CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base del documento di riconoscimento e che altrettanto certa era la consapevolezza dell'imputato di trovarsi al cospetto di agenti di polizia; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente