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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 05877/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8 novembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod.pen..

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Vaiano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 124 cod.pen. quanto alla ritenuta tempestività della querela formalizzata il 21 ottobre del 2015 a fronte di una precisa conoscenza dei fatti il precedente 5 luglio dello stesso anno, quando l'imputato aveva manifestato la volontà di non restituire il bene, irrilevante essendo la successiva messa in mora; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle pene sostitutive.

CONSIDERATO.

IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732 - 01).

E nel caso in esame, con valutazione ancorata proprio a detta regola, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la querela sporta ad ottobre del 2015 a fronte di una messa in mora dell'imputato operata a settembre senza che potesse valere come decisivo il differente momento di consumazione dei fatti coincidente con la risoluzione del contratto di luglio dello stesso anno; difatti al proposito si è affermato come in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016 Rv. 267072 - 01).

Anche sotto tale profilo pertanto la doglianza esposta con il primo motivo è reiterativa e manifestamente infondata. 2.Le rimanenti doglianze appaiono puramente reiterative posto che, con le precise osservazioni svolte alla pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha spiegato le ragioni sulla base delle quali ritenere il ricorrente non meritevole dei benefici richiesti, facendo riferimento sia alla negativa personalità che alla gravità del danno valutati senza alcuna illogicità ovvero violazione di legge stante che corretto appare il giudizio ancorato agli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. al fine della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per concedere sia la sospensione condizionale che le pene sostitutive.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 gennaio 2024 'L [OSCURATO:PERSONA].

ItIl [OSCURATO:PERSONA] Mi.

SECONDA SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8 novembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod.pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Vaiano, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 124 cod.pen. quanto alla ritenuta tempestività della querela formalizzata il 21 ottobre del 2015 a fronte di una precisa conoscenza dei fatti il precedente 5 luglio dello stesso anno, quando l'imputato aveva manifestato la volontà di non restituire il bene, irrilevante essendo la successiva messa in mora; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle pene sostitutive. CONSIDERATO. IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732 - 01). E nel caso in esame, con valutazione ancorata proprio a detta regola, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la querela sporta ad ottobre del 2015 a fronte di una messa in mora dell'imputato operata a settembre senza che potesse valere come decisivo il differente momento di consumazione dei fatti coincidente con la risoluzione del contratto di luglio dello stesso anno; difatti al proposito si è affermato come in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "uti dominus", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016 Rv. 267072 - 01). Anche sotto tale profilo pertanto la doglianza esposta con il primo motivo è reiterativa e manifestamente infondata. 2.Le rimanenti doglianze appaiono puramente reiterative posto che, con le precise osservazioni svolte alla pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello ha spiegato le ragioni sulla base delle quali ritenere il ricorrente non meritevole dei benefici richiesti, facendo riferimento sia alla negativa personalità che alla gravità del danno valutati senza alcuna illogicità ovvero violazione di legge stante che corretto appare il giudizio ancorato agli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. al fine della valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per concedere sia la sospensione condizionale che le pene sostitutive. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 'L [OSCURATO:PERSONA]. ItIl [OSCURATO:PERSONA] Mi. SECONDA SEZIONE PEN
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