CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 47526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 30/5/2022, ha respinto l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal TRIBUNALE di ROMA il 5/4/2022 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo la difesa censura la conclusione del Tribunale evidenziando che nella motivazione non sarebbero indicati gli elementi per i quali permarrebbero le originarie esigenze cautelari e ciò a fronte del tempo trascorso e del comportamento complessivamente tento dal ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame ha fornito adeguata risposta alle medesime censure evidenziate con l'atto di appello. A fronte di una situazione del tutto immutata, non potendo evidentemente costituite elemento di novità il solo decorso del tempo, infatti, il giudice del riesame ha dato conto della perdurante esistenza e gravità delle originarie esigenze cautelari, recentemente confermate dalla sopravvenuta condanna alla pena di anni nove e mesi sei, unico ed effettivo elemento di novità rispetto al quadro inizialmente valutato (cfr. i puntali riferimenti a pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc