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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02155/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Como in data 27/7/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Como rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di convalida del sequestro d'urgenza e il decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip del locale Tribunale in relazione all'autovettura Toyota nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato dì cui all'art. 646 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea valutazione della risoluzione contrattuale, ritenuta dai giudici del riesame sulla base dell'apodittica affermazione della società di noleggio, e l'inesistenza di elementi a sostegno dell'interversione del possesso.

A detto riguardo il difensore segnala che l'indagato ha continuato a versare i canoni mensili di noleggio anche in epoca successiva all'adozione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte.

Il collegio cautelare ha ampiamente argomentato la sussistenza nella specie del fumus del reato di appropriazione indebita in relazione al contratto di noleggio di un'autovettura stipulato dall'indagato con la querelante soc.

Kinto, richiamando la produzione documentale che attesta le sollecitazioni rivolte dalla locatrice al [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei canoni mensili scaduti e, infine, a seguito del protratto inadempimento, la risoluzione ai sensi dell'art. 33 del contratto stipulato dalle parti.

L'ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente giustificato la sussistenza del periculum in mora in quanto il trattenimento del veicolo e il suo utilizzo u5 dominus da parte del prevenuto, nonostante l'intimata restituzione, esponeva la società querelante al rischio di un aggravamento delle conseguenze del reato.

2. Il ricorrente non si confronta in termini puntuali con la motivazione rassegnata dai giudici della cautela, ignorando l'intervenuta risoluzione del contratto di noleggio in conformità a quanto espressamente pattuito dalle parti ed accreditando il versamento postumo dei canoni, in contrasto con quanto evidenziato dal tribunale, che ha dato atto dell'esibizione in sede di riesame della quietanza di versamento del solo canone del giugno 2022.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Como in data 27/7/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Como rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di convalida del sequestro d'urgenza e il decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip del locale Tribunale in relazione all'autovettura Toyota nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato dì cui all'art. 646 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea valutazione della risoluzione contrattuale, ritenuta dai giudici del riesame sulla base dell'apodittica affermazione della società di noleggio, e l'inesistenza di elementi a sostegno dell'interversione del possesso. A detto riguardo il difensore segnala che l'indagato ha continuato a versare i canoni mensili di noleggio anche in epoca successiva all'adozione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. Il collegio cautelare ha ampiamente argomentato la sussistenza nella specie del fumus del reato di appropriazione indebita in relazione al contratto di noleggio di un'autovettura stipulato dall'indagato con la querelante soc. Kinto, richiamando la produzione documentale che attesta le sollecitazioni rivolte dalla locatrice al [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei canoni mensili scaduti e, infine, a seguito del protratto inadempimento, la risoluzione ai sensi dell'art. 33 del contratto stipulato dalle parti. L'ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente giustificato la sussistenza del periculum in mora in quanto il trattenimento del veicolo e il suo utilizzo u5 dominus da parte del prevenuto, nonostante l'intimata restituzione, esponeva la società querelante al rischio di un aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Il ricorrente non si confronta in termini puntuali con la motivazione rassegnata dai giudici della cautela, ignorando l'intervenuta risoluzione del contratto di noleggio in conformità a quanto espressamente pattuito dalle parti ed accreditando il versamento postumo dei canoni, in contrasto con quanto evidenziato dal tribunale, che ha dato atto dell'esibizione in sede di riesame della quietanza di versamento del solo canone del giugno 2022. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17
Decreto Cassazione n. 02155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris