CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZFOQQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13548/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino ed ha ridotto la pena (a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro ventisette di multa) inflitta per il delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio alla luce del mancato richiamo espresso alla riduzione di cui all'art.56 cod. pen.- è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la querela è presente agli atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.