CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27964-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 167/19/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'Ufficio ha dato prova della presentazione della denuncia per una serie di ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di altri soggetti coinvolti nella stessa indagine penale, ma ha rilevato a carico della Tecnocoop solo una mera violazione tributaria non avente rilevanza penale, per cui l'Ufficio non potrebbe usufruire del raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2 Ric. 2020 n. 27964 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente fino al 2 settembre 2015) in quanto nel caso di specie il periodo d'impe0a in questione, l'anno 2011, il termine naturale di decadenza dell'azione accertatrice sarebbe stato il 31 dicembre 2016 (quattro anni dalla dichiarazione) e l'amministrazione finanziaria ha inoltrato la denuncia in data 22 dicembre 2016, quindi prima della scadenza naturale del 31 dicembre 2016, presso la Procura della Repubblica ed è legittimo il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento se il reato tributario è astrattamente configurabile, essendo irrilevante sia il deposito della denuncia sia l'eventuale prescrizione del reato. Il collegio, in difformità rispetto alla proposta del relatore, ritiene che il motivo di impugnazione sia fondato. Ha infatti affermato questa Corte: i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. Igs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 4809 del 2021; Cass. n. 33793 del 2019); Ric. 2020 n. 27964 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della "notitia criminis" entro il termine di decadenza ordinario: Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 7434 del 2021; Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 17586 del 2019); il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa o dalla presentazione oltre i termini di decadenza, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 6674 del 2021; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che l'Ufficio ha dato prova della presentazione della denuncia per una serie di ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di altri soggetti coinvolti nella stessa indagine penale, ma ha rilevato a carico della Tecnocoop solo una mera violazione tributaria non avente rilevanza penale - non ha considerato che, anche in relazione al suddetto "favor" del Legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, ipotesi quest'ultima che non risulta ricorrere nel caso di specie, ai fini del raddoppio dei termini rileva che vi sia stata una denuncia penale relativa ad una operazione unitaria in cui sia coinvolta la parte contribuente (nella specie come risulta dalla stessa sentenza impugnata, Ric. 2020 n. 27964 sez. MT - ud. 12-01-2022 -4- sono ipotizzate le ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e la denuncua ex art. 331 c.p.p. riguardava anche il legale rappresentante della società contribuente), in quanto è proprio la complessità della stessa operazione a giustificare il raddoppio dei termini per tutti i soggetti coinvolti, dato che la presenza dei reati ostacola e rende più impegnativo l'accertamento per tutti i contribuenti interessati dall'indagine. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.