Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 3 marzo 2011 – Centre de coordination [OSCURATO:SOCIETA] / Commissione
(causa C‑254/10 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio – Presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Nozione di “interesse ad agire” – Autorità di cosa giudicata»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 36-38)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010, causa T‑94/08, Centre de coordination
[OSCURATO:SOCIETA]/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento
della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione
a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7)
– Presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Nozione di interesse ad agire – Autorità di cosa giudicata.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il centre de coordination [OSCURATO:SOCIETA] è condannato alle spese.