Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13729/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);entrambi rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania Sezione staccata di Salerno n. 4366/2021 depositata il21/5/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che laS.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con due separati ricorsi,impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino gliavvisi di accertamento n.

TFK030700263/2019, con il quale erano stateaccertate maggiori imposte per IRES (€ 37.087), IRAP (€ 7.100) ed IVA (€64.870) relative all’anno d’imposta 2014 e n.

TFK030700280/2019, con ilquale erano state accertate maggiori imposte per IRES (€ 67.911), IRAP(€ 12.671) ed IVA (€ 59.752) relative all’anno d’imposta 2015.

L’avviso sifondava su un PVC riguardante alcuni costi non deducibili e, per lo più, gliesiti di indagini bancarie effettuate sui conti intrattenuti da GuidoMastantuono (socio unico ed amministratore della società) e da suamoglie [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, impugnava gli avvisi diaccertamento n.

TFK010700522/2019, relativo al periodo d’imposta 2014e n.

TFK050700523/2019, relativo al periodo d’imposta 2015, con i quali,in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nellesocietà a ristretta base sociale, gli venivano attribuiti maggiori redditiderivanti dall’accertamento svolto nei confronti della società.La CTP di Avellino, riuniti i ricorsi, li rigettava.2.

I contribuenti proponevano appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccatadi Salerno, rigettava l’appello.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Osservava, per quanto ancora interessa in questa sede, in ordineall’eccepita violazione del contraddittorio, che lo stesso era statocorrettamente instaurato nell’ambito del procedimento d’indagine e che,comunque, non era dovuto per i tributi non armonizzati.

Per le indaginibancarie rilevava che l’autorizzazione era espressamente indicata nel PVCe che, in base alla giurisprudenza di legittimità, vi era un’inversionedell’onere probatorio e, dunque, il contribuente doveva dimostrare che leoperazioni contestate erano estranee all’attività di impresa.3.

Avverso tale sentenza la società ed il Mastantuono hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ha depositato le domande di definizioneagevolata delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss.,l. 197/2022 per gli anni 2014 e 2015 con attestazione del pagamentodelle relative somme.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In ordine alle domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1comma 198 l. 197/2022 depositate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni S.r.l. (non anche dal Mastantuono), va rilevato che l’art. 1comma 198 l. 197/2022 stabilisce che «nelle controversie pendenti in ognistato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondoperiodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la datadella decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate».Il comma 197 stabilisce che entro il 10/10/2023 «il contribuente hal'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qualepende la controversia, copia della domanda di definizione e delversamento degli importi dovuti o della prima rata».Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il comma 196 dispone che «dagli importi dovuti ai fini della definizioneagevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza digiudizio».Nel caso di specie, per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, la societàha depositato la domanda di definizione agevolata e l’attestazione dipagamento della prima rata; tuttavia, nelle domande si dà atto dipagamenti intervenuti in corso del giudizio - che sono stati detratti daltotale dell’importo da versare - di cui non viene però data prova.

Inmancanza di atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate con i quali sicorrettamente determinate, non è quindi possibile dichiarare l’estinzionedel processo tra la società e l’Agenzia delle Entrate.Va però osservato che la presentazione della documentazione inquestione, relativa alla definizione agevolata, consente di ritenere che siavenuto meno l’interesse ad agire della società, con la conseguenza chepuò essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso daquest’ultima proposto (Cass. Sez.

U. n. 3876/2010).Occorre quindi valutare il ricorso esclusivamente con riguardo allaposizione del Mastantuono che, invece, non ha presentato domanda didefinizione agevolata.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione o falsa applicazionedegli artt. 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost. inquanto la sentenza di appello sarebbe affetta da carenza di motivazionenella parte in cui ha rigettato l’appello con riguardo alla violazione delcontraddittorio, in merito alla quale ha osservato, che il «contraddittoriopreventivo non trova ingresso nella fattispecie in esame anche perché, difatto, il contraddittorio stesso è stato correttamente instaurato in relazioneal procedimento di indagine espletato ed alla esecuzione della verificaNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026stessa, e comunque, tale eventuale carenza non interessava certamente itributi non armonizzati».Per il ricorrente, con riguardo al medesimo profilo, sarebbe comunqueravvisabile il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionedell’art. 12 l. 212/2000, giacché se anche si volesse ritenere che, secondoil giudice d’appello, la società aveva avuto la possibilità di far valere leproprie argomentazioni nel corso degli accertamenti, la norma richiamataimporrebbe un momento di confronto anche e soprattutto all’esito degliaccertamenti compiuti; ha aggiunto che si pone altresì in contrasto contale norma l’affermazione secondo la quale il contraddittorio non sarebbenecessario per i tributi non armonizzati, perché anche per questi ultimi, inrealtà, è necessario quando l’accertamento consegue ad accessi presso lasede dell’impresa.Infine, è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; laCTR avrebbe omesso di considerare che l’avviso scaturiva da un accessopresso la sede dell’impresa, fatto decisivo, in quanto, se ne avesse tenutoconto, avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 12 l.212/2000.

Del pari, affermando che il contraddittorio non è necessario peri tributi non armonizzati, aveva trascurato il fatto che entrambi gli avvisihanno ad oggetto anche l’IVA.2.2 Va innanzi tutto osservato che con il motivo in esame sidenunciano più vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c..

Per tale solaragione non può ritenersi che lo stesso sia inammissibile, in quanto «ilricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi"misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a piùd'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se laformulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettateonde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero statedistinte in motivi diversi, numerati singolarmente» (Cass. n. 11152/2025).Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il motivo è comunque infondato.Lo stesso si articola sostanzialmente in tre contestazioni.Quanto al primo profilo, va osservato che il vizio di mancanza dimotivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità dellasentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tuttomancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quandosia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez.

U.8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie, benché la motivazione sul punto sia estremamentebreve, può ritenersi che la stessa raggiunga il cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass.13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017).

È evidente,infatti, che la CTR ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantitonell’ambito del procedimento di accertamento con accesso presso la sededell’impresa.2.3 Tale soluzione è peraltro condivisibile alla luce delle considerazioniche seguono, che escludono anche il diverso vizio lamentato di violazionedi norme di diritto.Ed infatti è pacifico che, nel caso di specie, l’accertamento è nato daun accesso presso la sede della società culminato nel PVC notificato ilNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/202618/11/2016; gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati allasocietà nel 2019 e, dunque, è stato rispettato il termine di sessanta giorniprevisto dall’art. 12 comma 7 l. 212/2000 (ratione temporis applicabilealla presente controversia ed ora formalmente abrogato ed incorporatonell’art. 6 bis, per effetto delle modifiche introdotte con d.lgs. 219/2023),che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente in caso di «accessi,ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivitàcommerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali»Tale norma stabilisce, al comma 7, che «nel rispetto del principio dicooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degliorgani di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorniosservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso diaccertamento non può essere emanato prima della scadenza del predettotermine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».Occorre altresì tenere presente che la violazione del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 l. 212/2000 determina l’invalidità dell’atto (Cass. Sez.U. n. 18184/2013), salvo che non ricorrano casi di particolare e motivataurgenza la cui esistenza deve essere effettivamente verificata, nonessendo sufficiente la loro enunciazione (cfr. ancora Cass. Sez.

U. n.18184/2013).

Le garanzie previste dall’art. 12 l. 212/2000 riguardano gliaccertamenti relativi a tutti i tributi - a quelli non armonizzati ed a quelliarmonizzati, in relazione ai quali, in tali ipotesi, neppure è necessaria lacd. prova di resistenza (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 13851/2025) - e siapplicano anche in caso di accessi brevi o mirati finalizzati all’acquisizionedi documentazione (Cass. n. 30026/2018; Cass. n. 10388/2019; Cass. n.12094/2019).

Il termine dilatorio decorre solo dal rilascio della copia delverbale di chiusura delle operazioni (Cass. n. 7843/2015; Cass. n.11613/2017) – indipendentemente dal contenuto e dalla denominazioneformale di tale atto «essendo finalizzato a garantire il contraddittorioNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo» (Cass.n. 1497/2020; nello stesso senso, Cass. n. 15010/2014); qualorasuccessivamente a tale momento l’Amministrazione abbia completato gliaccertamenti presso i propri uffici non è necessaria la redazione e laconsegna o la notifica di un ulteriore atto (Cass. n. 17818/2022).Orbene, è pacifico – perché riconosciuto dalla stessa ricorrente - cheall’esito dell’accesso è stato rilasciato un verbale al legale rappresentantedella società e che da tale momento sono decorsi sessanta giorni primadella notifica dell’avviso.Risultano quindi rispettate le garanzie stabilite in favore della societàcontribuente dall’art. 12 l. 212/2000.2.4 Dalle considerazioni svolte emerge che neppure con riguardoall’IVA è stato violato il contraddittorio, dovendosi applicare anche a taletributo la disciplina stabilita dall’art. 12 l. 212/2000 che offre garanzieancora più stringenti, dal momento che non richiede neppure la cd. provadi resistenza, giacché la disciplina sul contraddittorio in materia di tributiarmonizzati elaborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea (cfr.,anche per i riferimenti alla giurisprudenza europea, Cass. Sez.

U. n.21271/2025; Cass. Sez.

U. 24823/2015) opera solo nel caso in cui ilcontraddittorio non sia già previsto e disciplinato da norme interne.Questa Corte infatti, ha affermato che «nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delcontraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019; nello stesso senso, Cass.22644/2019; Cass. 13851/2025).

In altri termini, la disciplina di cuiall’art. 12 l. 212/2000, quando applicabile, “assorbe” le garanzie elaboratedalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che invece operano soloquando la normativa interna non prevede il contraddittorio.Tale soluzione «è in linea con la giurisprudenza unionale in materia dicontraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati (cfr.Corte di giustizia, 12 dicembre 2008, C-349/07 Sopropè), nel senso che,proprio in relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva ditutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale haritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in casodi accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favoredel contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizionedella documentazione, non essendo necessario, come detto, in questocaso, l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazionifinanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale,anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno haritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principiespressi dalla giurisprudenza comunitaria» (Cass. 24001/2024, inmotivazione).2.5 Quanto alla posizione del Mastantuono, va rilevato che gli avvisiemessi nei suoi confronti quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. - in virtù dellapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base sociale - hanno ad oggetto imposte dirette per le quali,prima dell’entrata in vigore d.lgs. 219/2023, non era previsto il diritto alcontraddittorio se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge che neisuoi confronti non ricorrevano (gli avvisi in questione costituiscono infattimera conseguenza degli accertamenti posti in essere nei confronti dellasocietà).Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/20262.6 Le considerazioni fin qui svolte escludono anche la rilevanza deifatti di cui, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c., i ricorrenti hannolamentato l’omesso esame.3.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR avrebbe omesso di pronunciare in ordine al motivo diappello riguardante gli accertamenti sui conti del Mastantuono e dellaPezzano che potevano essere svolti, ad avviso del ricorrente, solo ovefossero state dimostrate la fittizia intestazione formale e la lorosostanziale riferibilità alla società.3.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 32, comma 1°, n. 7 d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente.Il ricorrente ha osservato che la CTR avrebbe applicato il principio peril quale – in base agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 – sipresume che le movimentazioni ingiustificate dei conti correnticostituiscano ricavi, salva la possibilità per il contribuente di provare ilcontrario; la stessa, tuttavia, non avrebbe preso in considerazione leprove contrarie prodotte in giudizio, fornendo sul punto una motivazionesolo apparente.3.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa la lorostretta connessione.Va infatti osservato che il ricorrente ha espressamente sollevato ilproblema della prova della riferibilità alla società delle movimentazionicontestate sui conti del Mastantuono e della Pezzano sia nell’atto diappello (ha fatto espresso riferimento a quanto indicato nelle pagine 9 ess. trascrivendone anche il contenuto), sia nel ricorso introduttivo delNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026giudizio di primo grado (alle pagine 5 e seguenti, il cui contenuto è statotrascritto).La CTR, tuttavia, si è limitata ad affermare al riguardo che «anche perle indagini finanziarie vi è un ribaltamento dell’onere probatorio nel sensoche deve essere il contribuente a dimostrare in maniera dettagliata laestraneità delle operazioni contestate alla sfera della propria attività diimpresa soccorrendo in tal senso giurisprudenza di legittimità»; non haperò indicato, come avrebbe dovuto, quali fossero gli elementi per ritenereriferibili alla società anche i conti intestati ai soggetti sopra indicati,estendendo così anche ad essi gli accertamenti bancari (Cass. n.1174/2021; Cass. n. 33596/2019; Cass. n. 15103/2025).Il “ribaltamento dell’onere probatorio”, infatti, può intervenire solodopo che sono stati individuati gli “elementi sintomatici” idonei aconsentire di ritenere riferibili al contribuente i movimenti compiuti suiconti formalmente intestati ad altri soggetti.3.4 La CTR, poi, neppure ha preso in considerazione le giustificazionifornite dal contribuente per vincere la presunzione che le movimentazionicontestate costituissero ricavi della società.Va infatti ricordato che «la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 consente all’Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i datiraccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui èfatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione deglielementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure di per sécondizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo(Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777).

Peraltro,quanto al concreto atteggiarsi dell’onere probatorio, quellodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i datie gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario,Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sonoriferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758;tra le più recenti, 31 gennaio 2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043;4 ottobre 2024, n. 26014).

Non è dunque sufficiente una prova genericacirca ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, maè necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilitàdi ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelledichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, conconseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303;11 marzo 2015, n. 4829; 5 maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n.10480).

Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanzebancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della provaallegata.

La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare lapresunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergentidal conto corrente dell’imprenditore, perché alla specificità della provacontraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analiticadi quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28novembre 2018, n. 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021,n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700)» (Cass. n. 2660/2026, inmotivazione).Nel caso di specie, la CTR, che già non ha reso alcuna motivazione inordine alla riferibilità alla società delle operazioni contestate sui contiintestati al Mastantuono ed alla moglie, neppure ha preso inconsiderazione le giustificazioni fornite, in maniera analitica, dalcontribuente alle predette movimentazioni, omettendo anche al riguardoogni valutazione.Va quindi accolto il terzo motivo, dovendo attribuirsi prevalenza alprofilo del difetto di motivazione, mentre va dichiarato assorbito ilsecondo.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/20264.1 In definitiva, va innanzi tutto dichiarata la sopravvenutainammissibilità del ricorso proposto dalla SIAC [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni S.r.l.In considerazione delle ragioni che hanno determinato la sopravvenutainammissibilità di tale ricorso, si ritengono sussistenti motivi idonei aconsentire la compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità tra la società e l’Amministrazione.Infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato a carico della società, atteso che «la "ratio" dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, chepone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nellafinalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché talemeccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria delgravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quellasopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass.n. 13636/2015).4.2 Va invece accolto il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mastantuono, mentre va dichiarato assorbito il secondo e rigettato ilprimo.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa lespese del presente giudizio di legittimità tra quest’ultima e l’Agenzia delleEntrate.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Accoglie il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],dichiara assorbito il secondo e rigetta il primo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);entrambi rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania Sezione staccata di Salerno n. 4366/2021 depositata il21/5/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del giudizio risulta che laS.I.A.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con due separati ricorsi,impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino gliavvisi di accertamento n. TFK030700263/2019, con il quale erano stateaccertate maggiori imposte per IRES (€ 37.087), IRAP (€ 7.100) ed IVA (€64.870) relative all’anno d’imposta 2014 e n. TFK030700280/2019, con ilquale erano state accertate maggiori imposte per IRES (€ 67.911), IRAP(€ 12.671) ed IVA (€ 59.752) relative all’anno d’imposta 2015. L’avviso sifondava su un PVC riguardante alcuni costi non deducibili e, per lo più, gliesiti di indagini bancarie effettuate sui conti intrattenuti da GuidoMastantuono (socio unico ed amministratore della società) e da suamoglie [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, impugnava gli avvisi diaccertamento n. TFK010700522/2019, relativo al periodo d’imposta 2014e n. TFK050700523/2019, relativo al periodo d’imposta 2015, con i quali,in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nellesocietà a ristretta base sociale, gli venivano attribuiti maggiori redditiderivanti dall’accertamento svolto nei confronti della società.La CTP di Avellino, riuniti i ricorsi, li rigettava.2. I contribuenti proponevano appello al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccatadi Salerno, rigettava l’appello.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Osservava, per quanto ancora interessa in questa sede, in ordineall’eccepita violazione del contraddittorio, che lo stesso era statocorrettamente instaurato nell’ambito del procedimento d’indagine e che,comunque, non era dovuto per i tributi non armonizzati. Per le indaginibancarie rilevava che l’autorizzazione era espressamente indicata nel PVCe che, in base alla giurisprudenza di legittimità, vi era un’inversionedell’onere probatorio e, dunque, il contribuente doveva dimostrare che leoperazioni contestate erano estranee all’attività di impresa.3. Avverso tale sentenza la società ed il Mastantuono hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ha depositato le domande di definizioneagevolata delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss.,l. 197/2022 per gli anni 2014 e 2015 con attestazione del pagamentodelle relative somme.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In ordine alle domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1comma 198 l. 197/2022 depositate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni S.r.l. (non anche dal Mastantuono), va rilevato che l’art. 1comma 198 l. 197/2022 stabilisce che «nelle controversie pendenti in ognistato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondoperiodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la datadella decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate».Il comma 197 stabilisce che entro il 10/10/2023 «il contribuente hal'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qualepende la controversia, copia della domanda di definizione e delversamento degli importi dovuti o della prima rata».Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il comma 196 dispone che «dagli importi dovuti ai fini della definizioneagevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza digiudizio».Nel caso di specie, per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, la societàha depositato la domanda di definizione agevolata e l’attestazione dipagamento della prima rata; tuttavia, nelle domande si dà atto dipagamenti intervenuti in corso del giudizio - che sono stati detratti daltotale dell’importo da versare - di cui non viene però data prova. Inmancanza di atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate con i quali sicorrettamente determinate, non è quindi possibile dichiarare l’estinzionedel processo tra la società e l’Agenzia delle Entrate.Va però osservato che la presentazione della documentazione inquestione, relativa alla definizione agevolata, consente di ritenere che siavenuto meno l’interesse ad agire della società, con la conseguenza chepuò essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso daquest’ultima proposto (Cass. Sez. U. n. 3876/2010).Occorre quindi valutare il ricorso esclusivamente con riguardo allaposizione del Mastantuono che, invece, non ha presentato domanda didefinizione agevolata.2.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione o falsa applicazionedegli artt. 36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost. inquanto la sentenza di appello sarebbe affetta da carenza di motivazionenella parte in cui ha rigettato l’appello con riguardo alla violazione delcontraddittorio, in merito alla quale ha osservato, che il «contraddittoriopreventivo non trova ingresso nella fattispecie in esame anche perché, difatto, il contraddittorio stesso è stato correttamente instaurato in relazioneal procedimento di indagine espletato ed alla esecuzione della verificaNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026stessa, e comunque, tale eventuale carenza non interessava certamente itributi non armonizzati».Per il ricorrente, con riguardo al medesimo profilo, sarebbe comunqueravvisabile il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazionedell’art. 12 l. 212/2000, giacché se anche si volesse ritenere che, secondoil giudice d’appello, la società aveva avuto la possibilità di far valere leproprie argomentazioni nel corso degli accertamenti, la norma richiamataimporrebbe un momento di confronto anche e soprattutto all’esito degliaccertamenti compiuti; ha aggiunto che si pone altresì in contrasto contale norma l’affermazione secondo la quale il contraddittorio non sarebbenecessario per i tributi non armonizzati, perché anche per questi ultimi, inrealtà, è necessario quando l’accertamento consegue ad accessi presso lasede dell’impresa.Infine, è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; laCTR avrebbe omesso di considerare che l’avviso scaturiva da un accessopresso la sede dell’impresa, fatto decisivo, in quanto, se ne avesse tenutoconto, avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 12 l.212/2000. Del pari, affermando che il contraddittorio non è necessario peri tributi non armonizzati, aveva trascurato il fatto che entrambi gli avvisihanno ad oggetto anche l’IVA.2.2 Va innanzi tutto osservato che con il motivo in esame sidenunciano più vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c.. Per tale solaragione non può ritenersi che lo stesso sia inammissibile, in quanto «ilricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi"misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a piùd'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se laformulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettateonde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero statedistinte in motivi diversi, numerati singolarmente» (Cass. n. 11152/2025).Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Il motivo è comunque infondato.Lo stesso si articola sostanzialmente in tre contestazioni.Quanto al primo profilo, va osservato che il vizio di mancanza dimotivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità dellasentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tuttomancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quandosia caratterizzata da un «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U.8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018).Nel caso di specie, benché la motivazione sul punto sia estremamentebreve, può ritenersi che la stessa raggiunga il cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass.13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017). È evidente,infatti, che la CTR ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato garantitonell’ambito del procedimento di accertamento con accesso presso la sededell’impresa.2.3 Tale soluzione è peraltro condivisibile alla luce delle considerazioniche seguono, che escludono anche il diverso vizio lamentato di violazionedi norme di diritto.Ed infatti è pacifico che, nel caso di specie, l’accertamento è nato daun accesso presso la sede della società culminato nel PVC notificato ilNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/202618/11/2016; gli avvisi di accertamento sono stati emessi e notificati allasocietà nel 2019 e, dunque, è stato rispettato il termine di sessanta giorniprevisto dall’art. 12 comma 7 l. 212/2000 (ratione temporis applicabilealla presente controversia ed ora formalmente abrogato ed incorporatonell’art. 6 bis, per effetto delle modifiche introdotte con d.lgs. 219/2023),che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente in caso di «accessi,ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivitàcommerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali»Tale norma stabilisce, al comma 7, che «nel rispetto del principio dicooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degliorgani di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorniosservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso diaccertamento non può essere emanato prima della scadenza del predettotermine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».Occorre altresì tenere presente che la violazione del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 l. 212/2000 determina l’invalidità dell’atto (Cass. Sez.U. n. 18184/2013), salvo che non ricorrano casi di particolare e motivataurgenza la cui esistenza deve essere effettivamente verificata, nonessendo sufficiente la loro enunciazione (cfr. ancora Cass. Sez. U. n.18184/2013). Le garanzie previste dall’art. 12 l. 212/2000 riguardano gliaccertamenti relativi a tutti i tributi - a quelli non armonizzati ed a quelliarmonizzati, in relazione ai quali, in tali ipotesi, neppure è necessaria lacd. prova di resistenza (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 13851/2025) - e siapplicano anche in caso di accessi brevi o mirati finalizzati all’acquisizionedi documentazione (Cass. n. 30026/2018; Cass. n. 10388/2019; Cass. n.12094/2019). Il termine dilatorio decorre solo dal rilascio della copia delverbale di chiusura delle operazioni (Cass. n. 7843/2015; Cass. n.11613/2017) – indipendentemente dal contenuto e dalla denominazioneformale di tale atto «essendo finalizzato a garantire il contraddittorioNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo» (Cass.n. 1497/2020; nello stesso senso, Cass. n. 15010/2014); qualorasuccessivamente a tale momento l’Amministrazione abbia completato gliaccertamenti presso i propri uffici non è necessaria la redazione e laconsegna o la notifica di un ulteriore atto (Cass. n. 17818/2022).Orbene, è pacifico – perché riconosciuto dalla stessa ricorrente - cheall’esito dell’accesso è stato rilasciato un verbale al legale rappresentantedella società e che da tale momento sono decorsi sessanta giorni primadella notifica dell’avviso.Risultano quindi rispettate le garanzie stabilite in favore della societàcontribuente dall’art. 12 l. 212/2000.2.4 Dalle considerazioni svolte emerge che neppure con riguardoall’IVA è stato violato il contraddittorio, dovendosi applicare anche a taletributo la disciplina stabilita dall’art. 12 l. 212/2000 che offre garanzieancora più stringenti, dal momento che non richiede neppure la cd. provadi resistenza, giacché la disciplina sul contraddittorio in materia di tributiarmonizzati elaborata dalla giurisprudenza nazionale ed europea (cfr.,anche per i riferimenti alla giurisprudenza europea, Cass. Sez. U. n.21271/2025; Cass. Sez. U. 24823/2015) opera solo nel caso in cui ilcontraddittorio non sia già previsto e disciplinato da norme interne.Questa Corte infatti, ha affermato che «nelle ipotesi di accesso, ispezioneo verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delcontraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019; nello stesso senso, Cass.22644/2019; Cass. 13851/2025). In altri termini, la disciplina di cuiall’art. 12 l. 212/2000, quando applicabile, “assorbe” le garanzie elaboratedalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, che invece operano soloquando la normativa interna non prevede il contraddittorio.Tale soluzione «è in linea con la giurisprudenza unionale in materia dicontraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati (cfr.Corte di giustizia, 12 dicembre 2008, C-349/07 Sopropè), nel senso che,proprio in relazione all'adozione dell'atto impositivo e nella prospettiva ditutela del diritto di difesa del contribuente, il legislatore nazionale haritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale sia assicurato, in casodi accesso mirato, con il riconoscimento di un termine dilatorio in favoredel contribuente nei cui confronti è stata operata l'attività di acquisizionedella documentazione, non essendo necessario, come detto, in questocaso, l'adozione di un successivo atto di constatazione delle violazionifinanziarie, e tale specifica previsione costituisce la modalità con la quale,anche nella materia dei tributi "armonizzati", il legislatore interno haritenuto di dare attuazione alla normativa comunitaria ed ai principiespressi dalla giurisprudenza comunitaria» (Cass. 24001/2024, inmotivazione).2.5 Quanto alla posizione del Mastantuono, va rilevato che gli avvisiemessi nei suoi confronti quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. - in virtù dellapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base sociale - hanno ad oggetto imposte dirette per le quali,prima dell’entrata in vigore d.lgs. 219/2023, non era previsto il diritto alcontraddittorio se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge che neisuoi confronti non ricorrevano (gli avvisi in questione costituiscono infattimera conseguenza degli accertamenti posti in essere nei confronti dellasocietà).Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/20262.6 Le considerazioni fin qui svolte escludono anche la rilevanza deifatti di cui, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c., i ricorrenti hannolamentato l’omesso esame.3.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., inquanto la CTR avrebbe omesso di pronunciare in ordine al motivo diappello riguardante gli accertamenti sui conti del Mastantuono e dellaPezzano che potevano essere svolti, ad avviso del ricorrente, solo ovefossero state dimostrate la fittizia intestazione formale e la lorosostanziale riferibilità alla società.3.2 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 32, comma 1°, n. 7 d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2°, n. 2d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per motivazione apparente.Il ricorrente ha osservato che la CTR avrebbe applicato il principio peril quale – in base agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 – sipresume che le movimentazioni ingiustificate dei conti correnticostituiscano ricavi, salva la possibilità per il contribuente di provare ilcontrario; la stessa, tuttavia, non avrebbe preso in considerazione leprove contrarie prodotte in giudizio, fornendo sul punto una motivazionesolo apparente.3.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa la lorostretta connessione.Va infatti osservato che il ricorrente ha espressamente sollevato ilproblema della prova della riferibilità alla società delle movimentazionicontestate sui conti del Mastantuono e della Pezzano sia nell’atto diappello (ha fatto espresso riferimento a quanto indicato nelle pagine 9 ess. trascrivendone anche il contenuto), sia nel ricorso introduttivo delNumero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026giudizio di primo grado (alle pagine 5 e seguenti, il cui contenuto è statotrascritto).La CTR, tuttavia, si è limitata ad affermare al riguardo che «anche perle indagini finanziarie vi è un ribaltamento dell’onere probatorio nel sensoche deve essere il contribuente a dimostrare in maniera dettagliata laestraneità delle operazioni contestate alla sfera della propria attività diimpresa soccorrendo in tal senso giurisprudenza di legittimità»; non haperò indicato, come avrebbe dovuto, quali fossero gli elementi per ritenereriferibili alla società anche i conti intestati ai soggetti sopra indicati,estendendo così anche ad essi gli accertamenti bancari (Cass. n.1174/2021; Cass. n. 33596/2019; Cass. n. 15103/2025).Il “ribaltamento dell’onere probatorio”, infatti, può intervenire solodopo che sono stati individuati gli “elementi sintomatici” idonei aconsentire di ritenere riferibili al contribuente i movimenti compiuti suiconti formalmente intestati ad altri soggetti.3.4 La CTR, poi, neppure ha preso in considerazione le giustificazionifornite dal contribuente per vincere la presunzione che le movimentazionicontestate costituissero ricavi della società.Va infatti ricordato che «la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 consente all’Ufficio di riferire de plano ad operazioni imponibili i datiraccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui èfatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione deglielementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure di per sécondizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo(Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). Peraltro,quanto al concreto atteggiarsi dell’onere probatorio, quellodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i datie gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare,con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario,Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sonoriferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26aprile 2017, n. 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758;tra le più recenti, 31 gennaio 2024, n. 2928; 18 settembre 2024, 25043;4 ottobre 2024, n. 26014). Non è dunque sufficiente una prova genericacirca ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, maè necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilitàdi ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelledichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, conconseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303;11 marzo 2015, n. 4829; 5 maggio 2017, n. 11102; 3 maggio 2018, n.10480). Quello che viene richiesto al contribuente, a fronte delle risultanzebancarie addotte dalla Amministrazione, è la analiticità della provaallegata. La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare lapresunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergentidal conto corrente dell’imprenditore, perché alla specificità della provacontraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analiticadi quanto dedotto e documentato dal contribuente (ex multis, Cass., 28novembre 2018, n. 30786; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021,n. 35258; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700)» (Cass. n. 2660/2026, inmotivazione).Nel caso di specie, la CTR, che già non ha reso alcuna motivazione inordine alla riferibilità alla società delle operazioni contestate sui contiintestati al Mastantuono ed alla moglie, neppure ha preso inconsiderazione le giustificazioni fornite, in maniera analitica, dalcontribuente alle predette movimentazioni, omettendo anche al riguardoogni valutazione.Va quindi accolto il terzo motivo, dovendo attribuirsi prevalenza alprofilo del difetto di motivazione, mentre va dichiarato assorbito ilsecondo.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/20264.1 In definitiva, va innanzi tutto dichiarata la sopravvenutainammissibilità del ricorso proposto dalla SIAC [OSCURATO:PERSONA] eCostruzioni S.r.l.In considerazione delle ragioni che hanno determinato la sopravvenutainammissibilità di tale ricorso, si ritengono sussistenti motivi idonei aconsentire la compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità tra la società e l’Amministrazione.Infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato a carico della società, atteso che «la "ratio" dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, chepone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nellafinalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché talemeccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria delgravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quellasopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass.n. 13636/2015).4.2 Va invece accolto il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mastantuono, mentre va dichiarato assorbito il secondo e rigettato ilprimo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche in ordinealle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa lespese del presente giudizio di legittimità tra quest’ultima e l’Agenzia delleEntrate.Numero registro generale 518/2022Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 13729/2026Data pubblicazione 11/05/2026Accoglie il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],dichiara assorbito il secondo e rigetta il primo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]