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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 30545/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 settembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 640 e 61, n. 7 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e euro 900,00 di multa.

Con un unico motivo eccepisce l'estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela, avvenuta durante la pendenza nel termine per impugnare (21/11/2024).

Si rileva che il d.

Igs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità a querela per il reato ascritto e, in quanto norma più favorevole al reo, opera retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della riforma.

2. Il ricorso è fondato.

Va, innanzitutto, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584).

Nel caso in esame, considerata la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie ascritta al ricorrente, alla stregua del verbale di remissione e della sua successiva accettazione da parte del ricorrente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per remissione della querela.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa regolamentazione nell'atto di remissione, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 maggio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19 settembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 640 e 61, n. 7 cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e euro 900,00 di multa. Con un unico motivo eccepisce l'estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela, avvenuta durante la pendenza nel termine per impugnare (21/11/2024). Si rileva che il d. Igs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità a querela per il reato ascritto e, in quanto norma più favorevole al reo, opera retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della riforma. 2. Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). Nel caso in esame, considerata la sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie ascritta al ricorrente, alla stregua del verbale di remissione e della sua successiva accettazione da parte del ricorrente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per remissione della querela. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di diversa regolamentazione nell'atto di remissione, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 30545/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris