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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20328/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per Kriki e l'annullamento per Kounounou [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 gennaio 2023 la Corte d'Appello di Perugia confermava la pronuncia del GUP presso il Tribunale di Terni che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 mesi 15 d reclusione ed €.29.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusone ed €.19.400 di multa quali responsabili di plurime condotte di reato di cui all'art.73, comma 1, DPR 309/90.

3. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati tramite il proprio difensore di fiducia.

Con il primo motivo, comune ad entrambi, deducono il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, e la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

La Corte territoriale aveva ritenuto sussistere i reati contestati senza procedere ad una analisi degli elementi probatori acquisiti e senza confutare le argomentazioni svolte dalla difesa in sede di gravame.

Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.La sentenza impugnata non conteneva adeguata motivazione sulla verifica in concreto della condotta delittuosa ascritta quale indice di maggiore pericolosità dell'imputato, senza alcun parametro individualizzante e facendo riferimento a precedenti risalenti ad oltre dieci anni prima.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la seconda doglianza, lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte a lei ascritte nella ipotesi lieve di cui all'art, 73, V comma, DPR 309/1990.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto dei rilievi evidenziati con i motivi di appello, inerenti al modestissimo quantitativo ceduto, al ridotto contesto spaziale e temporale, alla modesta diffusione dello stupefacente, ai pochissimi acquirenti, al fatto che si trattasse di attività non organizzata in quanto posta essere soltanto con il marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, comune ad ambedue i ricorrenti, che denuncia l'omessa risposta al motivo d'appello riferito alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, è manifestamente infondato.

Dalla lettura dell'atto di appello emerge infatti come non fosse stato proposto alcun motivo specifico concernente la condanna, essendosi l'impugnazione limitata ad asserzioni di generica contestazione.

Orbene, è principio acquisito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2 - n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01).

2. E' inoltre noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso.

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

In relazione al caso in esame, va altresì sottolineato che la sentenza di primo grado impugnata davanti alla Corte perugina conteneva espressi ed esaustivi riferimenti al materiale probatorio esaminato per ciascuno dei ricorrenti, riportando, per ciascun fatto di cessione contestato, il testo del materiale intercettivo e la relativa valutazione in chiave probatoria, con la conseguenza che, in applicazione del principio di proporzionalità affermato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite Galtelli sopra ricordata, in sede di gravame gli appellanti avrebbero dovuto sviluppare una critica articolata e precisa che attaccasse i singoli punti del ragionamento argomentativo del primo giudice.

Invece, il motivo di appello in punto di responsabilità si era limitato genericamente a rappresentare la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi in assenza di riscontri forniti da servizi di osservazione o di altre dichiarazioni accusatorie, nonché a rappresentare una critica altrettanto generica alla interpretazione del linguaggio critico utilizzato: a fronte di tale doglianza, la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che richiama il compendio complessivo delle conversazioni ed il loro univoco significato, è pienamente rispettosa del sopra ricordato principio di proporzionalità.

3. Quanto al secondo motivo del ricorso Kikri, Corte territoriale ha espressamente considerato i plurimi precedenti, di cui due specifici, del ricorrente, che, posti in correlazione con la consistente ed organizzata attività di spaccio accertata, risultavano indici rivelatori di una sicura pericolosità sociale del prevenuto.

La Corte territoriale ha quindi assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

Non è infatti decisivo l'argomento prospettato dal ricorrente, che si appunta sulla risalenza temporale dei precedenti, posto che i giudici di merito hanno sottolineato, in modo pertinente e non illogico, non solo la specificità, ma anche il dato numerico.

Va anche rammentato che recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, decidendo in ordine al contrasto di giurisprudenza intervenuto sul punto, hanno statuito che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. Sez.

U - n. 32318 del 30/03/2023 , Sabbatini, Rv. 284878).

4. Venendo, infine, alla doglianza proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relativa alla riqualificazione dei reati a lei ascritti nella ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/1990 è agevole rilevare come il motivo di ricorso si appunta sostanzialmente sul ridotto numero delle cessioni, sulla unicità dell'acquirente, sul ristretto ambito di diffusione dell'azione.

Il motivo non tiene conto della contestazione, in capo alla ricorrente, dei reati di cui ai capi 70 e 71, riguardanti l'acquisto da ignoto fornitore di gr. 50 di stupefacente, in concorso con il marito Kikri, e della detenzione nella loro abitazione di stupefacente destinato allo spaccio.

La motivazione della Corte territoriale, in uno con quella de primo giudice, secondo i noti principi della cd " doppia conforme", fa leva su uno strutturato legame criminoso tra i singoli imputati, con legami con fornitori anche provenienti da altre regioni; quindi sulla portata organizzata e certamente non occasionale dell'attività, in cui si sono inserite le condotte della odierna ricorrente, ben descritte alle pagg. 40,41 e 42 della sentenza di primo grado, formante un unico corpo motivazionale con la sentenza impugnata, dalle quali si evince con chiarezza che la Kounounou operava, seppure con un ruolo subalterno, nel medesimo contesto delinquenziale in cui agiva il marito, che coadiuvava stabilmente ( significativa la telefonata in cui Kikri la invita a sbarazzarsi della droga che tenevano in casa, in vista del prevedibile arrivo delle forze dell'ordine).

Si tratta di argomentazioni rispettose del consolidato principio secondo cui ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01.

Si può comunque ritenere non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, V (I modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione).

Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa e compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato ,non massimata).

In sintesi, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( adombrato nei motivi di ricorso) ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

5. Si impone quindi il rigetto dei ricorsi.

Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per Kriki e l'annullamento per Kounounou [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 gennaio 2023 la Corte d'Appello di Perugia confermava la pronuncia del GUP presso il Tribunale di Terni che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 mesi 15 d reclusione ed €.29.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusone ed €.19.400 di multa quali responsabili di plurime condotte di reato di cui all'art.73, comma 1, DPR 309/90. 3. Propongono ricorso per Cassazione gli imputati tramite il proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo, comune ad entrambi, deducono il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, e la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistere i reati contestati senza procedere ad una analisi degli elementi probatori acquisiti e senza confutare le argomentazioni svolte dalla difesa in sede di gravame. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.La sentenza impugnata non conteneva adeguata motivazione sulla verifica in concreto della condotta delittuosa ascritta quale indice di maggiore pericolosità dell'imputato, senza alcun parametro individualizzante e facendo riferimento a precedenti risalenti ad oltre dieci anni prima. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la seconda doglianza, lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte a lei ascritte nella ipotesi lieve di cui all'art, 73, V comma, DPR 309/1990. La Corte territoriale non aveva tenuto conto dei rilievi evidenziati con i motivi di appello, inerenti al modestissimo quantitativo ceduto, al ridotto contesto spaziale e temporale, alla modesta diffusione dello stupefacente, ai pochissimi acquirenti, al fatto che si trattasse di attività non organizzata in quanto posta essere soltanto con il marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, comune ad ambedue i ricorrenti, che denuncia l'omessa risposta al motivo d'appello riferito alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, è manifestamente infondato. Dalla lettura dell'atto di appello emerge infatti come non fosse stato proposto alcun motivo specifico concernente la condanna, essendosi l'impugnazione limitata ad asserzioni di generica contestazione. Orbene, è principio acquisito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2 - n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). 2. E' inoltre noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. In relazione al caso in esame, va altresì sottolineato che la sentenza di primo grado impugnata davanti alla Corte perugina conteneva espressi ed esaustivi riferimenti al materiale probatorio esaminato per ciascuno dei ricorrenti, riportando, per ciascun fatto di cessione contestato, il testo del materiale intercettivo e la relativa valutazione in chiave probatoria, con la conseguenza che, in applicazione del principio di proporzionalità affermato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite Galtelli sopra ricordata, in sede di gravame gli appellanti avrebbero dovuto sviluppare una critica articolata e precisa che attaccasse i singoli punti del ragionamento argomentativo del primo giudice. Invece, il motivo di appello in punto di responsabilità si era limitato genericamente a rappresentare la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi in assenza di riscontri forniti da servizi di osservazione o di altre dichiarazioni accusatorie, nonché a rappresentare una critica altrettanto generica alla interpretazione del linguaggio critico utilizzato: a fronte di tale doglianza, la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che richiama il compendio complessivo delle conversazioni ed il loro univoco significato, è pienamente rispettosa del sopra ricordato principio di proporzionalità. 3. Quanto al secondo motivo del ricorso Kikri, Corte territoriale ha espressamente considerato i plurimi precedenti, di cui due specifici, del ricorrente, che, posti in correlazione con la consistente ed organizzata attività di spaccio accertata, risultavano indici rivelatori di una sicura pericolosità sociale del prevenuto. La Corte territoriale ha quindi assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Non è infatti decisivo l'argomento prospettato dal ricorrente, che si appunta sulla risalenza temporale dei precedenti, posto che i giudici di merito hanno sottolineato, in modo pertinente e non illogico, non solo la specificità, ma anche il dato numerico. Va anche rammentato che recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, decidendo in ordine al contrasto di giurisprudenza intervenuto sul punto, hanno statuito che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. Sez. U - n. 32318 del 30/03/2023 , Sabbatini, Rv. 284878). 4. Venendo, infine, alla doglianza proposta dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relativa alla riqualificazione dei reati a lei ascritti nella ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/1990 è agevole rilevare come il motivo di ricorso si appunta sostanzialmente sul ridotto numero delle cessioni, sulla unicità dell'acquirente, sul ristretto ambito di diffusione dell'azione. Il motivo non tiene conto della contestazione, in capo alla ricorrente, dei reati di cui ai capi 70 e 71, riguardanti l'acquisto da ignoto fornitore di gr. 50 di stupefacente, in concorso con il marito Kikri, e della detenzione nella loro abitazione di stupefacente destinato allo spaccio. La motivazione della Corte territoriale, in uno con quella de primo giudice, secondo i noti principi della cd " doppia conforme", fa leva su uno strutturato legame criminoso tra i singoli imputati, con legami con fornitori anche provenienti da altre regioni; quindi sulla portata organizzata e certamente non occasionale dell'attività, in cui si sono inserite le condotte della odierna ricorrente, ben descritte alle pagg. 40,41 e 42 della sentenza di primo grado, formante un unico corpo motivazionale con la sentenza impugnata, dalle quali si evince con chiarezza che la Kounounou operava, seppure con un ruolo subalterno, nel medesimo contesto delinquenziale in cui agiva il marito, che coadiuvava stabilmente ( significativa la telefonata in cui Kikri la invita a sbarazzarsi della droga che tenevano in casa, in vista del prevedibile arrivo delle forze dell'ordine). Si tratta di argomentazioni rispettose del consolidato principio secondo cui ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01. Si può comunque ritenere non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, V (I modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione). Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa e compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato ,non massimata). In sintesi, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( adombrato nei motivi di ricorso) ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. 5. Si impone quindi il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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