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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 16059/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice del Tribunale di Bari applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in quanto il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen. aggravato).

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3.1. La doglianza, infatti, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ebbene, la censura proposta, peraltro in termini generici, non individua affatto una pena illegale, ma, al più, illegittima, dunque estranea all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, in oggetto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice del Tribunale di Bari applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in quanto il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen. aggravato). 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ebbene, la censura proposta, peraltro in termini generici, non individua affatto una pena illegale, ma, al più, illegittima, dunque estranea all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, in oggetto. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
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