CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19054/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.DEGLI SCIPIONI n. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'IPPOLITO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 84 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 19054sez. M2 - ud. 14 - 10 -2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di BARI n. 1664/2020 depositata il 02/10/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, a seguito di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c., rigetta l’appello avverso sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto domanda riconvenzionale di usucapione di immobile ex art. 1159 c.c., del quale l’attore aveva rivendicato la proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitàdel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il Dibari denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 1147 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi dell’erroneo accertamento da parte della Corte d’Appello della buona fede della signora Penza, dante causa degli odierni controricorrenti, al momento dell’acquisto del bene. Ric. 2021n. 19054sez. M2 - ud. 14 - 10 -2022 -3- [OSCURATO:PERSONA], dopo aver accettato con beneficio di inventario l’eredità lasciata dal padre, registrava una dichiarazione di rinuncia all’eredità. Per l’effetto, l’immobile per cui è causa (un capannone), già pervenuto in successione al ricorrente e alla madrepro quota per ½ ciascuno, veniva venduto all’asta in una procedura di concordato preventivo, come appartenente in via esclusiva e per intero alla madre del ricorrente, unica erede del de cuius. L’immobile veniva aggiudicato dalla signora Penza, dante causa degli odierni controricorrenti. Dopo vari anni, il Dibari agiva in giudizio per rivendicare la proprietà di ½ del capannone, deducendo l’inefficacia della sua rinuncia all’eredità successiva alla precedente accettazione, in forza del principio semel heres semper heres. I convenuti, nel concludere per il rigetto della domanda attorea, in via riconvenzionale domandavano l’accertamento dell’acquisto della proprietà della quota del Dibari per usucapione abbreviata, ai sensi dell’art. 1159 c.c. (avendo la Penza acquistato in buona fede, in forza di un titolo astrattamente idoneo, regolarmente trascritto, ed essendo decorsi più di dieci anni) Il giudizio pervenne alla Suprema Corte, che dichiarò inefficace la rinuncia all’eredità del Dibari, per via della precedente accettazione, e rinviò la causa alla Corte d’Appello, perché si pronunciasse sulla domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata. La Corte d’Appello di Bari ritenne accertata la buona fede della Penza alla luce dell’affidamento ingenerato dagli Organi della Procedura circa l’efficacia della rinuncia all’eredità, in ragione della quale l’aggiudicataria non aveva consapevolezza di ledere l’altrui diritto. Ric. 2021n. 19054sez. M2 - ud. 14 - 10 -2022 -4- Il ricorrente sostiene che la Penza non potesse essere in buona fede, o quantomeno che versasse in colpa grave, perché l’aggiudicataria avrebbe dovuto sapere che in forza del principio semel heres semper heres, la rinuncia era del tutto inefficace, tanto più che la stessa venne trascritta solo dopo l’aggiudicazione, anche se prima del decreto di trasferimento. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile. La Corte d’Appello ha valorizzato la circostanza che tutti gli Organi della procedura avevano ritenuto efficace la rinuncia all’eredità del Dibari, mettendo l’immobile in vendita per l’intero, ragion per cui la Penza non poteva avere motivo di preoccuparsi della trascrizione o meno di quella rinuncia, che i professionisti qualificati coinvolti nel concordato avevano ritenuto pienamente valida. La stessa CTU estimativa del bene, ove, come evidenzia il Dibari, era indicato che il capannone fosse pervenuto pro quota in successione al ricorrente, del pari evidenziava la rinuncia all’eredità, che il ricorrente aveva registrato, ritenendola efficace. Le censure del ricorrente, secondo cui la Penza avrebbe potuto, tramite la consultazione degli atti della procedura , avvedersi dell’accettazione dell’eredità mentre la rinuncia ancora non era stata trascritta alla data dell’aggiudicazione, non colgono la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto rilevante ai fini della buona fede dell’acquirente l’affidamento ingenerato nella stessa dagli organi della procedura circa l’efficacia della rinuncia (non senza evidenziare che lo stesso Dibari, del resto, aveva reso una dichiarazione di rinuncia all’eredità nella convinzione che fosse efficace). [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 19054sez. M2 - ud. 14 - 10 -2022 -5- altro verso, il Dibari finisce per contestare la valutazione in fatto del giudice di merito, cui contrappone una propria lettura alternativa del materiale probatorio, con ciò sollecitandone una non consentita revisione in questa sede di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. Deve ribadirsi, infatti, che il giudizio sulla sussistenza o meno dellabuona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto, come nel caso di specie,da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici(Sez. 2 , Ord. n. 22585 del 2019) . 5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 6000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021n. 19054sez. M2 - ud. 14 - 10 -2022 -6- titolo