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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24796/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOseFrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive in essa specificamente indicate.

Il Tribunale ha riconosciuto la continuazione con riguardo a tre di dette sentenze e, dopo avere individuato come reato più grave, senza specificarlo, quello di cui alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Catanzaro irrevocabile in data 30/04/2021, recante condanna ad anni 11 e mesi 8 di reclusione, ha applicato l'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato contestato nella sentenza della stessa Corte di appello sub 2) irrevocabile il 16/10/2015, nella misura di anni 3 di reclusione, e l'aumento di pena in relazione al reato contestato nella sentenza della medesima Corte sub 4) irrevocabile il 17/05/2021, nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pervenendo alla pena complessiva di anni 16 e mesi 2 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell'art. 81 cod. pen. e omessa motivazione.

Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecLizione omette, in primo luogo, di considerare che la sentenza sub 2) era già stata valutata in un precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione e in particolare nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro (allegata, che avevà unificato il reato di cui a detta sentenza con quello di cui alla sentenza sub 1) Si duole che detto Giudice ometta di motivare sull'entità degli aumenti di pena in continuazione per i reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3), dal ricorrente ritenuti esigui e non proporzionati ai fatti giudicati, e sui criteri di commisurazione dei medesimi.

Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.

1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030).

Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

Con una recente pronuncia - Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01).

1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati.

Invero, non ha proceduto allo scorporo individuando la violazione più grave, ma ha genericamente indicato come tale la pena irrogata con la sentenza della Corte d'appello sub 3); inoltre, ha applicato i complessivi aumenti di pena per la continuazione nelle misure sopra indicate, senza specificare se le condanne unificate concernessero ognuna un singolo reato ovvero più reati (con la necessità in questo caso di motivare sui singoli aumenti), e senza motivare sui criteri seguiti per determinare gli stessi.

2. I rilevati vizi motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che dovrà, altresì, confrontarsi con la pregressa riconosciuta continuazione segnalata nel ricorso in esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOseFrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive in essa specificamente indicate. Il Tribunale ha riconosciuto la continuazione con riguardo a tre di dette sentenze e, dopo avere individuato come reato più grave, senza specificarlo, quello di cui alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Catanzaro irrevocabile in data 30/04/2021, recante condanna ad anni 11 e mesi 8 di reclusione, ha applicato l'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato contestato nella sentenza della stessa Corte di appello sub 2) irrevocabile il 16/10/2015, nella misura di anni 3 di reclusione, e l'aumento di pena in relazione al reato contestato nella sentenza della medesima Corte sub 4) irrevocabile il 17/05/2021, nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pervenendo alla pena complessiva di anni 16 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell'art. 81 cod. pen. e omessa motivazione. Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecLizione omette, in primo luogo, di considerare che la sentenza sub 2) era già stata valutata in un precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione e in particolare nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro (allegata, che avevà unificato il reato di cui a detta sentenza con quello di cui alla sentenza sub 1) Si duole che detto Giudice ometta di motivare sull'entità degli aumenti di pena in continuazione per i reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3), dal ricorrente ritenuti esigui e non proporzionati ai fatti giudicati, e sui criteri di commisurazione dei medesimi. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Con una recente pronuncia - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, non ha proceduto allo scorporo individuando la violazione più grave, ma ha genericamente indicato come tale la pena irrogata con la sentenza della Corte d'appello sub 3); inoltre, ha applicato i complessivi aumenti di pena per la continuazione nelle misure sopra indicate, senza specificare se le condanne unificate concernessero ognuna un singolo reato ovvero più reati (con la necessità in questo caso di motivare sui singoli aumenti), e senza motivare sui criteri seguiti per determinare gli stessi. 2. I rilevati vizi motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che dovrà, altresì, confrontarsi con la pregressa riconosciuta continuazione segnalata nel ricorso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
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