CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 26077/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Esaminato il ricorso 21326-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 -resistente con procura - Avverso la sentenza n. 146 del 2020 della Corte d’appello di Messina, depositata il 4 marzo 2020 (RG 327/2017), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la parte evocata in causa non ha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a depositare procura; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma