Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03187/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14874-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 327/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 14874 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 327/03/2021 resa dalla CTR per la Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, ha respinto gli appelli promossi dall’Ufficio sull’assunto che la disciplina dettata dall’art. 12 d.l. n. 78/2009 in materia di raddoppio dei termini sarebbe inapplicabile nel caso di specie, avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, annualità precedente all'entrata in vigore della norma (1 luglio 2009)", quale ripresa a tassazione ai fini Irpef, addizionali, imposte e sanzioni di redditi non dichiarati in violazione della disciplina in materia di monitoraggio fiscale e di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera).

Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14874-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 327/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 14874 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 327/03/2021 resa dalla CTR per la Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, ha respinto gli appelli promossi dall’Ufficio sull’assunto che la disciplina dettata dall’art. 12 d.l. n. 78/2009 in materia di raddoppio dei termini sarebbe inapplicabile nel caso di specie, avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, annualità precedente all'entrata in vigore della norma (1 luglio 2009)", quale ripresa a tassazione ai fini Irpef, addizionali, imposte e sanzioni di redditi non dichiarati in violazione della disciplina in materia di monitoraggio fiscale e di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata (Svizzera). Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di c
Sentenza Cassazione n. 03187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris