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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39835/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE di ANCONAidatóavygo are p/rti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto, per mezzo di difensore, impugnazione avverso il provvedimento di merito richiamato in detta epigrafe, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

3. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE di ANCONAidatóavygo are p/rti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto, per mezzo di difensore, impugnazione avverso il provvedimento di merito richiamato in detta epigrafe, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto. Il ricorso per cassazione, infatti, deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 3. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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