CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 05630/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07318/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di doBank S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso – controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 7318/2016 Numero sezionale 4899/2021 Numero di raccolta generale 5630/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 1997/2015, del 27 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 22971/06 del 29 novembre 2006 con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di euro 67.909,94, oltre accessori, quali fideiussori della Gastone e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. La Corte romana ha rilevato la genericità della contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti relativamente alla prova offerta dalla banca delle pattuizioni inerenti tanto al contratto di conto corrente bancario che al contratto di mutuo, entrambi garantiti quali fideiussori; in relazione alla fideiussione, il giudice di secondo grado ha rilevato l’esistenza in atti dei relativi contratti, laddove irrilevante ha giudicato la circostanza che il Mantione fosse anche amministratore della società garantita e che quest’ultima fosse cancellata dal registro delle imprese, mentre del tutto generica e non provata ha valutato la denuncia di abusivo riempimento delle clausole relative ai tassi a debito. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di doBank S.p.A., ha resistito con controricorso. 4. I ricorrenti hanno depositato memoria. r.g. n. 07318/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 7318/2016 Numero sezionale 4899/2021 Numero di raccolta generale 5630/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «A) Violazione dell’art. 117, c o 1 e 3 , T.U.B. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», deducendo l’invalidità del contratto di mutuo chirografario, in quanto non sottoscritto dai garanti, ma solo dalla società garantita, e unilateralmente integrato e modificato in alcune sue parti essenziali; b. Secondo motivo: «B) Violazione dell’art. 115 ss TUB – difetto di informazione periodica in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.», deducendo l’omessa trasmissione ai garanti della documentazione periodica inerente all’andamento del rapporto; c. Terzo motivo: «C) Violazione dell’art. 118 c. 5 TUB – ius variandi – Valutazione degli interessi debitori sullo scoperto di conto corrente - in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. », deducendo la mancata comunicazione alla società debitrice e ai fideiussori delle modifiche apportate unilateralmente alle condizioni contrattuali; 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso va respinto. 4. Il primo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha espressamente motivato sulle circostanze lamentate nella censura (sottoscrizione del contratto di mutuo da parte dei fideiussori e modifica unilaterale delle relative condizioni da parte della banca), limitandosi a riproporre le questioni - già dedotte in appello - sul r.g. n. 07318/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 7318/2016 Numero sezionale 4899/2021 Numero di raccolta generale 5630/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 semplice, quanto insufficiente ai fini che ne occupa, rilievo della non condivisione della decisione impugnata. L’illustrazione del motivo si limita, inoltre, a riportare solo alcune delle rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata, senza peraltro sottoporle a specifica critica. Da ultimo, va rilevato che la censura pretende in effetti da questa Corte non una valutazione della corretta applicazione dell’art. 117 T.U.B., ma una rivisitazione del merito della vicenda, non consentito in questa fase, in presenza di una sentenza che ha puntualmente motivato sull’applicazione al caso di specie della norma denunciata come lesa, con motivazione come tale riconoscibile. 5. Il secondo motivo è inammissibile poiché, in violazione del combinato disposto degli articoli 366, primo come n. 6 e 369, secondo comma n. 4 cod. proc. civ. non indica come, dove e quando la questione dell’omessa comunicazione periodica sia stata sollevata nelle fasi di merito, atteso che la sentenza impugnata non ne fa cenno alcuno e, quindi, il motivo in esame avrebbe prima dovuto dimostrare l’avvenuta proposizione della questione e, semmai, dolersi della relativa omessa pronuncia. 6. Il terzo motivo è inammissibile posto che, in violazione del combinato disposto degli articoli 366, primo comma n. 6 e 369, secondo comma n. 4 cod. proc. civ., non specifica in alcun modo, in relazione al lamentato mancato rilievo officioso delle nullità contrattuali, innanzitutto la pertinenza con il contratto di fideiussione in esame e, in ogni caso, sulla base di quali elementi dedotti in causa sarebbe stato possibile esercitare il potere officioso di rilievo. 7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. r.g. n. 07318/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 7318/2016 Numero sezionale 4899/2021 Numero di raccolta generale 5630/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di doBank S.p.A., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 07318/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E