CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 29087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essa in data 05/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LidiaGiorgio, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 03/03/2026 il Tribunale di Catania in funzione digiudice del riesame ha confermato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale ilG.i.p. del Tribunale di Siracusa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di furto in abitazione e di ricettazione.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art.274 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza peril delitto di cui all’art. 648 cod. pen., osservando che gli indizi consistenti nelcontenuto delle conversazioni intercettate in cui l’imputato indirizza altri correi arecarsi presso specifici compro oro e in cui si percepisce il timore dei correi diincontrare volanti della Polizia lungo il tragitto per giungere a Catania, nonappaiono sufficienti ad argomentare la consapevolezza del ricorrente circa laprovenienza delittuosa dei beni; la motivazione sarebbe carente anche in ordinealla certa riconducibilità dei monili in oro. oggetto della ricettazione contestata, alfurto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riconosciuto come proprianche monili (delle fedi in oro) in realtà appartenenti ad altri soggetti.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazioneall’art. 275 cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura applicata. La difesalamenta che il Tribunale del riesame ha condiviso il valore preclusivo ai sensidell’art. 284 comma 5 bis cod. proc. pen., attesa la condanna definitiva per ilreato di evasione il 13/11/2023, osservando che tale condanna non sancisce unapreclusione assoluta e che nel caso di specie non è stato valutato che ilricorrente, nell’ambito di un’ordinanza avente per oggetto plurimi delitti contro ilpatrimonio, risulta coinvolto in un solo furto in abitazione, da lui confessato, e inuna ricettazione, da lui disconosciuta; si osserva che plurimi elementi avrebberodovuto fare propendere per l’applicazione della misura meno afflittiva degliarresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico, quali la collaborazioneconsistita nella confessione del furto in abitazione commesso, la volontà disvolgere attività lavorativa presso la ditta della moglie e l’impossibilità diallontanarsi dal domicilio per il presidio di controllo elettronico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen.,con il quale di censua la carenza motivazionale in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza per il reato di ricettazione, è privo di qualsiasi fondamento.Innanzitutto, deve rilevarsi che – ad onta del titolo del primo motivo diricorso (violazione di legge in ordine all’art. 274 cod. proc. pen.) - nessunaargomentazione riguarda le esigenze cautelari, incentrandosi i rilievi delricorrente esclusivamente sul quadro indiziario. Va a tale riguardo precisato chele Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che"in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie" (in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta diriesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico,di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali èsubordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza chela motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo,ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resinecessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata suprove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza; Cass. Sez. U, sent. n. 11 del22/03/2000, dep. 02/05/2000, Rv. 215828). Tale orientamento, dal qualel'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronuncesuccessive di questa Corte Suprema (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 4, sent. n.26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460).Ne consegue che il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca lainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con essovenga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni dellalogica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a proporre e sviluppare censure chevalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5,8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass.Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31.553, Paviglianiti).2.1 Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione del tuttocongrua, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, valorizzando ilcontenuto delle conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i correi (p. secondaordinanza impugnata) e la provenienza da delitto dei beni sequestrati daglioperanti intervenuti a controllare la vettura in cui viaggiavano i correi in contattotelefonico con il ricorrente. Corretta appare, infatti, la valutazione della portataindiziante delle intercettazioni, da coordinarsi sul piano logico e cronologico siacon gli esiti della perquisizione - eseguita nei confronti dei complici del ricorrenteintenti a trasportare i monili - proprio a riscontro delle captazioni, sia con ilriconoscimento dei monili, sottoposti a sequestro, da parte della vittima delfurto: in particolare, dalle intercettazioni - nei limiti del vaglio della gravitàindiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. - emerge il ruolo del ricorrente qualesoggetto che impartisce disposizioni ai complici ai fini della collocazione presso inegozi di compro oro dei preziosi rubati, rinvenuti in occasione della predettaperquisizione e poi oggetto di riconoscimento. Appaiono, pertanto, del tuttoapodittiche le doglianze che ritengono congetturali le argomentazioni soprariportate, contestando altresì l’interpretazione del contenuto delle captazioni. Aquesto proposito, deve innanzitutto ribadirsi che, in materia di intercettazioni,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n.46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01); cosa che non ricorre nel casodi specie, in cui il tribunale ha motivato in modo convincente e nonmanifestamente illogico le risultanze della attività captativa svolta nei confrontidell’indagato e dei correi.Analoga intrinseca genericità caratterizza la contestazione della valenzaindiziaria del riconoscimento dei monili, di cui nemmeno si allega il verbale.3. Quanto al secondo motivo, va premesso, che, contrariamente a quantosostenuto dalla difesa, il carattere assoluto del divieto previsto dall’art. 284,comma quinto bis, cod. proc. pen. è ritenuto dalla giurisprudenza pressocchépacifica di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015,Rondinone, Rv. 262960; Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902;Sez. 4, n. 31434 del 04/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255954; mentre, rilievomeramente indiziante è attribuito alla condanna per evasione per il caso essa sianon ancora definitiva: Sez. 3, n. 8148 del 27/01/2012, Gambino, Rv. 252755).Ma anche a volere aderire all'assunto della difesa secondo cui tale articolodisponga una presunzione meramente relativa in ordine all'inidoneità di misurecautelari diverse da quella detentiva ove l'indagato sia stato condannato perevasione, deve rilevarsi che, nel provvedimento impugnato, si dà ampiamenteconto - con argomentazione compiuta e non affetta da vizi logici, come tale, nonsindacabile in questa sede - delle ragioni relative alla totale inaffidabilità delricorrente. Ed invero, con motivazione del tutto esaustiva, non apparente egiuridicamente corretta, il Tribunale del riesame ha spiegato che il mantenimentodella misura carceraria si fonda su plurime ragioni (pp. 3-4 ordinanzaimpugnata): la “estrema dimestichezza e professionalità” dell’azione illecita,frutto di “pianificazione ed organizzazione a monte”, espressione di “volizionecriminosa particolarmente intensa”, “evidente proclività al delitto, palesata dallecircostanze del fatto”; l’essere pluripregiudicato per reati contro il patrimonio;l’inaffidabilità del prevenuto, già dimostratosi incapace di rispettare leprescrizioni connesse alla misura di tipo domiciliare, inadeguata a prevenirel'elevato potenziale recidivante dell'indagato, nonché - dato cui è attribuito rilievodirimente - l'operatività del divieto stabilito dall'art. 284, comma quinto bis cod.proc. pen., che preclude l'applicabilità degli arresti domiciliari a chi sia statocondannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede(l'imputato aveva riportato una condanna per evasione con sentenza emessadalla Corte di appello di Catania il 19/05/2023, irrevocabile il 17/11/2023 e consentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 13/07/2023, irrevocabile il13/09/2023). Tali argomentazioni, che non sono affatto manifestamenteillogiche, sono idonee a sorreggere la scelta della misura e valgono ad escluderela lamentata violazione del principio di proporzionalità, essendo, il collegiocautelare giunto alla conclusione che solo la custodia in carcere possa prevenirel’elevato pericolo di reiterazione di analoghi reati.4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, segue, a normadell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. delcodice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI