CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1 n. 5 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che attinge il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen. determinano, nel loro concorrere, l'applicazione della pena edittale fissata dall'art. 625, comma 2, cod. pen. (reclusione da tre a dieci anni e multa da Euro 206 ad Euro 1549), che configura pacificamente una circostanza aggravante ad effetto speciale - posto che, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, ultima parte, cod. pen., importa un aumento di pena superiore ad un terzo —, di modo che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. incide sulla determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma della stessa norma, come del resto già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190; - rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]