CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 31902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - (già) ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso (giudizio R.G.N. 14820/2015), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio, al corso di Francia n. 178 in Roma; - (già) controricorrenti - in relazione alla sentenza n. 11742, pronunciata dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione il 10.2.2022, e pubblicata il 12.4.2022; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. I difensori istanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiedono la correzione di un errore materiale ai sensi dell'art. 391 bis, cod. proc. civ., nel senso di disporre che le spese ed i compensi, liquidati nella misura già precisata nella sentenza del 10.2.2022, n. 11742, di questa Corte, vengano distratti, ex art. 93 cod. proc. civ. in loro favore, nella dichiarata qualità di procuratori antistatari. Ragioni della decisione 1. I difensori della Tosca-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], domandano la correzione dell'errore materiale commesso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11732 del 2022, essendo stata omessa la distrazione in favore dei suoi difensori, che pure si erano dichiarati antistatari, delle somme liquidate quali spese di lite in favore della parte. Gli istanti hanno anche depositato memoria. Merita in proposito di essere sinteticamente ricordato che, con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 446/21/10, veniva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di accertamento per imposte dirette ed IVA 2004. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Amministrazione finanziaria, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR rigettava l'appello. Ricorreva per cassazione l'Agenzia delle Entrate ed il ricorso NRG 14820/2015 veniva deciso con sentenza n. 11742, pronunciata in data 10.2.2022 e pubblicata il 12.4.2022. La Corte di legittimità rigettava il ricorso introdotto dall'Ente impositore, il quale veniva anche condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 2. Con istanza depositata il 15.4.2022 i difensori delle parti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno domandato la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il Giudice estensore della decisione per non aver disposto la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori, che pure se ne erano dichiarati antistatari. Acquisito il fascicolo, la richiesta di correzione appare chiaramente fondata e deve pertanto essere accolta. Nella copia notificata del ricorso per cassazione, infatti, alla pagina 19 si legge che i difensori domandavano la vittoria delle spese di lite, da "distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, a ntistata [r]i". Pertanto occorre disporre l'integrazione del dispositivo della indicata sentenza. La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dispone l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 11742, pronunciata in data 10.2.2022 dalla V sezione civile della Corte di Cassazione, e depositata il 12.4.2022, aggiungendosi in fine, opo le parole "ed agli accessori per legge", le seguenti espressioni: ", da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari." 1/7 (2,14 1-2.7 >i,u,