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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 26613/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31896/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] T ELLI 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 710/2018depositata il 17/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Verbania, [OSCURATO:SOCIETA]. (ora s.r.l.), chiedendo di dichiarare la risoluzione di un contratto relativo alla fornitura di dadi per grave inadempimento della fornitrice (a causa della difettosità della merce fornita), con condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 5.855,23 e al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva, eccependo – per quanto rileva nel presente giudizio – la decadenza dall’esercizio dell’azione, essendo stata la denuncia dei vizi posta in essere tardivamente.

Il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 121/2016, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]: ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e ha accolto la domanda di risarcimento del danno, condannando la convenuta a pagare all’attrice la somma di euro 45.500.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace; si è poi successivamente costituita, anzitutto eccependo l’inammissibilità dell’appello a causa dell’inesistenza o della nullità della notificazione dell’atto di appello, che ad ogni modo contestava nel merito.

Con la sentenza 17 aprile 2018, n. 710, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto ammissibile il gravame; ha poi totalmente riformato la pronuncia di primo grado e ha respinto tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio dell’azione.

Il giudice d’appello, in particolare, ha accertato che la prima lettera di contestazione da un cliente inglese era stata ricevuta da Mariner il 22 febbraio 2013 e che era pacifico che la denuncia dei vizi era stata effettuata solo in data 3 marzo 2013; ha ritenuto poi non condivisibile, alla luce della comunicazione del 22 febbraio , l’obiezione di Mariner per cui trattandosi di vendita a campione era stato possibile avere la certezza obiettiva dei vizi solo il 4 marzo 2013.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in sette motivi, dei quali sei contestano la declaratoria di ammissibilità dell’appello, rispettivamente denunciando: a) il primo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, 9 e 11 della legge 53/1994, 20 e 22 d.lgs. 82/2005, 16 - bis , comma 9-ter, 16-undecies d.l. 179/2012, 12 e 19 - bis provv. 16/4/2014, 83 c.p.c., 18, comma 5 d.m. 44/2011, 83 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto la regolarità e ritualità della notifica del documento (citazione in appello) trasmesso a Mariner benché fosse un mero pdf, privo di riferimenti all’impugnazione e senza firma digitale”; b) il secondo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, commi i e ii, 11 della legge 53/1994, 16-undecies d.l. 179/2012, per avere la Corte d’appello dichiarato la regolarità della notifica di un file allegato alla pec di notifica privo anche della dichiarazione di conformità”; c) il terzo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3- bis, 9 e 11 della legge 53/1994, 19-bis provv. 16/4/2014, 18, ultimo comma d.m. 44/2011, per avere la Corte omesso ogni verifica circa la regolarità della notifica, con conseguente erronea dichiarazione di contumacia di Mariner e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dell’effettività del contraddittorio e del giusto processo”; d) il quarto motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sanante la costituzione di Mariner nonostante la conoscenza solo extraprocessuale dell’atto”; e) il quinto motivo “nullità della sentenza per motivazione apparente”, “in quanto dalla sentenza in esame non è consentito comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l’iter logico seguito dalla Corte d’appello per pervenire da essi al risultato enunciato, ossia alla statuizione che l’atto notificato fosse un documento analogico”; f) il settimo motivo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, la diversità tra il testo recapitato telematicamente a Mariner e il testo depositato telematicamente privo,comunque, di attestazione di conformità.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d’appello ha ritenuto che i vizi denunciati dall’appellata fossero delle mere irregolarità o, al più, delle nullità, comunque sanate a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto, essendosi l’appellata costituita e non rilevando che la costituzione sia stata tardiva, essendo la tardività stata conseguenza non del vizio della notificazione, ma di una scelta difensiva della parte, come si evince dalla comunicazioneinviata dal suo difensore.

L’esclusione da parte del giudice d’appello del ricorrere di ipotesi di inesistenza della notificazione rispetto ai vizi denunciati (la trasmissione di un documento in formato pdf , senza firma digitale ovvero senza dichiarazione di conformità) è conclusione corretta.

La violazione delle forme digitali non determina infatti l’inesistenza della notifica dell’atto, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, terzo comma, c.p.c.), ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.

La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass.n. 20214/2021, Cass., sez. un., n. 7665/2016, Cass., sez. un., n. 23620/2018; in generale, sul concetto di inesistenza della notifica, v.

Cass., sez. un., n. 14916/2016).

Il raggiungimento dello scopo dell’atto, mediante la costituzione dell’appellata, ha pertanto sanato gli eventuali vizi della notificazione, né appare rilevante al riguardo che la costituzione sia avvenuta tardivamente, anche perché l’appellata nonci dice di avere chiesto di essere rimessa in termini rispetto alla proposizione di specifiche difese, ma si limita genericamente a lamentare che, a fronte di una valida notificazione, avrebbe potuto proporre appello incidentale. 2) Il sesto motivo – rubr icato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, anche in relazione all’art. 1495 c.c.” – contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto che la prima lettera del cliente inglese (ricevuta da Mariner il 22 febbraio 2013) consentisse alla ricorrente di avere obiettiva certezza della sussistenza dei vizi, senza necessità di effettuare ulteriori verifiche.

La ricorrente contesta, con argomentazione ampia (senza però trascrivere il contenuto della lettera) l’interpretazione dell’atto data dal giudice di merito, interpretazione che a quest’ultimo spettava compiere e che è insindacabile, in quanto motivata, da parte di questa Corte di legittimità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31896/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] T ELLI 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 710/2018depositata il 17/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Verbania, [OSCURATO:SOCIETA]. (ora s.r.l.), chiedendo di dichiarare la risoluzione di un contratto relativo alla fornitura di dadi per grave inadempimento della fornitrice (a causa della difettosità della merce fornita), con condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 5.855,23 e al risarcimento del danno. La convenuta si costituiva, eccependo – per quanto rileva nel presente giudizio – la decadenza dall’esercizio dell’azione, essendo stata la denuncia dei vizi posta in essere tardivamente. Il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 121/2016, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA]: ha pronunciato la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e ha accolto la domanda di risarcimento del danno, condannando la convenuta a pagare all’attrice la somma di euro 45.500. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace; si è poi successivamente costituita, anzitutto eccependo l’inammissibilità dell’appello a causa dell’inesistenza o della nullità della notificazione dell’atto di appello, che ad ogni modo contestava nel merito. Con la sentenza 17 aprile 2018, n. 710, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto ammissibile il gravame; ha poi totalmente riformato la pronuncia di primo grado e ha respinto tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dall’esercizio dell’azione. Il giudice d’appello, in particolare, ha accertato che la prima lettera di contestazione da un cliente inglese era stata ricevuta da Mariner il 22 febbraio 2013 e che era pacifico che la denuncia dei vizi era stata effettuata solo in data 3 marzo 2013; ha ritenuto poi non condivisibile, alla luce della comunicazione del 22 febbraio , l’obiezione di Mariner per cui trattandosi di vendita a campione era stato possibile avere la certezza obiettiva dei vizi solo il 4 marzo 2013. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in sette motivi, dei quali sei contestano la declaratoria di ammissibilità dell’appello, rispettivamente denunciando: a) il primo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, 9 e 11 della legge 53/1994, 20 e 22 d.lgs. 82/2005, 16 - bis , comma 9-ter, 16-undecies d.l. 179/2012, 12 e 19 - bis provv. 16/4/2014, 83 c.p.c., 18, comma 5 d.m. 44/2011, 83 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto la regolarità e ritualità della notifica del documento (citazione in appello) trasmesso a Mariner benché fosse un mero pdf, privo di riferimenti all’impugnazione e senza firma digitale”; b) il secondo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, commi i e ii, 11 della legge 53/1994, 16-undecies d.l. 179/2012, per avere la Corte d’appello dichiarato la regolarità della notifica di un file allegato alla pec di notifica privo anche della dichiarazione di conformità”; c) il terzo motivo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3- bis, 9 e 11 della legge 53/1994, 19-bis provv. 16/4/2014, 18, ultimo comma d.m. 44/2011, per avere la Corte omesso ogni verifica circa la regolarità della notifica, con conseguente erronea dichiarazione di contumacia di Mariner e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dell’effettività del contraddittorio e del giusto processo”; d) il quarto motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sanante la costituzione di Mariner nonostante la conoscenza solo extraprocessuale dell’atto”; e) il quinto motivo “nullità della sentenza per motivazione apparente”, “in quanto dalla sentenza in esame non è consentito comprendere le ragioni e quindi le basi della sua genesi e l’iter logico seguito dalla Corte d’appello per pervenire da essi al risultato enunciato, ossia alla statuizione che l’atto notificato fosse un documento analogico”; f) il settimo motivo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, la diversità tra il testo recapitato telematicamente a Mariner e il testo depositato telematicamente privo,comunque, di attestazione di conformità. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha ritenuto che i vizi denunciati dall’appellata fossero delle mere irregolarità o, al più, delle nullità, comunque sanate a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto, essendosi l’appellata costituita e non rilevando che la costituzione sia stata tardiva, essendo la tardività stata conseguenza non del vizio della notificazione, ma di una scelta difensiva della parte, come si evince dalla comunicazioneinviata dal suo difensore. L’esclusione da parte del giudice d’appello del ricorrere di ipotesi di inesistenza della notificazione rispetto ai vizi denunciati (la trasmissione di un documento in formato pdf , senza firma digitale ovvero senza dichiarazione di conformità) è conclusione corretta. La violazione delle forme digitali non determina infatti l’inesistenza della notifica dell’atto, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, terzo comma, c.p.c.), ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui all’art. 11 della legge n. 53 del 1994, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica. Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass.n. 20214/2021, Cass., sez. un., n. 7665/2016, Cass., sez. un., n. 23620/2018; in generale, sul concetto di inesistenza della notifica, v. Cass., sez. un., n. 14916/2016). Il raggiungimento dello scopo dell’atto, mediante la costituzione dell’appellata, ha pertanto sanato gli eventuali vizi della notificazione, né appare rilevante al riguardo che la costituzione sia avvenuta tardivamente, anche perché l’appellata nonci dice di avere chiesto di essere rimessa in termini rispetto alla proposizione di specifiche difese, ma si limita genericamente a lamentare che, a fronte di una valida notificazione, avrebbe potuto proporre appello incidentale. 2) Il sesto motivo – rubr icato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, anche in relazione all’art. 1495 c.c.” – contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto che la prima lettera del cliente inglese (ricevuta da Mariner il 22 febbraio 2013) consentisse alla ricorrente di avere obiettiva certezza della sussistenza dei vizi, senza necessità di effettuare ulteriori verifiche. La ricorrente contesta, con argomentazione ampia (senza però trascrivere il contenuto della lettera) l’interpretazione dell’atto data dal giudice di merito, interpretazione che a quest’ultimo spettava compiere e che è insindacabile, in quanto motivata, da parte di questa Corte di legittimità. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Sentenza Cassazione n. 26613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris