Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01517/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ma, n. 3 cod. proc. civ . postoche il ricorso contiene una sintetica, ma sufficiente, esposizione dei fatti del giudizio, risultando, con chiarezza, le reciproche pretese delleparti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a loro fonda- mento. 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 876/2014/UEdell’8 agosto 2014.

L ’ Ufficio lamenta, sotto un primo pro- filo,che la CTR si sia limitata a sostenere che gli apparecchi import ati (PolaroidCube e [OSCURATO:PERSONA]) altro non fossero se non delle moderne fotocamerecon, anche, la funzione di registrare video, la cui presenza nonalterava l ’ essenza di fotocamera, atteso che, per poter essere qua- lificate come videocamera, essa doveva esse re in grado di registrare filmatisia sulla memoria interna sia su supporti esterni e di poter uti- lizzarelo zoom ottico nel corso della registrazione video, sicch é non eranovideocamere digitali, senza neppure considerare che l ’ apparec- chioera in realt à r iconducibile alle action cam in quanto, alla luce degli stessi depliant illustrativi della merce nonch é delle indicazioni della casacostruttrice, in grado di catturare video e scattare foto e, come contestato,di registrare file video da fonti diverse dal l ’ obbiettivo della fotocameraincorporata, per cui erano riconducibili alla voce NC 8525 80 99, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE.

Evidenzia, inoltre, che le note esplicative 2016/C214/89/UE, nel modificarela nota 3 della sezio ne [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato, con ri- guardoa questi prodotti, che si deve tenere conto, per le macchine che cumulanopiù funzioni diverse, di quella principale.

Deduce, pertanto, l’errata sussunzione della merce nella voce NC 8525 80 30 anzich é nellavoce NC 8525 80 99, indicazione peraltro gi à fornita con informa- zionitariffarie vincolanti (ITV), una delle quali (della dogana tedesca) relativaal medesimo prodotto Cube. 7.Va disattesa, in primo luogo, l ’ eccezione di inammissibilit à per averl’ Ufficio lame ntato impropriamente la violazione di un provvedi- mento normativo nella sua globalit à il Reg. di esecuzione (UE) n. 876/2014, senza chiarire quale specifica disposizione di tale Regola- mentosarebbe stata violata dal giudice d ’ appello.

Ilmotivo è specifico e puntuale posto che il citato provvedimento normativo unionale consta, come dedotto e come asseritamente tra- scuratodalla CTR, della determinazione dei parametri per la classifica- zionedelle action cam nella voce NC 8525 80 99, sicch é la doglianza, come d iffusamente articolato nella sua articolazione, si risolve nella contestataerronea sussunzione della merce in una non pertinente voce diclassificazione doganale.

Néil motivo si traduce – come pure contestato in controricorso – inuna richiesta di riesam e dei fatti di causa, che non vengono in alcun modoposti in dubbio dall ’ ADM, la quale, semplicemente, contesta l ’ er- rataapplicazione delle voci tariffarie allo specifico bene.

Ciò,del resto, risponde al principio per cui la violazione del diritto unionale,ambito nel quale si colloca anche l ’ applicazione e l ’ interpre- tazionedelle voci tariffarie (che rilevano come norme regolatrici della vicenda), è direttamente censurabile ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc.civ.. 8.Il motivo oltre che è ammi ssibile è fondato nei termini che se- guono.Occorre premettere che sulla specifica categoria di beni – ossia fotocamere,videocamere e action cam – la Corte di giustizia, come si vedrà, è intervenuta in plurime occasioni; con specifico riguardo alla distinzionetra le ultime due tipologie di beni, inoltre, è pure interve- nutala Corte di cassazione con l ’ ordinanza n. 3242 del 11/02/2020.

Laclassificazione tariffaria astrattamente applicabile ai prodotti in giudizio è costituita da tre distinte voci contenute nell ’ allegato I del Regolamentodi esecuzione n. 2658/87/CEE e precisamente: NC 8525 8030 (Fotocamere digitali); NC 8525 80 91 (Videocamere digitali); NC 852580 99 (Videocamere digitali.

Altri) L’Ufficioritiene la merce riconducibile a quest ’ ultima voc e, in ispe- ciealla luce del Reg. n. 876/2014/UE.

Per la CTR, che ha condiviso la prospettazionedei contribuenti, invece, gli apparecchi devono essere classificaticome fotocamere digitali e, dunque, alla prima voce e que- stoperché essi non presentavano le condizioni di « essere in grado di registrarefilmati sia sulla memoria interna, sia su supporti esterni » e di«poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video » , caratterizzantiinvece l ’ essenza delle videocamere. 9.Ciò premesso, va po sto in rilievo in primo luogo che secondo la costantegiurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito concreta esplicazionedelle Regole generali per l ’ interpretazione della nomencla- turacombinata contenute l ’ allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE, il cri- teriodecisivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dallecaratteristiche e propriet à oggettive, quali definite nel testo della vocedella nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di giustizia, 26 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 42/99, punto 13; Corte di giustizia, 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 178/14,punto 21; Corte di giustizia, 25 febbraio 2016, G.E.

Security , C-143/15, punto 44 Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado , C - 306/18, punto 36; Corte di giustizia, 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia)spol. s r. o. , C - 810/18, punto 25).

Criterio utile per l ’ individuazione della corretta classificazione è , inoltre,la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle carat- teristichee delle propriet à oggettive dello stesso, con la precisazione che,a tal fine, si devono valutare tanto l ’ uso cui il prodotto è destinato dalfabbricante, quanto le modalit à e il luogo della sua utilizzazione (v.

Cortedi giustizia, 15 maggio 2019, Korado , cit. punto 37 e giurispru- denza ivi citata; Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop , C ‑ 268/18,punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

Infine,la classificazione doganale di un prodotto deve essere ope- ratatenendo conto della funzione principale di quest ’ ultimo, con la spe- cifica precisazione, per le macchine che svolgano pi ù di una funzione (comenella specie), che la nota 3 della sezione XVI della seconda parte dellaNC, s tabilisce che occorre tenere conto della funzione principale che le caratterizza (Corte di giustizia, 11 giugno 2015, Amazon EU , C ‑ 58/14, punto 23), e che, a tal riguardo, è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore(Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop , cit. punto 31e giurisprudenza citata). 10.Le indicazioni delle voci della NC rilevanti sono: -alla voce NC 8525 80 30 è abbinata l ’ indicazione Fotocamere di- gitali; - alla voce NC 852 5 80 91 è abbinata l ’ indicazione Videocamere digitali,con la specificazione “ che permettono unicamente la registra- zionedel suono o delle immagini prese dalla telecamera ” ; -alla NC 8525 80 99 è abbinata l ’ indicazione Videocamere digitali –altri.

Le note esplicative della NC (2015/C 076/01 del 4 marzo 2015, inapplicabili,ratione temporis , le modifiche di cui al 2016/C 214/89/UE, pubblicatosulla GUUE del 15 giugno 2016) prevedono: «852580 11 a 8525 80 99 - Telecamere, fotocamere digitali e vi- deocameredigitali Vedile note esplicative del SA, voce 8525, lettera B. […]» «852580 30 Fotocamere digitali Lefotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sem- prein grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria in- terna,sia su un supporto intercambiabile.

Lamaggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole.

Questefotocamere possono anche essere in grado di registrare se- quenzevideo.

Lefotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano ingrado, utilizzando la capacit à di massima di memoria, di registrare conuna risoluzione di 800 × 600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo(o pi ù ) almeno 30 minuti di una singola seq uenza video.

Adifferenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 8099, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come vi- deocamere)non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corsodella registrazione video.

Indipendentementedalla capacit à di memorizzazione, alcune foto- camerecessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.» «852580 91 e 8525 80 99 [OSCURATO:PERSONA] di queste sottovoci sono sempre in grado di regi- straresequenze filmate, s ia sulla memoria interna, sia su supporti in- tercambiabili.

Ingenere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocameredigitali della sottovoce 8525 80

30. Sono spesso dotate di unmirino pieghevole e sono spesso presentate con un teleco mando.

È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazionevideo.

Questevideocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazionedi immagini fisse.

Lefotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzandola capacit à massima di memoria, di registrare con una riso- luzionedi 800 × 600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o più)almeno 30 minuti di una singola sequenza video. » «852580 99 altri Inquesta sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti « cam- corder»)che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla vi- deocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automati ca dei dati o apparecchiriceventi per la televisione.

Le immagini cos ì registrate pos- sono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisioneo un monitor esterni.

Questasottovoce comprende anche i « camcorders » , con input co- pertocon una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possaconseguentemente essere attivata, in qualit à di input, mediante unsoftware.

Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare pro- grammitelevisivi o altre immagini provenienti dall' esterno.

Tuttavia,i « camcorder » con i quali solo le immagini riprese dalla videocamerapossono essere registrate e riprodotte per mezzo di un apparecchioricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nellasottovoce 8525 80

91. » Lenote espl icative del sistema armonizzato (SA), alla voce 8525, lett.B, a loro volta prevedono: «B.Telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali (came- scope) Questogruppo comprende le camere per la captazione di immagini ela loro conversione in un segnal e elettronico che viene: 1)trasmesso come immagini video verso un'ubicazione esterna alla cameraper far s ì che siano visualizzate o registrate a distanza (teleca- mere);oppure 2)registrato nella camera come immagini fisse o immagini animate (p.es., foto camere digitali e videocamere digitali (camescope). […] Lefotocamere digitali e le videocamere digitali (camescope) regi- strano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su deisupporti esterni (nastri magnetici, supporti ottici, supporti a semi- conduttoreo altro supporto previsto alla voce 8523).

Essi possono in- tegrare un convertitore analogico/numerico nonch é un'uscita grazie allaquale le immagini possono essere trasmesse a delle unit à di mac- chine automatiche per l'elaborazione dell'info rmazione, come stam- panti, televisioni o altre macchine che permettono di visionare delle immagini.

Alcune fotocamere digitali e videocamere digitali (came- scope)comprendono delle entrate per la registrazione interna di dati diimmagini analogiche o digital i, partendo da macchine esterne men- zionatequi sopra.

Taliapparecchi sono in generale provvisti di un mirino ottico, di uno schermoa cristalli liquidi o addirittura di ambedue.

Numerosi apparec- chimuniti di uno schermo a cristalli liquidi possono utilizz are quest'ul- timocome mirino al momento della ripresa oppure come schermo che permettedi visionare le immagini registrate.

In certi casi, l'apparecchio puòvisualizzare sullo schermo a cristalli liquidi delle immagini prove- nientida altre fonti. » Va,infine, considerato – per le caratteristiche e la distinzione tra videocamere (8525 80 91) e action cam (8525 80 99) – il Reg. n. 458/2014/UE,che differenzia in termini analitici le due sottovoci, e il Reg.n. 876/2014/UE, specificamente dedicato alla seconda sottovoce. 11.È necessario, in primo luogo, stabilire, alla luce del quadro nor- mativosu esposto, quale sia l ’ elemento distintivo essenziale tra foto- cameredigitali e videocamere digitali. 11.1.Dalle note esplicative della NC risulta che entrambe le tipolo- giedi macchinari sono sempre in grado di registrare, rispettivamente, immaginifisse o video « sia sulla memoria interna, sia su supporti in- tercambiabili».

Lenote esplicative SA precisano, pe raltro, che le due modalit à non sononecessariamente cumulative ma è sufficiente che la registrazione avvengasu memoria interna o su un supporto esterno.

Nederiva che, in via generale, è sufficiente che sussista una delle due alternative e, del resto, di versamente si dovrebbe ritenere, trat- tandosidi requisito identico presente per entrambe le voci, che la ca- renza del cumulo di queste funzioni di registrazione imporrebbe di escludereil bene anche dalla classificazione delle fotocamere digitali.

Occorrepoi considerare, sul punto, che la nozione di memoria in- ternanon equivale, come invece dedotto in controricorso, alla idoneit à adarchiviare immagini e video sulla relativa scheda di memoria, es- sendo invece sufficiente, ad integrare il requisito, una « memo ria in- terna volatile, dalla quale sono cancellate quando l ’ apparecchio è spento»(Corte di giustizia, 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] BV,C - 372/17, punti 31 e seguenti). 11.2.Per le fotocamere è pure precisato che, di norma, la registra- zionevideo non si accompagna alla funzione di zoom ottico, funzione che,invece, è sempre possibile utilizzare per le videocamere.

Vatuttavia rilevato che, in relazione alla voce 8525 80 99 (ossia, perle videocam ere camcorder), per le quali non è prevista la funzione dizoom ottico, la carenza dell ’ elemento qualificante (registrazione di immaginiriprese sia dalla videocamera, sia da fonti esterne) comporta chel’apparecchio deve rientrare nella voce 8525 80

91. Ciò trova riscontro nelle note esplicative SA, che non richiedono l’esistenzaqualificante di questa funzione.

Nederiva che, se le videocamere camcorder debbono essere qua- lificatenella voce 8525 80 91 pur in assenza di zoom ottico quando la registrazionesia possibile solo dalla videocamera, questa funzione (lo zoom ottico) non costituisce elemento essenziale ed indefettibile per classificareil prodotto come videocamera digitale.

Lanon essenzialit à dello zoom ottico in tale ambito, del resto, trova riscontro nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha precisatoche la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo non dispongano della funzione di « zoom ottico » non escludeche tali occhiali siano classificati nelle sott ovoci 8525 80 91 e 852580 99 di tale nomenclatura Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario TekGmbH, C - 178/14).

Nederiva la natura non essenziale della funzione ai fini della cor- rettaclassificazione. 11.3.Sempre dalle note esplicative NC emerge che le fotocamere possono anche essere in grado di registrare video.

Si deve trattare, tuttavia,di video a limitata risoluzione e di breve durata.

Inparticolare, le fotocamere restano classificate nella voce 8525 8030 « a meno che siano in grado di registrare con una risoluzione 800 ×600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o pi ù ) almeno 30 minuti di una singola sequenza video » , indicazione che è specular- mentefornita anche per la voce NC 8525 80

91. Talecarattere – trattandosi di prodotti a doppia funzione – ha na- tura essenziale.

Come affermato dalla Corte di giustizia (22 marzo 2017, GROFA GmbH , C - 435/15 e C - 666/15, punto 57), infatti, « Se- condole note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 dellastessa, da un lato, e le note esplicative della NC relative alle sot- tovoci8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, dall ’ altro, il fatto che il prodottodi cui trattasi sia in grado di registrare con una risoluzione di 800× 600 pixels (o pi ù ) a23 inquadrature per secondo (o pi ù ) alm eno 30minuti di una singola sequenza video è un criterio che consente di distinguerele fotocamere digitali dalle videocamere digitali » .

La Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato la nozione rilevante evidenziando che « solo la capacit à di registrazione ininterrotta di al- meno30 minuti di una sequenza video con una risoluzione minima, e nonquella di riproduzione ininterrotta di tale registrazione, costituisce lacaratteristica che consente di escludere la classificazione di un pro- dottonella sottovoce 8 525 80 30 della NC » (punto 58), da cui la con- seguenzache « la circostanza che le sequenze video di pi ù di 30 minuti …siano archiviate in file distinti non impedisce di escludere la classifi- cazionedelle citate videocamere nella sottovoce 8525 80 30 della NC, inquanto una siffatta archiviazione in diversi file non altera la conti- nuitàdella registrazione della sequenza, bens ì , eventualmente, solo la continuità della lettura di quest ’ ultima, e che la questione se l ’ utente percepiscao meno il passaggio da u n video all ’ altro non è un criterio rilevanteper tale classificazione tariffaria » (punto 59). 11.4.Merita di essere sottolineato, infine, che tra i due requisiti previsti– qualit à del video e durata della registrazione – appare pre- minenteil secondo come si ricava da un ulteriore arresto della Corte di giustizia (30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia) spol. s.r.o. , C - 810/18),secondo la quale le « videocamere digitali a doppia funz ione, ossiacatturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze vi- deo,rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto « video- cameredigitali», bench é , trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con u na qualit à di risoluzione dell’immagineinferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale ècatturare e registrare sequenze video » . 12.Quanto alla distinzione tra le voci della NC 8525 80 91 e 85 80 99 (videocamere digitali e action cam) occorre premettere, in primo luogo,l ’ inapplicabilit à del Regolamento n. 876/2014/UE in quanto di- chiaratoinvalido dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 marzo 2017, GROFAGmbH, C - 435/15 e C - 666/15.

LaCorte, in particolare, ha affermato che, dall ’ esame dell a NC e delle Note esplicative, la « caratteristica essenziale delle videocamere rientrantinella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nellaloro capacit à di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo,cioè senza dipendere d a materiali o da software di cui non sono corredate in origine » nella cui mancanza « i prodotti devono es- sereclassificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bens ì piutto- sto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa » (CGUE, GROFA GmbH , punti37 e 38; gi à Corte di giustizia, 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , C-178/14).

Sutale premessa, ha rilevato che il Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UEnon ha previsto questa condizione come elemento quali- ficante della classificazione, con la conseguenza che la Commi ssione «hamodificato, estendendola, la portata della sottovoce 8525 80 99 della NC e, pertanto, ha travalicato le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, comemodificato dal regolamento n. 254/20 00 » .

Le pronunce della Corte di giustizia, peraltro, consentono, come rilevato,di per s é di individuare il discrimen tra le due tipologie di ap- parecchidigitali, costituito dalla capacit à delle videocamere di poter o menoregistrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera, esito in linea, del resto, con la disciplina contenuta nel Reg.n. 458/2014/UE e con il precedente di questa Corte, applicativo deiprincipi sopra affermati, n. 3242 del 11/02/2020. 13.Dai principi esposti deriva che la CTR ha erroneamente indicato comeelementi discretivi tra la sottovoce 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99 la necessit à , solo per le seconde, della registrazione«sia sulla memoria interna sia su supporti esterni » , che, invece,costituisce carattere comune a tutte le categorie considerate e non cumulativo delle due alternative, nonch é di « poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video » (cfr. p.3 sentenza d’appello),condizioni invece non essenz iali.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in applicazione del principiodi diritto secondo il quale costituisce elemento discretivo es- senziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e imm agini fisse) alternativa- mentetra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC8525 80 99, contenute nell ’ allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE del Consigliodel 23 luglio 1987 e s.m., la qualit à (risoluzione di 800 × 600 pixelso pi ù a 23 inq uadrature per secondo o pi ù ) e la durata (ininter- rottadi almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video,mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 8099, è applicabile quest ’ ultima solo se le macchine possano re gistrare filevideo e audio anche da fonti diverse dall ’ obbiettivo della videoca- mera. 14.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovr à : 14.1.Ai fini della classificazione come fotocamere digitali nella sot- tovoceNC 8520 80 30, verificare la sus sistenza dell ’ elemento discre- tivoessenziale, costituito dalla qualit à e dalla durata del video che le macchine(Cube e [OSCURATO:PERSONA]) sono in grado di registrare e, in ispecie, se possano o meno registrare video con una risoluzione 800 × 600 pixels(o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o pi ù ) almeno 30 minuti diuna singola sequenza video , tenendo conto – con riguardo alla qua- lità del video e alla eventuale genesi di pi ù files consecutivi di durata inferiorea 30 minuti – delle precisazioni della Corte di giu stizia sopra riportate; 14.2.Ove il prodotto, in esito alla valutazione di cui al punto che precede,non sia classificabile nella sottovoce NC 8520 80 30, valutare, aifini della classificazione nella sottovoce NC 8525 80 91 o, in alterna- tiva,nella sotto voce NC 8525 80 99, se le videocamere possano (sot- tovoce99) o meno (sottovoce 91) registrare file video e audio da fonti diversedall'obiettivo della videocamera. 15.Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione delle Regole 2 e 3 delle disposi- zionipreliminari alla TARIC – Reg. n. 2658/87/CEE e successive modi- ficheed integrazioni.

L’Agenzialamenta, in particolare, che la CTR abbia qualificato gli accessori come parti di cui alla voce NC 8529 90 20 solo in quanto prodottiserventi destinati esclusivamente o principalmente agli appa- recchidelle voci 8525 a 8528, con conseguente errata interpretazione dellanozione di “ parti ” , rilevante ai fini tariffari, che richiede l ’ indispen- sabilitàdella componente ai fini del funzionamento della macchina e nonsolo la sua destinazione ausiliaria.

Inassenza di una specifica sottovoce per gli access ori per le voci da8525 a 8528, dunque, la classificazione avrebbe dovuto essere ope- rata, secondo le regole generali, in ragione della materia costitutiva dellamerce. 16.Il motivo è , in primo luogo, ammissibile a differenza di quanto eccepitoin controri corso poich é non mira ad una revisione dei fatti ac- certati dalla CTR, bens ì contesta l ’ errore in diritto sull ’ interpretazione della nozione giuridica di parti ai fini della classificazione tariffaria e sullacorretta applicazione delle relative Regole d ’ in terpretazione. 17.La censura, inoltre, è fondata.

La CTR ha ritenuto che le merci, in quanto “ serventi ” degli apparecchi digitali Cube e [OSCURATO:PERSONA] – su descrittenella parte in fatto – dovessero essere ricondotte alla NC 8525 90 20, mentre secondo l ’ ADM i beni dovevano essere classificati alla NC3926 90 97 in ragione della materia di cui erano composti.

Comegià sopra evidenziato, il criterio decisivo ai fini della classifi- cazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e propriet à oggettive,quali definite nel testo della voce della nomenclatura com- binatae nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

Inoltre, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune, tanto le note che precedonoi capitoli della detta tariffa quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezziimportanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e cometali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa.

Conriguardo alla vicenda in giudizio – e per i beni specificati nella partein fatto, i quali, in s é , non sono menzionati nelle singole sottovoci tariffarie– viene in specifico rilievo, in primo luogo, la Regola n. 3, che prevede: «Qualora per il disposi tivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragioneuna merce sia ritenuta classificabile in due o pi ù voci, la clas- sificazioneè effettuata in base ai seguenti principi: a)La voce pi ù specifica deve avere la priorit à sulle voci di portata piùgenerale.

Tuttavia quando due o pi ù voci si riferiscono ciascuna a unaparte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel casodi merci presentate in assortimenti condizionat i per la vendita al minuto,queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, nedà una descrizione pi ù precisa o completa. b)I prodotti misti, i lavori composti di materie d ifferenti o costituiti dall'assemblaggiodi oggetti differenti e le merci presentate in assorti- menti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non puòessere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quandoè poss ibile operare questa determinazione, secondo la materia ol'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale » .

Inapplicazione della Regola A ( “ Regole generali per l'interpreta- zionedella nomenclatura combinata ” ) n. 1, secondo la quale « la c las- sificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, daquello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli » , viene poi in rilievola nota 2 della Sezione XVI (relativa ai capitoli 84 e 85) del si- stemaarmonizzato, che prevede: «Conriserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggettidelle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformementealle regole seguenti: a)le par ti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunquesia la macchina alla quale sono destinate; b)le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se ricono- scibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una mac- chinaparticolare o a pi ù macchine classificabili nella stessa voce (anche nellevoci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchineo, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503,8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sonoda classificare nella voce 8517; c)le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503,8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487o 8548 » .

Levoci NC pertinenti, infine, sono: -8525 90 20 cui è abbinata l ’ indicazione “ Parti di appa recchi di cui allesottovoci 8525 60 00, 8525 80 30,8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 6100” - 3926 90 97 cui è abbinata l ’ indicazione “ Altri lavori di materie plastiche– Altre ” 18.Orbene, come emerge univocamente dalla giurisprudenza della Cortedi giustizia, per poter qualificare « un oggetto come « parte » , non èsufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempierele funzioni cui è destinata.

Occorre a ltres ì dimostrare che il funzionamentomeccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto » (Corte di giustizia, 7 febbraio 2002, TurbonInternational GmbH , C - 276/00, punto n. 30; Corte di giustizia, 19luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] CMP Europe e a. , C - 336/11,punto 35; Corte di giustizia, 15 maggio 2014, Data I/O GmbH , C-297/13,punto 35).

Inaltri termini, l ’ espressione “ parti ” « implica la presenza di un in- siemeper il cui funzionamento le parti stesse son o indispensabili » e, quindi,non solo che, in mancanza di esse, la macchina non possa ope- rarema anche che lo stesso funzionamento, meccanico od elettrico, ne èinevitabilmente condizionato.

In via esemplificativa, va ricordato che nellavicenda Turbon la Corte ha escluso che la cartuccia di plastica contenente l ’ inchiostro potesse considerarsi parte essenziale di una stampanteposto che, pur necessaria per l ’ operativit à della macchina, nonsvolgeva alcun ruolo particolare nel funzionamento meccanico pro- priamentedetto della stampante. 19.Infine, è appena il caso di sottolineare, quale ulteriore elemento interpretativo,che, con riguardo alla voce 8529, le Note esplicative SA escludono espressamente « i) I monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e gli articolisimili» e, a loro volta, le Note esplicative NC prevedono « Questa vocenon comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le te- lecameredella voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materiacostitutiva).» 20.Nella vicenda in giudizi o la CTR ha completamente obliterato i criterisuddetti ritenendo che il mero fatto che gli accessori (costituiti da– giova ripeterlo - attacco per treppiede, fissaggio da casco, attacco polsocollo, custodia di silicone, custodia di silicone impermeabile con fissaggiocon ventosa, supporto per agganciare) fossero serventi de- stinati«esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525a 8528 » (cfr. p.3 sentenza impugnata), giustificasse la loro clas-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, n. 3 cod. proc. civ . postoche il ricorso contiene una sintetica, ma sufficiente, esposizione dei fatti del giudizio, risultando, con chiarezza, le reciproche pretese delleparti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a loro fonda- mento. 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 876/2014/UEdell’8 agosto 2014. L ’ Ufficio lamenta, sotto un primo pro- filo,che la CTR si sia limitata a sostenere che gli apparecchi import ati (PolaroidCube e [OSCURATO:PERSONA]) altro non fossero se non delle moderne fotocamerecon, anche, la funzione di registrare video, la cui presenza nonalterava l ’ essenza di fotocamera, atteso che, per poter essere qua- lificate come videocamera, essa doveva esse re in grado di registrare filmatisia sulla memoria interna sia su supporti esterni e di poter uti- lizzarelo zoom ottico nel corso della registrazione video, sicch é non eranovideocamere digitali, senza neppure considerare che l ’ apparec- chioera in realt à r iconducibile alle action cam in quanto, alla luce degli stessi depliant illustrativi della merce nonch é delle indicazioni della casacostruttrice, in grado di catturare video e scattare foto e, come contestato,di registrare file video da fonti diverse dal l ’ obbiettivo della fotocameraincorporata, per cui erano riconducibili alla voce NC 8525 80 99, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE. Evidenzia, inoltre, che le note esplicative 2016/C214/89/UE, nel modificarela nota 3 della sezio ne [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato, con ri- guardoa questi prodotti, che si deve tenere conto, per le macchine che cumulanopiù funzioni diverse, di quella principale. Deduce, pertanto, l’errata sussunzione della merce nella voce NC 8525 80 30 anzich é nellavoce NC 8525 80 99, indicazione peraltro gi à fornita con informa- zionitariffarie vincolanti (ITV), una delle quali (della dogana tedesca) relativaal medesimo prodotto Cube. 7.Va disattesa, in primo luogo, l ’ eccezione di inammissibilit à per averl’ Ufficio lame ntato impropriamente la violazione di un provvedi- mento normativo nella sua globalit à il Reg. di esecuzione (UE) n. 876/2014, senza chiarire quale specifica disposizione di tale Regola- mentosarebbe stata violata dal giudice d ’ appello. Ilmotivo è specifico e puntuale posto che il citato provvedimento normativo unionale consta, come dedotto e come asseritamente tra- scuratodalla CTR, della determinazione dei parametri per la classifica- zionedelle action cam nella voce NC 8525 80 99, sicch é la doglianza, come d iffusamente articolato nella sua articolazione, si risolve nella contestataerronea sussunzione della merce in una non pertinente voce diclassificazione doganale. Néil motivo si traduce – come pure contestato in controricorso – inuna richiesta di riesam e dei fatti di causa, che non vengono in alcun modoposti in dubbio dall ’ ADM, la quale, semplicemente, contesta l ’ er- rataapplicazione delle voci tariffarie allo specifico bene. Ciò,del resto, risponde al principio per cui la violazione del diritto unionale,ambito nel quale si colloca anche l ’ applicazione e l ’ interpre- tazionedelle voci tariffarie (che rilevano come norme regolatrici della vicenda), è direttamente censurabile ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc.civ.. 8.Il motivo oltre che è ammi ssibile è fondato nei termini che se- guono.Occorre premettere che sulla specifica categoria di beni – ossia fotocamere,videocamere e action cam – la Corte di giustizia, come si vedrà, è intervenuta in plurime occasioni; con specifico riguardo alla distinzionetra le ultime due tipologie di beni, inoltre, è pure interve- nutala Corte di cassazione con l ’ ordinanza n. 3242 del 11/02/2020. Laclassificazione tariffaria astrattamente applicabile ai prodotti in giudizio è costituita da tre distinte voci contenute nell ’ allegato I del Regolamentodi esecuzione n. 2658/87/CEE e precisamente: NC 8525 8030 (Fotocamere digitali); NC 8525 80 91 (Videocamere digitali); NC 852580 99 (Videocamere digitali. Altri) L’Ufficioritiene la merce riconducibile a quest ’ ultima voc e, in ispe- ciealla luce del Reg. n. 876/2014/UE. Per la CTR, che ha condiviso la prospettazionedei contribuenti, invece, gli apparecchi devono essere classificaticome fotocamere digitali e, dunque, alla prima voce e que- stoperché essi non presentavano le condizioni di « essere in grado di registrarefilmati sia sulla memoria interna, sia su supporti esterni » e di«poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video » , caratterizzantiinvece l ’ essenza delle videocamere. 9.Ciò premesso, va po sto in rilievo in primo luogo che secondo la costantegiurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito concreta esplicazionedelle Regole generali per l ’ interpretazione della nomencla- turacombinata contenute l ’ allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE, il cri- teriodecisivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dallecaratteristiche e propriet à oggettive, quali definite nel testo della vocedella nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di giustizia, 26 settembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 42/99, punto 13; Corte di giustizia, 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 178/14,punto 21; Corte di giustizia, 25 febbraio 2016, G.E. Security , C-143/15, punto 44 Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado , C - 306/18, punto 36; Corte di giustizia, 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia)spol. s r. o. , C - 810/18, punto 25). Criterio utile per l ’ individuazione della corretta classificazione è , inoltre,la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle carat- teristichee delle propriet à oggettive dello stesso, con la precisazione che,a tal fine, si devono valutare tanto l ’ uso cui il prodotto è destinato dalfabbricante, quanto le modalit à e il luogo della sua utilizzazione (v. Cortedi giustizia, 15 maggio 2019, Korado , cit. punto 37 e giurispru- denza ivi citata; Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop , C ‑ 268/18,punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Infine,la classificazione doganale di un prodotto deve essere ope- ratatenendo conto della funzione principale di quest ’ ultimo, con la spe- cifica precisazione, per le macchine che svolgano pi ù di una funzione (comenella specie), che la nota 3 della sezione XVI della seconda parte dellaNC, s tabilisce che occorre tenere conto della funzione principale che le caratterizza (Corte di giustizia, 11 giugno 2015, Amazon EU , C ‑ 58/14, punto 23), e che, a tal riguardo, è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore(Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop , cit. punto 31e giurisprudenza citata). 10.Le indicazioni delle voci della NC rilevanti sono: -alla voce NC 8525 80 30 è abbinata l ’ indicazione Fotocamere di- gitali; - alla voce NC 852 5 80 91 è abbinata l ’ indicazione Videocamere digitali,con la specificazione “ che permettono unicamente la registra- zionedel suono o delle immagini prese dalla telecamera ” ; -alla NC 8525 80 99 è abbinata l ’ indicazione Videocamere digitali –altri. Le note esplicative della NC (2015/C 076/01 del 4 marzo 2015, inapplicabili,ratione temporis , le modifiche di cui al 2016/C 214/89/UE, pubblicatosulla GUUE del 15 giugno 2016) prevedono: «852580 11 a 8525 80 99 - Telecamere, fotocamere digitali e vi- deocameredigitali Vedile note esplicative del SA, voce 8525, lettera B. […]» «852580 30 Fotocamere digitali Lefotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sem- prein grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria in- terna,sia su un supporto intercambiabile. Lamaggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole. Questefotocamere possono anche essere in grado di registrare se- quenzevideo. Lefotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano ingrado, utilizzando la capacit à di massima di memoria, di registrare conuna risoluzione di 800 × 600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo(o pi ù ) almeno 30 minuti di una singola seq uenza video. Adifferenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 8099, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come vi- deocamere)non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corsodella registrazione video. Indipendentementedalla capacit à di memorizzazione, alcune foto- camerecessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.» «852580 91 e 8525 80 99 [OSCURATO:PERSONA] di queste sottovoci sono sempre in grado di regi- straresequenze filmate, s ia sulla memoria interna, sia su supporti in- tercambiabili. Ingenere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocameredigitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di unmirino pieghevole e sono spesso presentate con un teleco mando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazionevideo. Questevideocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazionedi immagini fisse. Lefotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzandola capacit à massima di memoria, di registrare con una riso- luzionedi 800 × 600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o più)almeno 30 minuti di una singola sequenza video. » «852580 99 altri Inquesta sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti « cam- corder»)che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla vi- deocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automati ca dei dati o apparecchiriceventi per la televisione. Le immagini cos ì registrate pos- sono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisioneo un monitor esterni. Questasottovoce comprende anche i « camcorders » , con input co- pertocon una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possaconseguentemente essere attivata, in qualit à di input, mediante unsoftware. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare pro- grammitelevisivi o altre immagini provenienti dall' esterno. Tuttavia,i « camcorder » con i quali solo le immagini riprese dalla videocamerapossono essere registrate e riprodotte per mezzo di un apparecchioricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nellasottovoce 8525 80 91. » Lenote espl icative del sistema armonizzato (SA), alla voce 8525, lett.B, a loro volta prevedono: «B.Telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali (came- scope) Questogruppo comprende le camere per la captazione di immagini ela loro conversione in un segnal e elettronico che viene: 1)trasmesso come immagini video verso un'ubicazione esterna alla cameraper far s ì che siano visualizzate o registrate a distanza (teleca- mere);oppure 2)registrato nella camera come immagini fisse o immagini animate (p.es., foto camere digitali e videocamere digitali (camescope). […] Lefotocamere digitali e le videocamere digitali (camescope) regi- strano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su deisupporti esterni (nastri magnetici, supporti ottici, supporti a semi- conduttoreo altro supporto previsto alla voce 8523). Essi possono in- tegrare un convertitore analogico/numerico nonch é un'uscita grazie allaquale le immagini possono essere trasmesse a delle unit à di mac- chine automatiche per l'elaborazione dell'info rmazione, come stam- panti, televisioni o altre macchine che permettono di visionare delle immagini. Alcune fotocamere digitali e videocamere digitali (came- scope)comprendono delle entrate per la registrazione interna di dati diimmagini analogiche o digital i, partendo da macchine esterne men- zionatequi sopra. Taliapparecchi sono in generale provvisti di un mirino ottico, di uno schermoa cristalli liquidi o addirittura di ambedue. Numerosi apparec- chimuniti di uno schermo a cristalli liquidi possono utilizz are quest'ul- timocome mirino al momento della ripresa oppure come schermo che permettedi visionare le immagini registrate. In certi casi, l'apparecchio puòvisualizzare sullo schermo a cristalli liquidi delle immagini prove- nientida altre fonti. » Va,infine, considerato – per le caratteristiche e la distinzione tra videocamere (8525 80 91) e action cam (8525 80 99) – il Reg. n. 458/2014/UE,che differenzia in termini analitici le due sottovoci, e il Reg.n. 876/2014/UE, specificamente dedicato alla seconda sottovoce. 11.È necessario, in primo luogo, stabilire, alla luce del quadro nor- mativosu esposto, quale sia l ’ elemento distintivo essenziale tra foto- cameredigitali e videocamere digitali. 11.1.Dalle note esplicative della NC risulta che entrambe le tipolo- giedi macchinari sono sempre in grado di registrare, rispettivamente, immaginifisse o video « sia sulla memoria interna, sia su supporti in- tercambiabili». Lenote esplicative SA precisano, pe raltro, che le due modalit à non sononecessariamente cumulative ma è sufficiente che la registrazione avvengasu memoria interna o su un supporto esterno. Nederiva che, in via generale, è sufficiente che sussista una delle due alternative e, del resto, di versamente si dovrebbe ritenere, trat- tandosidi requisito identico presente per entrambe le voci, che la ca- renza del cumulo di queste funzioni di registrazione imporrebbe di escludereil bene anche dalla classificazione delle fotocamere digitali. Occorrepoi considerare, sul punto, che la nozione di memoria in- ternanon equivale, come invece dedotto in controricorso, alla idoneit à adarchiviare immagini e video sulla relativa scheda di memoria, es- sendo invece sufficiente, ad integrare il requisito, una « memo ria in- terna volatile, dalla quale sono cancellate quando l ’ apparecchio è spento»(Corte di giustizia, 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] BV,C - 372/17, punti 31 e seguenti). 