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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31990/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1959 avverso la sentenza del 29 settembre 2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza resa il 12 Aprile 2021 dal Tribunale di Torino che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di appropriazione indebita aggravata.

Si addebita all'imputato di essersi appropriato della somma di circa 60.000 C, costituita da premi assicurativi relativi a contratti da lui conclusi con i clienti, somma di cui aveva il possesso in virtù dell'accordo che lo legittimava alla riscossione di tali somme ,da riversare alla società [OSCURATO:PERSONA] assicurazione. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione dell'art. 131 bis cod.pen., poiché la Corte ha respinto la richiesta di applicazione della detta causa di non punibilità, in ragione delle plurime appropriazioni poste in essere dall'imputato e del cospicuo importo oggetto di appropriazione.

Il ricorrente osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità l'avere commesso più reati unificati dal vincolo della continuazione non costituisce di per sé circostanza ostativa all'applicazione della causa di non punibilità e, per ammissione della parte civile, il danno patrimoniale si è limitato a poche migliaia di euro, stante l'immediato intervento del Fondo di garanzia.

Con memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita,ha avanzato istanza di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello ha reso sul punto adeguata motivazione evidenziando l'entità significativa del danno cagionato, che riguarda non soltanto il danno patrimoniale, ma anche il danno morale costituito dall'immagine della compagnia assicurativa.

Va al riguardo osservato che l'entità dell'appropriazione indebita avente ad oggetto circa 60.000 C risulta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

E' stato infatti precisato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la circostanza che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, dopo averla picchiata, procurandole la frattura di zigomo e mascella). (Sez. 5 - , Sentenza n. 660 del 02/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278555 - 01) Ne consegue che sulla gravità del danno non influiscono le vicende successive alla commissione del reato e in particolare il risarcimento del danno, che possono essere ritenute sintomatiche di un ripensamento, se frutto dell'iniziativa dell'imputato, o avere rilevanza in sede di statuizioni civili.

Nel caso in esame, peraltro, il danno patrimoniale è stato risarcito in parte da un ente estraneo al reato e idi certo, tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

3. Non va pronunciata condanna alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile poiché il processo si è svolto, su richiesta del difensore dell'imputato, in forma orale e in udienza pubblica e il difensore della parte civile costituita non ha partecipato alla discussione finale e non ha formulato conclusioni oralmente, limitandosi a depositare una memoria.

P.Q.

M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 20 maggio 2022 il consigliere estensore Il nte [OSCURATO:PERSONA] GioIThT Diotallevi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1959 avverso la sentenza del 29 settembre 2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza resa il 12 Aprile 2021 dal Tribunale di Torino che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di appropriazione indebita aggravata. Si addebita all'imputato di essersi appropriato della somma di circa 60.000 C, costituita da premi assicurativi relativi a contratti da lui conclusi con i clienti, somma di cui aveva il possesso in virtù dell'accordo che lo legittimava alla riscossione di tali somme ,da riversare alla società [OSCURATO:PERSONA] assicurazione. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione dell'art. 131 bis cod.pen., poiché la Corte ha respinto la richiesta di applicazione della detta causa di non punibilità, in ragione delle plurime appropriazioni poste in essere dall'imputato e del cospicuo importo oggetto di appropriazione. Il ricorrente osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità l'avere commesso più reati unificati dal vincolo della continuazione non costituisce di per sé circostanza ostativa all'applicazione della causa di non punibilità e, per ammissione della parte civile, il danno patrimoniale si è limitato a poche migliaia di euro, stante l'immediato intervento del Fondo di garanzia. Con memoria l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita,ha avanzato istanza di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso sul punto adeguata motivazione evidenziando l'entità significativa del danno cagionato, che riguarda non soltanto il danno patrimoniale, ma anche il danno morale costituito dall'immagine della compagnia assicurativa. Va al riguardo osservato che l'entità dell'appropriazione indebita avente ad oggetto circa 60.000 C risulta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. E' stato infatti precisato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto la causa di non punibilità valorizzando la circostanza che l'imputato avesse accompagnato la moglie al pronto soccorso, dopo averla picchiata, procurandole la frattura di zigomo e mascella). (Sez. 5 - , Sentenza n. 660 del 02/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278555 - 01) Ne consegue che sulla gravità del danno non influiscono le vicende successive alla commissione del reato e in particolare il risarcimento del danno, che possono essere ritenute sintomatiche di un ripensamento, se frutto dell'iniziativa dell'imputato, o avere rilevanza in sede di statuizioni civili. Nel caso in esame, peraltro, il danno patrimoniale è stato risarcito in parte da un ente estraneo al reato e idi certo, tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 3. Non va pronunciata condanna alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile poiché il processo si è svolto, su richiesta del difensore dell'imputato, in forma orale e in udienza pubblica e il difensore della parte civile costituita non ha partecipato alla discussione finale e non ha formulato conclusioni oralmente, limitandosi a depositare una memoria. P.Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 maggio 2022 il consigliere estensore Il nte [OSCURATO:PERSONA] GioIThT Diotallevi
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