CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, decidendo in seguito l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'esercizio di professione abusiva. Si contestava ad [OSCURATO:PERSONA], responsabile dello "Studio medico dentistico dottori Longo" di avere consentito all'odontotecnico [OSCURATO:PERSONA] di svolgere abusivamente l'attività di odontoiatra. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen., 348 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe rispettato il mandato rescindente in quanto avrebbe posto a fondamento della conferma di responsabilità le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], paziente dello studio, nonostante questa avesse riferito che Valli, alla presenza del ricorrente, aveva svolto solo mansioni da odontotecnico e non da odontoiatra; anche con riguardo alla analisi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anch'essa paziente dello studio, la motivazione sarebbe carente in quanto la Corte dia appello non avrebbe adempiuto al mandato rescindente che imponeva una accurata valutazione della testimonianza; 2.2. violazione di legge (art. 110 cod. pen., art. 348 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione del concorso del ricorrente nel reato contestato: nonostante la Cassazione avesse espressamente escluso la rilevanza della posizione "di garanzia" di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito non avrebbe indicato le concrete azioni concorsuali dallo stesso poste in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. La Cassazione, nella decisione di annullamento con rinvio, aveva imposto al giudice della rescissione la valutazione degli specifici motivi di appello rivolti nei confronti della capacità dimostrativa delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], al fine di verificare quale fosse il concreto comportamento concorsuale posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]. La Cassazione aveva anche escluso che il concorso potesse essere provato facendo riferimento ad una posizione di garanzia, essendo invece necessario l'accertamento di una condotta che "consenta o agevoli" lo svolgimento dell'attività professionale da parte della persona non autorizzata. Nonostante tale preciso mandato, la Corte d'appello offriva una motivazione carente, ed effettuava una insufficiente valutazione della capacità dimostrativa delle testimonianze delle quali era stato chiesto l'approfondimento, senza il richiesto confronto con i motivt .di 2 )7) appello. La Corte di merito ribadiva che l'odontotecnico Valli aveva certamente svolto la funzione non autorizzata di odontoiatra e che tale condotta era stata consentita dai medici de o s dello oio ovverp Ol_direttore sanitario [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio, odierno L le afferrità-Pone risulta, tuttavia, sfornita di base probatoria in quanto veniva giustificata solo sulla base del fatto che il ricorrente era socio dello studio, usufruiva della sua organizzazione e si avvaleva del medesimo personale, il che - secondo la Corte territoriale - dimostrerebbe che lo stesso si era ripetutamente avvalso delle prestazioni non autorizzate dì Valli. Dunque la base probatoria del riconoscimento del concorso è stata riconosciuta proprio nella "posizione di garanzia" la cui idoneità dimostrativa era stata espressamente esclusa dalla Cassazione nella sentenza di annullamento. Il mandato rescindente risulta pertanto non adempiuto sia perché non è stata approfondita la capacità dimostrativa delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia perché non è stata identificata la condotta concorsuale, rinvenuta ancora una volta nella posizione che il ricorrente ricopriva presso lo studio, nonostante il rilievo probatorio di tale ipotetica "posizione di garanzia" fosse stato espressamente escluso dalla Cassazione. Poiché lo scrutinio effettuato dai giudici di merito non ha consentito di rivelare alcuna attività concorsuale, al punto che la motivazione offerta risulta scarna ed insufficiente per la conferma dell'accertamento di responsabilità, il collegio ritiene che non vi siano spazi per ulteriori approfondimenti e che debba prendersi atto della insufficienza delle prove raccolte. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il reato contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non avere commesso il fatto. Così de