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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22481/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce (Sezione Distaccata di Taranto) ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo d) ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo a); - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, separatamente, articolando, ciascuno, un solo motivo di identico contenuto; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi, proposti con separato ricorso, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, sono inammissibili in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce (Sezione Distaccata di Taranto) ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo d) ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 e 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. (capo a); - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, separatamente, articolando, ciascuno, un solo motivo di identico contenuto; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi, proposti con separato ricorso, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, sono inammissibili in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris