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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34503/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), la ha ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla conseguente qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217

I. fall. - sono indeducibili perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) e sono comunque manifestamente infondati in quanto lo scopo fraudolento non può che essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983), dati fattuali che la Corte territoriale ha puntualmente indicato (pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), la ha ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla conseguente qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 I. fall. - sono indeducibili perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) e sono comunque manifestamente infondati in quanto lo scopo fraudolento non può che essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983), dati fattuali che la Corte territoriale ha puntualmente indicato (pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris