Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30589/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TRAVAGLINI;195/RG. 344 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dige—nna-rOl Esposito avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di calunnia dichiarato prescritto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRAVAGLINI;195/RG. 344 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse dige—nna-rOl Esposito avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di calunnia dichiarato prescritto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris