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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04848/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10260-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA] (scci) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati »06 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE l 1A CORETTI; - controricorren te- avverso la sentenza n. 531/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10260 sez.

ML ud. 24-11-2022 -2- 47) N. 10260/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Milano, con sentenza dell'8 ottobre 2020, ha accolto l'appello promosso dall'I.N.P.S. contro [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte in primo grado avverso l'avviso di addebito relativo all'anno 2011, con cui veniva richiesto alla contribuente il pagamento dell'importo di euro 4.306,77 per omesso versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] e omessa compilazione del quadro R.R. del modello unico relativo al 2010.

La corte territoriale escludeva l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti poiché riteneva l'omessa compilazione del cosiddetto quadro RR atto rilevante ai sensi dell'art. 2941, comma 8, c.c., quale doloso occultamento del debito, suscettibile di sospendere il corso della prescrizione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.

Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 18, comma quarto, del d.lgs. 241/1997 e della circolare [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2012, per avere la corte di merito, erroneamente, ritenuto che il dies a quo della prescrizione coincida con la notifica dell'avviso di addebito.

La parte rileva che il termine prescrittivo deve, invero, individuarsi nella data di scadenza del pagamento dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 18, comma quarto, d. lgs. 241/1997, coincide con la scadenza del saldo dei tributi fiscali.

La ricorrente evidenzia che, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 1 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] il termine per il saldo del contributo previdenziale del 18 giugno 2012 era stato prorogato al successivo 9 luglio 2012.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 2941, primo comma, n. 8 c.c., per aver il giudice di seconde cure ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR da parte della contribuente rappresentasse doloso occultamento del debito ex art. 2941, comma 8, c.c., suscettibile di giustificare la sospensione della prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'[OSCURATO:PERSONA].

Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che concerne l'elemento soggettivo di cui all'art. 2941, primo comma, n. 8 c.c. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il primo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato in luogo del momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all'attività professionale svolta nell'anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

L, 20/06/2022 n. 19851, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).

Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, fondato.

È stato chiarito e recentemente ribadito (v.

Cass. n. 37529 del 2021), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione).

Il terzo motivo resta assorbito.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudivio di legittimità. p.q.m.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10260-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti [OSCURATO:PERSONA] (scci) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati »06 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE l 1A CORETTI; - controricorren te- avverso la sentenza n. 531/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10260 sez. ML ud. 24-11-2022 -2- 47) N. 10260/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Milano, con sentenza dell'8 ottobre 2020, ha accolto l'appello promosso dall'I.N.P.S. contro [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte in primo grado avverso l'avviso di addebito relativo all'anno 2011, con cui veniva richiesto alla contribuente il pagamento dell'importo di euro 4.306,77 per omesso versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta alla [OSCURATO:PERSONA] e omessa compilazione del quadro R.R. del modello unico relativo al 2010. La corte territoriale escludeva l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti poiché riteneva l'omessa compilazione del cosiddetto quadro RR atto rilevante ai sensi dell'art. 2941, comma 8, c.c., quale doloso occultamento del debito, suscettibile di sospendere il corso della prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 18, comma quarto, del d.lgs. 241/1997 e della circolare [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2012, per avere la corte di merito, erroneamente, ritenuto che il dies a quo della prescrizione coincida con la notifica dell'avviso di addebito. La parte rileva che il termine prescrittivo deve, invero, individuarsi nella data di scadenza del pagamento dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 18, comma quarto, d. lgs. 241/1997, coincide con la scadenza del saldo dei tributi fiscali. La ricorrente evidenzia che, in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 1 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] il termine per il saldo del contributo previdenziale del 18 giugno 2012 era stato prorogato al successivo 9 luglio 2012. Con un secondo motivo di ricorso, proposto sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 2941, primo comma, n. 8 c.c., per aver il giudice di seconde cure ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR da parte della contribuente rappresentasse doloso occultamento del debito ex art. 2941, comma 8, c.c., suscettibile di giustificare la sospensione della prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Con un terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che concerne l'elemento soggettivo di cui all'art. 2941, primo comma, n. 8 c.c. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il primo motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato in luogo del momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all'attività professionale svolta nell'anno precedente il termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 20/06/2022 n. 19851, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, fondato. È stato chiarito e recentemente ribadito (v. Cass. n. 37529 del 2021), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. nr. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudivio di legittimità. p.q.m. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione,
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