11.2.Per le fotocamere è pure precisato che, di norma, la registra- zionevideo non si accompagna alla funzione di zoom ottico, funzione che,invece, è sempre possibile utilizzare per le videocamere. Vatuttavia rilevato che, in relazione alla voce 8525 80 99 (ossia, perle videocam ere camcorder), per le quali non è prevista la funzione dizoom ottico, la carenza dell ’ elemento qualificante (registrazione di immaginiriprese sia dalla videocamera, sia da fonti esterne) comporta chel’apparecchio deve rientrare nella voce 8525 80 91. Ciò trova riscontro nelle note esplicative SA, che non richiedono l’esistenzaqualificante di questa funzione. Nederiva che, se le videocamere camcorder debbono essere qua- lificatenella voce 8525 80 91 pur in assenza di zoom ottico quando la registrazionesia possibile solo dalla videocamera, questa funzione (lo zoom ottico) non costituisce elemento essenziale ed indefettibile per classificareil prodotto come videocamera digitale. Lanon essenzialit à dello zoom ottico in tale ambito, del resto, trova riscontro nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha precisatoche la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo non dispongano della funzione di « zoom ottico » non escludeche tali occhiali siano classificati nelle sott ovoci 8525 80 91 e 852580 99 di tale nomenclatura Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario TekGmbH, C - 178/14). Nederiva la natura non essenziale della funzione ai fini della cor- rettaclassificazione. 11.3.Sempre dalle note esplicative NC emerge che le fotocamere possono anche essere in grado di registrare video. Si deve trattare, tuttavia,di video a limitata risoluzione e di breve durata. Inparticolare, le fotocamere restano classificate nella voce 8525 8030 « a meno che siano in grado di registrare con una risoluzione 800 ×600 pixels (o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o pi ù ) almeno 30 minuti di una singola sequenza video » , indicazione che è specular- mentefornita anche per la voce NC 8525 80 91. Talecarattere – trattandosi di prodotti a doppia funzione – ha na- tura essenziale. Come affermato dalla Corte di giustizia (22 marzo 2017, GROFA GmbH , C - 435/15 e C - 666/15, punto 57), infatti, « Se- condole note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 dellastessa, da un lato, e le note esplicative della NC relative alle sot- tovoci8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, dall ’ altro, il fatto che il prodottodi cui trattasi sia in grado di registrare con una risoluzione di 800× 600 pixels (o pi ù ) a23 inquadrature per secondo (o pi ù ) alm eno 30minuti di una singola sequenza video è un criterio che consente di distinguerele fotocamere digitali dalle videocamere digitali » . La Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato la nozione rilevante evidenziando che « solo la capacit à di registrazione ininterrotta di al- meno30 minuti di una sequenza video con una risoluzione minima, e nonquella di riproduzione ininterrotta di tale registrazione, costituisce lacaratteristica che consente di escludere la classificazione di un pro- dottonella sottovoce 8 525 80 30 della NC » (punto 58), da cui la con- seguenzache « la circostanza che le sequenze video di pi ù di 30 minuti …siano archiviate in file distinti non impedisce di escludere la classifi- cazionedelle citate videocamere nella sottovoce 8525 80 30 della NC, inquanto una siffatta archiviazione in diversi file non altera la conti- nuitàdella registrazione della sequenza, bens ì , eventualmente, solo la continuità della lettura di quest ’ ultima, e che la questione se l ’ utente percepiscao meno il passaggio da u n video all ’ altro non è un criterio rilevanteper tale classificazione tariffaria » (punto 59). 11.4.Merita di essere sottolineato, infine, che tra i due requisiti previsti– qualit à del video e durata della registrazione – appare pre- minenteil secondo come si ricava da un ulteriore arresto della Corte di giustizia (30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia) spol. s.r.o. , C - 810/18),secondo la quale le « videocamere digitali a doppia funz ione, ossiacatturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze vi- deo,rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto « video- cameredigitali», bench é , trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con u na qualit à di risoluzione dell’immagineinferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale ècatturare e registrare sequenze video » . 12.Quanto alla distinzione tra le voci della NC 8525 80 91 e 85 80 99 (videocamere digitali e action cam) occorre premettere, in primo luogo,l ’ inapplicabilit à del Regolamento n. 876/2014/UE in quanto di- chiaratoinvalido dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 marzo 2017, GROFAGmbH, C - 435/15 e C - 666/15. LaCorte, in particolare, ha affermato che, dall ’ esame dell a NC e delle Note esplicative, la « caratteristica essenziale delle videocamere rientrantinella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nellaloro capacit à di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo,cioè senza dipendere d a materiali o da software di cui non sono corredate in origine » nella cui mancanza « i prodotti devono es- sereclassificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bens ì piutto- sto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa » (CGUE, GROFA GmbH , punti37 e 38; gi à Corte di giustizia, 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] GmbH , C-178/14). Sutale premessa, ha rilevato che il Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UEnon ha previsto questa condizione come elemento quali- ficante della classificazione, con la conseguenza che la Commi ssione «hamodificato, estendendola, la portata della sottovoce 8525 80 99 della NC e, pertanto, ha travalicato le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, comemodificato dal regolamento n. 254/20 00 » . Le pronunce della Corte di giustizia, peraltro, consentono, come rilevato,di per s é di individuare il discrimen tra le due tipologie di ap- parecchidigitali, costituito dalla capacit à delle videocamere di poter o menoregistrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera, esito in linea, del resto, con la disciplina contenuta nel Reg.n. 458/2014/UE e con il precedente di questa Corte, applicativo deiprincipi sopra affermati, n. 3242 del 11/02/2020. 13.Dai principi esposti deriva che la CTR ha erroneamente indicato comeelementi discretivi tra la sottovoce 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99 la necessit à , solo per le seconde, della registrazione«sia sulla memoria interna sia su supporti esterni » , che, invece,costituisce carattere comune a tutte le categorie considerate e non cumulativo delle due alternative, nonch é di « poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video » (cfr. p.3 sentenza d’appello),condizioni invece non essenz iali. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in applicazione del principiodi diritto secondo il quale costituisce elemento discretivo es- senziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e imm agini fisse) alternativa- mentetra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC8525 80 99, contenute nell ’ allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE del Consigliodel 23 luglio 1987 e s.m., la qualit à (risoluzione di 800 × 600 pixelso pi ù a 23 inq uadrature per secondo o pi ù ) e la durata (ininter- rottadi almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video,mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 8099, è applicabile quest ’ ultima solo se le macchine possano re gistrare filevideo e audio anche da fonti diverse dall ’ obbiettivo della videoca- mera. 14.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovr à : 14.1.Ai fini della classificazione come fotocamere digitali nella sot- tovoceNC 8520 80 30, verificare la sus sistenza dell ’ elemento discre- tivoessenziale, costituito dalla qualit à e dalla durata del video che le macchine(Cube e [OSCURATO:PERSONA]) sono in grado di registrare e, in ispecie, se possano o meno registrare video con una risoluzione 800 × 600 pixels(o pi ù ) a 23 inquadrature per secondo (o pi ù ) almeno 30 minuti diuna singola sequenza video , tenendo conto – con riguardo alla qua- lità del video e alla eventuale genesi di pi ù files consecutivi di durata inferiorea 30 minuti – delle precisazioni della Corte di giu stizia sopra riportate; 14.2.Ove il prodotto, in esito alla valutazione di cui al punto che precede,non sia classificabile nella sottovoce NC 8520 80 30, valutare, aifini della classificazione nella sottovoce NC 8525 80 91 o, in alterna- tiva,nella sotto voce NC 8525 80 99, se le videocamere possano (sot- tovoce99) o meno (sottovoce 91) registrare file video e audio da fonti diversedall'obiettivo della videocamera. 15.Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione delle Regole 2 e 3 delle disposi- zionipreliminari alla TARIC – Reg. n. 2658/87/CEE e successive modi- ficheed integrazioni. L’Agenzialamenta, in particolare, che la CTR abbia qualificato gli accessori come parti di cui alla voce NC 8529 90 20 solo in quanto prodottiserventi destinati esclusivamente o principalmente agli appa- recchidelle voci 8525 a 8528, con conseguente errata interpretazione dellanozione di “ parti ” , rilevante ai fini tariffari, che richiede l ’ indispen- sabilitàdella componente ai fini del funzionamento della macchina e nonsolo la sua destinazione ausiliaria. Inassenza di una specifica sottovoce per gli access ori per le voci da8525 a 8528, dunque, la classificazione avrebbe dovuto essere ope- rata, secondo le regole generali, in ragione della materia costitutiva dellamerce. 16.Il motivo è , in primo luogo, ammissibile a differenza di quanto eccepitoin controri corso poich é non mira ad una revisione dei fatti ac- certati dalla CTR, bens ì contesta l ’ errore in diritto sull ’ interpretazione della nozione giuridica di parti ai fini della classificazione tariffaria e sullacorretta applicazione delle relative Regole d ’ in terpretazione. 17.La censura, inoltre, è fondata. La CTR ha ritenuto che le merci, in quanto “ serventi ” degli apparecchi digitali Cube e [OSCURATO:PERSONA] – su descrittenella parte in fatto – dovessero essere ricondotte alla NC 8525 90 20, mentre secondo l ’ ADM i beni dovevano essere classificati alla NC3926 90 97 in ragione della materia di cui erano composti. Comegià sopra evidenziato, il criterio decisivo ai fini della classifi- cazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e propriet à oggettive,quali definite nel testo della voce della nomenclatura com- binatae nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Inoltre, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune, tanto le note che precedonoi capitoli della detta tariffa quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezziimportanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e cometali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa. Conriguardo alla vicenda in giudizio – e per i beni specificati nella partein fatto, i quali, in s é , non sono menzionati nelle singole sottovoci tariffarie– viene in specifico rilievo, in primo luogo, la Regola n. 3, che prevede: «Qualora per il disposi tivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragioneuna merce sia ritenuta classificabile in due o pi ù voci, la clas- sificazioneè effettuata in base ai seguenti principi: a)La voce pi ù specifica deve avere la priorit à sulle voci di portata piùgenerale. Tuttavia quando due o pi ù voci si riferiscono ciascuna a unaparte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel casodi merci presentate in assortimenti condizionat i per la vendita al minuto,queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, nedà una descrizione pi ù precisa o completa. b)I prodotti misti, i lavori composti di materie d ifferenti o costituiti dall'assemblaggiodi oggetti differenti e le merci presentate in assorti- menti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non puòessere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quandoè poss ibile operare questa determinazione, secondo la materia ol'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale » . Inapplicazione della Regola A ( “ Regole generali per l'interpreta- zionedella nomenclatura combinata ” ) n. 1, secondo la quale « la c las- sificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, daquello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli » , viene poi in rilievola nota 2 della Sezione XVI (relativa ai capitoli 84 e 85) del si- stemaarmonizzato, che prevede: «Conriserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggettidelle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformementealle regole seguenti: a)le par ti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunquesia la macchina alla quale sono destinate; b)le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se ricono- scibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una mac- chinaparticolare o a pi ù macchine classificabili nella stessa voce (anche nellevoci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchineo, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503,8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sonoda classificare nella voce 8517; c)le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503,8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487o 8548 » . Levoci NC pertinenti, infine, sono: -8525 90 20 cui è abbinata l ’ indicazione “ Parti di appa recchi di cui allesottovoci 8525 60 00, 8525 80 30,8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 6100” - 3926 90 97 cui è abbinata l ’ indicazione “ Altri lavori di materie plastiche– Altre ” 18.Orbene, come emerge univocamente dalla giurisprudenza della Cortedi giustizia, per poter qualificare « un oggetto come « parte » , non èsufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempierele funzioni cui è destinata. Occorre a ltres ì dimostrare che il funzionamentomeccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto » (Corte di giustizia, 7 febbraio 2002, TurbonInternational GmbH , C - 276/00, punto n. 30; Corte di giustizia, 19luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] CMP Europe e a. , C - 336/11,punto 35; Corte di giustizia, 15 maggio 2014, Data I/O GmbH , C-297/13,punto 35). Inaltri termini, l ’ espressione “ parti ” « implica la presenza di un in- siemeper il cui funzionamento le parti stesse son o indispensabili » e, quindi,non solo che, in mancanza di esse, la macchina non possa ope- rarema anche che lo stesso funzionamento, meccanico od elettrico, ne èinevitabilmente condizionato. In via esemplificativa, va ricordato che nellavicenda Turbon la Corte ha escluso che la cartuccia di plastica contenente l ’ inchiostro potesse considerarsi parte essenziale di una stampanteposto che, pur necessaria per l ’ operativit à della macchina, nonsvolgeva alcun ruolo particolare nel funzionamento meccanico pro- priamentedetto della stampante. 19.Infine, è appena il caso di sottolineare, quale ulteriore elemento interpretativo,che, con riguardo alla voce 8529, le Note esplicative SA escludono espressamente « i) I monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e gli articolisimili» e, a loro volta, le Note esplicative NC prevedono « Questa vocenon comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le te- lecameredella voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materiacostitutiva).» 20.Nella vicenda in giudizi o la CTR ha completamente obliterato i criterisuddetti ritenendo che il mero fatto che gli accessori (costituiti da– giova ripeterlo - attacco per treppiede, fissaggio da casco, attacco polsocollo, custodia di silicone, custodia di silicone impermeabile con fissaggiocon ventosa, supporto per agganciare) fossero serventi de- stinati«esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525a 8528 » (cfr. p.3 sentenza impugnata), giustificasse la loro clas-