CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 1949
Cassazione n. 35698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore,avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Roma del 16/06/2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria ex art. 216 ultimo comma legge Fall. con i doppi benefici della sospensione e della non menzione. Il ricorrente è stato amministratore, e successivamente liquidatore ( dal 22/12/2020) della società Museo del Tempo s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 12/02/2021. Successivamente al fallimento, l'imputato ha depositato documentazione parziale, relativa alla fase finale della vita societaria ( libri e scritture contabili per il periodo 2017-2020 sostanzialmente in bianco). Per il periodo precedente, un anno dopo la sentenza di fallimento, sono stati recapitati al curatore dieci • raccoglitori contenenti documentazione relativa agli anni 2008-2017, ritenuta, tuttavia, parziale dai giudici di merito. Veniva considerata, inoltre, inverosimile, tardiva e strumentale la giustificazione addotta dall'imputato sulla mancanza di tale documentazione ante 2017. 2. L 'imputato, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento di prova in relazione all'omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica della difesa, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'agevole ricostruzione della contabilità. Sostiene, in particolare, che: la società, per gli anni per i quali mancano i documenti contabili, non ha svolto alcuna attività; per gli anni precedenti ( fino al 2015) in cui la società è stata attiva, i documenti consegnati a più riprese al curatore potevano consentire la ricostruzione dei movimenti contabili della società, Inoltre, anche per il periodo 2017-2020, il libro giornale depositato per l'anno 2017 ( da cui estrapolare movimenti bancari, acquisti dai fornitori e vendite ai clienti, anche attraverso un successivo utilizzo del cassetto fiscale), avrebbe potuto confermare l'inesistenza di nocumenti economici; analogo risultato avrebbe potuto essere raggiunto, per gli anni 2019-2020, attraverso i dati ricavabili con il sistema della fatturazione elettronica. 2.2. Con secondo motivo lamenta vizio di illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo, per avere la Corte ritenuto che la condotta del Sassoli sia inquadrabile nella ipotesi di "irregolare" piuttosto che in quella di "omessa" tenuta delle scritture contabili, con la conseguenza di ritenere sufficiente il dolo generico, nonostante la stessa sentenza abbia evidenziato la mancanza di documenti contabili necessari alla ricostruzione della contabilità della fallita. Deduce, con richiamo di pertinenti arresti giurisprudenziali, che l'ipotesi di irregolare tenuta di scritture contabili presuppone "falsità" materiali o ideologiche che forniscono un'infedele rappresentazione del dato contabile e presuppone, comunque, che le scritture ci siano, pur con anomalie nel contenuto. Nel caso in esame, invece, il curatore non è entrato in possesso dei documenti contabili e la condotta deve essere inquadrata come "omessa" tenuta delle scritture contabili con la conseguenza di dovere ritenere necessario il dolo specifico. 2.3. Con terzo motivo lamenta vizio di illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 217 legge Fall., dolendosi che la sentenza impugnata non abbia dato credito alle giustificazioni del ricorrente, pur non sussistendo in atti prova della falsità di quanto sostenuto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in accoglimento del secondo motivo.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto risulta impropriamente dedotto un vizio di travisamento di prova in relazione al parere espresso dal consulente tecnico di parte senza considerare che- essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01)- il travisamento di prova ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, non potendo il difensore limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività (Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv.249035-01). In ogni caso, il contributo delle consulenze di parte può apportare elementi critici, su cui confrontarsi, ed anche ampliativi od innovativi, su cui pure approfondire l'esame, ma non può pretendere di sovrapporsi ex se, quasi a prescindere dalle altre risultanze, ad altre evidenze autonomamente acquisite. 1.1. Relativamente all'ulteriore profilo difensivo con cui si adombra che il curatore avrebbe ben potuto ricostruire la situazione contabile della fallita attraverso la documentazione di cui era in possesso o la consultazione delle fatture elettroniche, la sentenza impugnata, previo richiamo della dichiarazione del curatore ( il quale ha rilevato che la ricostruzione dei movimenti contabili sarebbe risultata più laboriosa e con risultati non completi), ha ritenuto correttamente integrato, sotto tale profilo, l'elemento oggettivo del reato, considerando irrilevanti le circostanze addotte dalla difesa, muovendosi nel solco del pacifico insegnamento espresso da questa Corte «sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965 - 01; Sez. 5, n. 4794 del 05/02/1988, Conticelli, Rv. 178181 - 01)» (Sez. 5, n. 46896 del 13/10/2023, Rv. 285430-01). Inoltre, è incontroverso che «La ricostruzione "aliunde" della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società» (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014,dep. 2015, Rv. 262588 — 01). 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata non risulta avere fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n.18320 dei 07/11/2019, Morace, Rv.279179; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). L'indirizzo in esame ha superato l'interpretazione che tendeva ad equiparare - sempre relativamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice configurazione di bancarotta documentale specifica o generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta. Si è considerato che la "omissione" connota la "inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, cit.). Relativamente all'accertamento del dolo è stato, altresì, affermato che «gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato» ( Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659-01), dovendo, piuttosto, consistere in circostanze fattuali ulteriori idonee ad illuminare sulla condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. 2.2. La motivazione resa dalla sentenza impugnata non appare, sul punto, lineare. La Corte di appello, in punto di qualificazione giuridica della condotta, pur premettendo di condividere la qualificazione della stessa in termini di irregolare tenuta ha più volte richiamato la consegna parziale della documentazione, in tal modo focalizzando il nucleo essenziale dell'addebito nella diversa condotta di omessa tenuta della contabilità, ovvero adombrando proprio l'ipotesi che ha dichiarato formalmente di escludere.Inoltre, ha ritenuto sussistente il dolo generico traendo argomenti dall'analisi del comportamento tenuto dall'imputato, ritenendo, in particolare, mendace la dichiarazione del medesimo, riferita soltanto all'esito dell'udienza preliminare, in ordine al subito allagamento dei due box in cui si trovava custodita la documentazione contabile, in quanto tardiva e non supportata da elementi probatori, senza tuttavia coniugare tale dato con le ulteriori evidenze acquisite in ordine alla sussistenza di altra pregressa documentazione contabile attestata dal consulente della società; infine, non ha dato adeguato risalto alla mancanza di evidenze relative ad eventuali atti depauperativi in danno dei creditori e alla giustificazione fornita dall'imputato sulla inesistenza di attivo. 3.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, affinché provveda, previa compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, ad una corretta ricostruzione giuridica del fatto in una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, I.f., in termini di omessa o di irregolare tenuta della documentazione, ed alle conseguenti valutazioni relative al dolo (specifico o generico) prescritto. Resta assorbito il terzo motivo relativo alla eventuale diversa riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice. P.Q