CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 18636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Catania, pronunciata il 21 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, evasione e porto di oggetto idoneo ad offendere. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di rapina, l'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, e quindi sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo (Sez. 2, n. 11488 del 14/12/2016- 09/03/2017, Annunziata, Rv. 269248), ha negato l'applicazione della richiesta attenuante poiché non era stato in alcun modo risarcito il danno morale patito dalla dipendente del negozio che l'imputato aveva minacciato con un taglierino; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è altresì manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3 sulla gravità del fatto, commesso dall'imputato violando gli arresti domíciliari e sulla personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti anche specifici nonché sull'aumento per continuazione giustificato in considerazione del dispregio alle regole dimostrato nel commettere l'evasione e della grave finalità per cui era stato portato lo strumento idoneo ad offendere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 20