CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2022
Cassazione n. 42006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15-10-2021 del Tribunale di Avezzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, "per saltum", avverso la sentenza del 15 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, che era stato a lui contestato perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, ometteva di presentare per l'anno 2011 le dichiarazioni fiscali ai fini Irpef e Iva, così sottraendo all'imposizione un reddito pari a 110.532 euro, in tal modo evadendo le imposte per un importo pari a 81.854 euro a titolo di Iva; in Ortucchio il 30 dicembre 2012. Con l'unico motivo di impugnazione, il Procuratore ricorrente deduce la erronea applicazione degli art. 157 cod. pen. e 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che, in base alla riforma operata dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, il termine di prescrizione massima del reato contestato è pari a 10 anni, stante l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione ordinari, per cui la causa estintiva, all'epoca della decisione impugnata, non era intervenuta, maturando il 30 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, con l'art. 2 comma 36 vicies semel lettera I) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Dunque, tenuto conto dei parametri ex art. 157 ss. cod. pen., per il reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, punito all'epoca del fatto con pena massima di 4 anni di reclusione, la prescrizione massima si computa in 10 anni. Ne consegue che, all'epoca della decisione impugnata (15 ottobre 2021), il reato per cui si procede, risalente al 30 dicembre 2012, non era ancora prescritto, maturando il relativo termine il 30 dicembre 2022, salvo eventuali sospensioni. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte, stante l'erronea declaratoria di estinzione del reato contestato, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila, giudice competente per l'appello, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'A