CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi conrinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Catania, in funzionedel giudice del riesame cautelare, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p.aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere inquanto gravemente indiziato dei diritti di cui agli artt. 23, comma 3, l. n. 110 del1975 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2).Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito cautelare, sussistonosia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente detenuto la pistola in sequestro,spontaneamente consegnata alla polizia giudiziaria in occasione di unaperquisizione domiciliare. Si tratta, infatti, di una pistola che, pur priva di tapporosso e pur classificata come arma a salve scacciacani, non poteva essereregolarmente denunciata perché modificata in modo riconoscibile nella parte dellacanna.Depongono per la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condottecriminose sia la particolare gravità della condotta sia la “verosimile vicinanza adambienti di criminalità” in grado di procurarsi armi di provenienza delittuosa e diservirsi di soggetti incensurati, come l’indagato, per la loro detenzione più sicura.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unicomotivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 24, 111 e 117 Cost., 5 paragrafi 4, 6 e 13 Conv. EDU, nonché in relazioneagli artt. 125 e 274 cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha esaminato le doglianze difensive in tema diesigenze cautelari, pur specifiche e decisive per essere fondate non soltanto sullostato di incensuratezza e la personalità dell’indagato, ma soprattutto sullemodalità della condotta ed in particolare sulle modalità di conservazione dellapistola, che non era stata occultata e non era pronta per l’uso perché priva dicartucce.L'ordinanza impugnata, discostandosi dai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, non ha chiarito quali elementi sintomatici rendanoconcreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato, limitandosi a citare icollegamenti dell'indagato con ambienti malavitosi.E’ stato del tutto trascurato che [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto infra ventunenne allasua prima esperienza giudiziale, al quale, pertanto, potrebbe essere riconosciutoil beneficio della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.1. Il giudizio sulla sussistenza o meno del pericolo di recidiva riguarda laprevisione circa la futura condotta dell'indagato e, a norma dell'art. 274, lett. c),cod. proc. pen., deve essere rapportato alla attualità ed essere concreto, cioèfondato non su mere congetture ma sulla rigorosa e complessiva valutazione didati fattuali necessariamente posti in rapporto alle attuali condizioni dell’indagato;non è, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato (Sez. 1. n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476- 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279122 - 01; Sez. 4,[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 273994; Sez. 5, 3/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 5,18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533).Secondo la ricordata disposizione codicistica la base fattuale del giudizioprognostico deve essere costituita da " ... specifiche modalità e circostanze delfatto ..." e dalla "... personalità della persona sottoposta alle indagini ... desuntada comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali ..." .2. Tanto posto ritiene il Collegio che le censure sviluppate dal ricorrentecolgano nel segno.Il Tribunale etneo ha fondato il giudizio prognostico sull’esigenza cautelare dicui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulle modalità del fatto ed in particolare sui“verosimili” contatti dell’indagato con ambienti di criminalità organizzata,notoriamente in grado di procurarsi armi di provenienza delittuosa per affidarne lacustodia a soggetti incensurati, come l’odierno indagato.Non risulta indicato, però, alcun elemento, soggettivo ovvero oggettivo, checomprovi sia la circostanza che fra [OSCURATO:PERSONA] e la criminalità organizzata esistesseroin epoca precedente alla perquisizione rapporti o forme di collegamento, ancheindiretto, sia la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito la disponibilità dell’armaservendosi di tale peculiare canale, e non altrimenti.Ne segue che i dati fattuali ritenuti decisivi per formulare il giudizio pronosticosfavorevole all’indagato sono il risultato di un ragionamento inferenzialemeramente presuntivo.La motivazione, quindi, sulla sussistenza del pericolo di recidiva è soloapparente, in quanto fondata su elementi di natura congetturale, inidonei a darragione di una effettiva probabilità di reiterazione nel reato.3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, conrinvio al Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.,perché provveda a nuovo esame.In sede di rinvio si dovrà nuovamente valutare la sussistenza delle esigenzecautelari, con piena libertà di giudizio, ma con il vincolo di evitare le descritte,carenze motivazionali, dovendo il giudizio sulla pericolosità dell'indagato esserefondato su elementi specifici e concreti, e non su ipotesi meramente congetturali.4. La censura che riguarda la prognosi sulla concedibilità del beneficio dellasospensione condizionale, essendo logicamente dipendente da quella sullasussistenza di esigenze cautelari è assorbita.La relativa questione dovrà, eventualmente, essere riesaminata dal giudicedel rinvio tenendo presente che l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., comenovellato dal d.l., 26 giugno 2014, nr. 92, convertito con modificazioni nella l., 11agosto 4 2014, n. 117 dispone che "Non può essere applicata la misura dellacustodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritieneche con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale dellapena”. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente