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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19742/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43590/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 comma 1, 455 e 640 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Ritenuto che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione del concorso formale di reati e quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; Ritenuto che la motivazione della Corte territoriale appare coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui è configurabile il concorso formale fra i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2 -, Sentenza n. 50697 del 24/10/2019; P; Rv. 277810 - 01); e secondo cui non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche di ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5 n. 7558 del 12/12/2018, Rappa, Rv. 276454 - 01).

Ritenuto che la doglianza che attiene alla commisurazione della pena è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso 2in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43590/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 comma 1, 455 e 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione del concorso formale di reati e quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; Ritenuto che la motivazione della Corte territoriale appare coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui è configurabile il concorso formale fra i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2 -, Sentenza n. 50697 del 24/10/2019; P; Rv. 277810 - 01); e secondo cui non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche di ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5 n. 7558 del 12/12/2018, Rappa, Rv. 276454 - 01). Ritenuto che la doglianza che attiene alla commisurazione della pena è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso 2in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M
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