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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29133/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2026 del Tribunale di Enna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Enna; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso e in subordine limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena preservando l'accordo perfezionato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa per il delitto di cessione continuata di cocaina, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, contestato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza per violazione di legge sia per la mancata applicazione dell'aumento per la continuazione, nonostante risultasse appositamente contestata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sia per omessa motivazione circa la derubricazione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., della fattispecie contestata.

3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Dalla lettura della norma consegue che il giudice ha l'obbligo di verificare, innanzitutto, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dandone conto con argomenti privi di vizi logici, specie nell'ipotesi in cui, in sede di accordo tra le parti, si sia proceduto in termini diversi rispetto all'imputazione originariamente contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, PG/EI Kholti, Rv. 280373) e, successivamente, accertare la legalità della pena concordata tra le parti.

5. Nella specie, il Tribunale, da un lato, ha erroneamente applicato la pena prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella delineata dall'art. 73, comma 1, oggetto dell'imputazione (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267), in assenza di qualsiasi motivazione, pur succinta, circa la ritenuta lieve entità del fatto; dall'altro lato, non ha provveduto all'aumento di pena per la continuazione interna contestata, tanto da rendere la pena illegale, avendo stabilito la sanzione minima prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

26. Nel caso di applicazione dell'istituto della continuazione occorre che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale in modo da poter ritenere che il giudice abbia comunque valutato la conformità a legge e la congruità della pena concordata, tenendo conto anche dell'aumento (Sez. 4, n. 10688 del 5/03/2020 PG/Tonoli, Rv. 278970).

Un aumento complessivo che, rapportato al numero dei reati satellite, risulti inferiore a tale soglia integra, pertanto, una pena illegale per violazione del limite minimo previsto dall'art. 81 cod. pen.

Il giudice è inoltre tenuto a calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

7. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza di patteggiamento impugnata deve essere annullata senza rinvio, tanto da travolgere l'intero accordo raggiunto dalle parti, con restituzione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l'ulteriore corso.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2026 del Tribunale di Enna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Enna; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso e in subordine limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena preservando l'accordo perfezionato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa per il delitto di cessione continuata di cocaina, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, contestato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza per violazione di legge sia per la mancata applicazione dell'aumento per la continuazione, nonostante risultasse appositamente contestata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sia per omessa motivazione circa la derubricazione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., della fattispecie contestata. 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dalla lettura della norma consegue che il giudice ha l'obbligo di verificare, innanzitutto, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dandone conto con argomenti privi di vizi logici, specie nell'ipotesi in cui, in sede di accordo tra le parti, si sia proceduto in termini diversi rispetto all'imputazione originariamente contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, PG/EI Kholti, Rv. 280373) e, successivamente, accertare la legalità della pena concordata tra le parti. 5. Nella specie, il Tribunale, da un lato, ha erroneamente applicato la pena prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella delineata dall'art. 73, comma 1, oggetto dell'imputazione (Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279267), in assenza di qualsiasi motivazione, pur succinta, circa la ritenuta lieve entità del fatto; dall'altro lato, non ha provveduto all'aumento di pena per la continuazione interna contestata, tanto da rendere la pena illegale, avendo stabilito la sanzione minima prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. 26. Nel caso di applicazione dell'istituto della continuazione occorre che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale in modo da poter ritenere che il giudice abbia comunque valutato la conformità a legge e la congruità della pena concordata, tenendo conto anche dell'aumento (Sez. 4, n. 10688 del 5/03/2020 PG/Tonoli, Rv. 278970). Un aumento complessivo che, rapportato al numero dei reati satellite, risulti inferiore a tale soglia integra, pertanto, una pena illegale per violazione del limite minimo previsto dall'art. 81 cod. pen. Il giudice è inoltre tenuto a calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 7. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza di patteggiamento impugnata deve essere annullata senza rinvio, tanto da travolgere l'intero accordo raggiunto dalle parti, con restituzione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l'ulteriore corso. P.Q P.Q.M
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