del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269629, in precedenza Sez. 1, n. 47258 del 02/12/2008,Pulci, Rv. 242074; per Sez. 1, n. 36144 del 30/06/2004, Garofalo, Rv. 229582 e Sez. 1,n.3113 del 09/04/2014, Torneo, Rv. 261923, per le quali l'eccezione deve essere proposta inun tempo anticipato rispetto a quello antecedente la conclusione dell'udienza cameraledinanzi al giudice magistrato o tribunale di sorveglianza).Deve ritenersi ormai definitivamente superato il diverso orientamento (recepito da Sez.1, n. 19385 del 13/12/2016, dep. 2017, Piccolo, Rv. 269629 e, in precedenza, da Sez. 1, n.16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263324) che, ritenendo funzionale e,quindi, inderogabile la competenza del giudice di sorveglianza, al pari di quella del giudicedell'esecuzione, reputa che la relativa questione possa essere dedotta o rilevata d'ufficio inogni stato e grado del processo.A fronte della chiara indicazione contenuta nella rubrica dell'art. 677 cod. proc. pen. -che recita "Competenza per territorio" - non vi è motivo per non addivenire alla qualificazionedell'anzidetta competenza come pienamente ragguagliabile a quella disciplinata dall'art. 21cod. proc. pen.Mentre la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere le specifichematerie indicate dalla legge ha natura funzionale, la competenza territoriale - disciplinatadalle disposizioni contenute nell'art. 677 cod. proc. pen., soggette, peraltro, a specificheprevisioni derogatorie, come quella prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 16-nonies,comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 - è, invece,soggetta al regime generale previsto dal codice di rito per detta forma di competenza anchecon riferimento ai tempi e modi in cui può essere eccepita o rilevata e alle conseguenze incaso di loro inosservanza.La dedotta incompetenza non può, pertanto, essere eccepita o comunque rilevata diufficio nel presente giudizio per l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, cod.proc. pen.Risulta dagli atti, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale dellaquestione posta dal ricorrente, ed in particolare dal verbale di udienza del 5 novembre 2025,che l’eccezione di incompetenza territoriale non è stata tempestivamente proposta.2. Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità oltre che per essereinteramente versato in fatto.Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza sia incappato in errori percettivi eche non abbia esercitato i necessari poteri istruttori.L'assunto è stato, però, formulato in termini così assertivi e comunque inidonei acontrastare le precise informazioni, di segno contrario, analiticamente descritte nelprovvedimento impugnato (“pendono a carico due procedimenti avanti la Procura diLagonegro RGNR 1571 del 2023 e 2130 del 2023, nel primo risulta essere stato sottopostoagli arresti domiciliari in data 28 settembre 2023 per violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309 del1990, nel secondo alla custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Salernoa seguito di arresto del 18 giugno 2024 per plurime violazioni, in concorso, dell'art 73,comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, quindi agli arresti domiciliari dal 13 Marzo 2025), per di piùtratte da specifici atti contenuti nel fascicolo processuale.Nessuna attività istruttoria avrebbe potuto svolgere il Tribunale di sorveglianza unavolta preso atto che lo stesso condannato nel corpo dell'istanza aveva indicato l'assenza di3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e, in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiarainammissibi le i l r icorsoecondannai l r icorrentealpagamentodel lespeseprocessuali edellasommadieurotremilainfavore dellacassadelle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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